CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (Atto n. 160).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
   rilevato che il provvedimento si discosta in diversi punto dal dettato della direttiva 2013/29/UE oggetto di recepimento;
   segnalati in particolare:
    l'articolo 1, comma 2, lettera g) dello schema di decreto, che esclude dal proprio ambito di applicazione i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che siano direttamente destinati all'esportazione, laddove la direttiva prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione per «i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro» (articolo 2, par. 2, lettera g));
    l'articolo 1, comma 2, lettera h), che esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi «sia riportato» la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, laddove la direttiva richiede una «evidente indicazione grafica» che «indichi chiaramente» i predetti elementi;
    l'articolo 22, recante di prescrizioni relative agli organismi notificati, che dispone al comma 2 che l'organismo di valutazione della conformità sia tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non prevede espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva;
    l'articolo 22, che al comma 10, per quanto riguarda il segreto professionale, non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
    l'articolo 24 – in linea con la direttiva – prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame, laddove l'articolo 26 della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse» pubblicate nella Gazzetta Pag. 209ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva;
    l'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra omettere la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
   osservato inoltre che non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:
    articolo 6, par. 2, della direttiva, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;
    articolo 41, par. 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera g), escludendo dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro, in conformità con l'articolo 2, par. 2, lettera g) della direttiva;
   2) provveda il Governo – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva;
   3) provveda il Governo ad integrare lo schema di decreto con le disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, con particolare riferimento agli articoli 6, par. 2, e 41, par. 3, 4 e 5, della direttiva;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera h), che gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento a condizione che sugli stessi sia riportata «chiaramente», mediante «evidente indicazione grafica», la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, come richiesto dalla direttiva;
   b) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, all'articolo 22, comma 10, in materia di segreto professionale, che l'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
   c) valuti il Governo l'opportunità di precisare – all'articolo 24 – che la presunzione di conformità dell'organismo notificato ivi prevista si applica nei confronti dell'operatore che rispetti i criteri di conformità Pag. 210stabiliti dal decreto e che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE;
   d) valuti il Governo l'opportunità di richiamare all'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, che prevede, tra l'altro, obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.