CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146);
   ricordato che la direttiva 2009/138/CE, cui lo schema di decreto è volto a dare attuazione, è recata nell'Allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;
   ricordato altresì che la citata Legge n. 154 del 2014, con riferimento alla direttiva 2009/138/CE, non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, facendosi pertanto riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai princìpi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   richiamati i contenuti della direttiva 2009/138/CE, che si pone quale «strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno» e che prescrive, per quanto riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che sia «appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza»;
   osservato che la direttiva non reca alcuna indicazioni in ordine all'assetto e al numero delle autorità di vigilanza, definendo autorità di vigilanza: «l'autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione» (articolo 13, § 1, n. 10) e stabilendo che «La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine» (articolo 30, § 1;
   preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il tema più generale delle competenze di vigilanza sul settore assicurativo, laddove la direttiva medesima non sembra richiedere agli Stati membri – ai fini di una sua corretta attuazione – un intervento di tipo ordinamentale sulle autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   visti in particolare i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che modifica la ripartizione attualmente vigente delle competenze tra autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   ritenuto che un intervento di carattere sistemico sull'assetto di tali autorità dovrebbe più opportunamente essere affrontato in un provvedimento ad hoc, anche al fine di consentire un adeguata e maggiormente approfondita istruttoria in sede parlamentare;Pag. 262
   ricordato che la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1758), all'articolo 7 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;
   ritenuto opportuno che nel recepimento della direttiva 2009/138/CE non si anticipino scelte attualmente oggetto di discussione presso il Senato, e si tenga altresì conto dei contenuti del Regolamento n. 1286/2014 in materia di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, ad espungere dallo schema di decreto le norme volte a modificare il riparto delle competenze tra le autorità nazionali preposte alla vigilanza, fatta salva l'attribuzione di nuove competenze disposta dalla direttiva 2009/138/CE.

Pag. 263

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146);
   ricordato che la direttiva 2009/138/CE, cui lo schema di decreto è volto a dare attuazione, è recata nell'Allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;
   ricordato altresì che la citata Legge n. 154 del 2014, con riferimento alla direttiva 2009/138/CE, non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, facendosi pertanto riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai princìpi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   richiamati i contenuti della direttiva 2009/138/CE, che si pone quale «strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno» e che prescrive, per quanto riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che sia «appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza»;
   osservato che la direttiva non reca alcuna indicazioni in ordine all'assetto e al numero delle autorità di vigilanza, definendo autorità di vigilanza: «l'autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione» (articolo 13, § 1, n. 10) e stabilendo che «La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine» (articolo 30, § 1);
   preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il tema più generale delle competenze di vigilanza sul settore assicurativo, laddove la direttiva medesima non sembra richiedere agli Stati membri – ai fini di una sua corretta attuazione – un intervento di tipo ordinamentale sulle autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   visti in particolare i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che modifica la ripartizione attualmente vigente delle competenze tra autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   ritenuto che un intervento di carattere sistemico sull'assetto di tali autorità dovrebbe più opportunamente essere affrontato in un provvedimento ad hoc, anche al fine di consentire un adeguata e maggiormente approfondita istruttoria in sede parlamentare;Pag. 264
   ricordato che la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1758), all'articolo 7 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;
   ritenuto opportuno che nel recepimento della direttiva 2009/138/CE non si anticipino scelte attualmente oggetto di discussione presso il Senato, e si tenga altresì conto dei contenuti del Regolamento n. 1286/2014 in materia di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);
   richiamato infine l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012, che stabilisce che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo ad espungere dallo schema di decreto le disposizioni non direttamente necessarie all'attuazione della direttiva 2009/138/CE, anche al fine di garantire la piena applicazione della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 234 del 2012.

Pag. 265

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147);
   sottolineata l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 5, lettera c) dello Schema di decreto – laddove modifica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di coordinamento tra le Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza – il coordinamento con la Consob nei casi di adozione, da parte della Banca d'Italia, di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati;
   ricordato che, in materia sanzionatoria, la Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154/2014) delega il Governo a «valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione» (articolo 3, comma 1, lettera m), n. 1);
   richiamato altresì l'ulteriore criterio di delega recato dalla medesima Legge n. 154/2014, secondo cui, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, occorre prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (articolo 3, comma 1, lettera m), n. 5),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), n. 5) – ad integrare lo Schema di decreto in esame conferendo alla Consob la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio quando il fatto sia privo di effettiva offensività o pericolosità rispetto alla tutela degli investitori, all'efficienza Pag. 266e alla trasparenza del mercato del controllo societario e dell'integrità del mercato dei capitali;
  e con la seguente osservazione:
   valuti il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), n. 1) – l'opportunità di integrare lo Schema di decreto in esame introducendo una disposizione che estenda il principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Pag. 267

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminate la Comunicazione della Commissione europea «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014) 903 final) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final);
   considerati l'orientamento generale sulla richiamata proposta di regolamento adottato dal Consiglio il 10 marzo 2015 e il progetto di Relazione predisposto dalle Commissioni per i bilanci per i problemi economici e monetari e per i bilanci del Parlamento europeo il 10 marzo 2015;
   tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso dell'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei, Sandro Gozi, e delle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui documenti in esame;
   preso atto della Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 «Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015) 12 final);
   premesso che:
    la presentazione del Piano europeo per gli investimenti è apprezzabile costituendo esso il primo intervento, sia pur tardivo, posto in essere dall'Unione europea, dopo lo scoppio della crisi economica, per stimolare la domanda aggregata. Il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa dall'azione condotta dal Governo italiano soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE;
    le basi giuridiche della proposta di regolamento in esame – costituite dagli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – risultano appropriate;
    la proposta di regolamento non appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà. Le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea avrebbero richiesto e richiederebbero anche un intervento di stimolo più immediato, incisivo e significativo dell'Unione europea, sia sul piano Pag. 268finanziario che su quello degli strumenti impiegati;
    dall'inizio della crisi economica e finanziaria, si è registrato infatti un calo pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 per l'UE nel suo complesso, ma concentrato soprattutto in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento). Questa forte riduzione degli investimenti ha rallentato la ripresa economica dell'Unione, rispetto ad altri partner globali, incidendo negativamente sul perseguimento di obiettivi e politiche previste dai Trattati, quali la creazione di posti di lavoro, la crescita equilibrata, un'economia sociale di mercato altamente competitiva, la coesione economica e sociale. Secondo diversi studi il rilancio durevole ed equilibrato dell'economia europea richiederebbe investimenti stimati tra i 200 i 500 miliardi di euro annui per dieci anni;
    a fronte di tali dati, la necessità dell'intervento dell'Unione è resa evidente dalla insufficienza dell'azione degli Stati membri per rilanciare gli investimenti determinata dai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa europea e dal valore aggiunto che il sostegno del bilancio europeo e della BEI offrirebbero, soprattutto ai fini della partecipazione del mercato ai progetti;
    le previsioni della proposta di regolamento in esame in merito al FEIS non sembrano tuttavia pienamente adeguate rispetto al fabbisogno di investimenti e agli obiettivi indicati nella proposta stessa e dalla Comunicazione relativa al Piano per gli investimenti. In particolare, sia l'entità limitata della garanzia offerta dal bilancio dell'UE, sia la garanzia sulla effettiva addizionalità degli investimenti promossi potrebbero pregiudicare gli effetti del Piano stimati dalla Commissione europea;
    in particolare, secondo le stime della Commissione, il FEIS produrrebbe in ragione della sua capacità di rischio iniziale, un effetto leva di 1 a 15, mobilizzando investimenti per almeno 315 miliardi di euro. Tale stima, pur fondata sui risultati di precedenti operazioni, potrebbe non risultare del tutto realistica, considerato che la garanzia del Fondo dovrebbe essere destinata soprattutto a progetti ad elevato grado di rischio e che possono pertanto risultare poco attraenti per gli investitori privati;
    l'impatto economico del Piano in esame dipende essenzialmente dal rispetto del requisito dell'addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, mediante la loro destinazione al finanziamento di progetti ad alto rischio, che non sono altrimenti finanziabili dai fondi UE esistenti, dalla BEI, dai bilanci nazionali e dal mercato a condizioni ragionevoli. Tuttavia nella proposta originaria la governance del FEIS, le politiche di rischio e i criteri di selezione dei progetti non risultano espressamente verso investimenti con elevato grado di rischio;
    la proposta originaria di regolamento non stabilisce tuttavia criteri puntuali di selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità e richiama solo nel preambolo ma non nell'articolato l'esigenza di tenere adeguatamente conto del relativo valore sociale oltre che della redditività degli investimenti;
    la necessità di attirare investimenti privati – imprescindibile per il successo del Piano – non vale di per sé ad escludere una valutazione politica sui progetti che meritano più di altri la prestazione della garanzia pubblica, a carico del bilancio europeo e della BEI;
    l'orientamento generale definito dal Consiglio ECOFIN del 10 marzo e il progetto di relazione delle Commissioni per i bilanci e gli affari economici e monetari del Parlamento europeo prospettano opportunamente l'introduzione di criteri più puntuali di selezione dei progetti, tra cui l'esigenza di assicurare il valore aggiunto del sostegno del FEIS;
    l'orientamento generale del Consiglio prevede, inoltre, che, nel definire la politica di investimenti e la politica di Pag. 269rischio per il sostegno del FEIS, il comitato direttivo del FEIS «tiene conto dell'esigenza di evitare un'eccessiva esposizione nell'ambito di un dato settore o area geografica». Appare opportuno precisare che tale previsione, in coerenza con il criterio del valore aggiunto, non impedisce la destinazione prioritaria degli investimenti ad aree particolarmente colpite dal calo degli investimenti e da un maggiore ritardo infrastrutturale;
    la governance del Fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle decisioni relative alla selezione dei progetti;
    considerando che il paragrafo 22 della proposta di regolamento in esame ribadisce che gli investimenti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Preannuncia pertanto che la Commissione adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari, al fine in particolare di verificare la proporzionalità del sostegno pubblico. Ove tali linee guida imponessero di verificare per ogni singolo progetto se i finanziamenti siano in linea con quelli che possono essere offerti dal mercato, si profilerebbe il rischio di ritardi nell'effettiva realizzazione dei progetti. Tale impostazione inoltre non sarebbe coerente con le finalità di stimolo della domanda aggregata sottese al Piano europeo per gli investimenti;
    le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare in gran parte da una riallocazione di stanziamenti già attribuiti al Programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa. Appare necessario valutare se tale riallocazione sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi sopra indicati;
    forte rilievo presenta la costituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che dovrebbe fornire assistenza tecnica nell'individuazione, preparazione e sviluppo dei progetti di investimento;
    è apprezzabile, nella stessa logica, la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dal Cassa depositi e prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali nella identificazione, predisposizione e sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;
    condivisibile è il forte accento posto dalla Comunicazione in esame sull'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla V Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché il regolamento istitutivo del FEIS sia approvato tempestivamente, in modo da consentire l'operatività del Fondo entro il secondo semestre 2015;
   b) sia garantita – anche al fine di rendere la proposta più coerente con il principio di sussidiarietà – l'effettiva addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, inserendo nella proposta di regolamento criteri appropriati in relazione alla governance e alle politiche di rischio del Fondo nonché alla selezione dei progetti. In particolare, tali criteri dovrebbero, Pag. 270come prospettato dall'articolo 1-ter, lettera g) e dall'articolo 2-bis dell'orientamento generale del Consiglio nonché dal comma 2-bis dell'articolo 5 del progetto di relazione del Parlamento europeo, prevedere che:
    la valutazione della sostenibilità dei progetti da un punto di vista economico, tenga conto anche del loro impatto complessivo sull'economia e della loro capacità di innescare investimenti successivi, nonché del relativo valore sociale;
    i progetti abbiano un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, secondo le sue normali politiche di investimento, e non beneficino del sostegno dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE;
   c) si valuti, al fine di garantire la riduzione dei tempi necessari per la concessione della garanzia del Fondo ai progetti di investimenti e assicurarne in tal modo l'effettivo contributo al rilancio della domanda aggregata, una semplificazione del sistema di governance duale del FEIS. Sia inoltre precisato che i membri del comitato per gli investimenti sono indipendenti e non ricevono istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da ogni altro organismo pubblico o privato;
   d) appare opportuno assicurare la definizione di criteri puntuali e di una procedura semplificata e abbreviata per la valutazione della conformità con la normativa in materia di aiuti di stato dei finanziamenti erogati dalle banche di promozione nazionale o da altri soggetti pubblici a sostegno di progetti che beneficino della garanzia del FEIS;
   e) sia valutato il ricorso, ai fini del contributo del bilancio dell'UE al Fondo, a coperture alternative rispetto alla riallocazione di stanziamenti di programmi e fondi esistenti, anche utilizzando maggiormente il margine disponibile tra i massimali delle risorse proprie e del quadro finanziario, purché non siano generate incertezze sulla effettiva dotazione finanziaria del FEIS;
   f) al fine di accrescere la capacità di sostegno dell'UE agli investimenti, appare opportuno prevedere che, nell'ambito del riesame del FEIS che andrà operato entro il 2018, sia valutata la costituzione di un fondo europeo per investimenti in infrastrutture, con risorse conferite direttamente pro quota dagli Stati membri, sul modello del Meccanismo europeo di stabilità;
   g) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito a tutte le fasi del processo di identificazione, strutturazione e selezione dei progetti di interesse per l'Italia per i quali sarà richiesta la garanzia del FEIS;
   h) sia assicurata a livello nazionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano per gli investimenti, un utilizzo efficace della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, in senso complementare agli interventi sostenuti dal FEIS. Il Governo dovrebbe valutare allo scopo, dandone conto nel prossimo Documento di economia e finanza, l'impatto prodotto dal trattamento favorevole delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di interventi sostenuti dai fondi strutturali, quale previsto nella richiamata comunicazione sull'applicazione del Patto di stabilità.