CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 aprile 2015
417.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta della Commissione europea che prevede una revisione del regolamento n.1304 del 2013 relativo al Fondo sociale europeo, allo scopo di aumentare dall'1 per cento al 30 per cento la quota di prefinanziamento iniziale per l'anno 2015;
   premesso che l'Italia, nell'ambito del proprio semestre di Presidenza del Consiglio dell'Ue, ha proposto l'elevazione del prefinanziamento dell'Iniziativa a favore dell'Occupazione giovanile, giudicando opportuno un intervento che consenta una reale fruibilità e flessibilità iniziale dell'accesso ai fondi, senza alterare il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali, e ha raccolto il sostegno di altri Stati membri;
   accoglie con favore gli sforzi condotti dalla Commissione europea per incoraggiare gli Stati membri a rendere la lotta contro la disoccupazione giovanile una priorità nell'ambito dei loro bilanci nazionali;
   considerato che l'Italia potrebbe vedere un aumento delle risorse a titolo di prefinanziamento dai circa 5.5 milioni di euro del 2014 a circa 170 milioni nel 2015;
   valutato che la base giuridica della proposta è opportunamente individuata nell'articolo 164 del TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, deliberando secondo la procedura ordinaria, i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo e che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;
   tenuto conto degli elementi forniti dal Governo, in particolare in riferimento alla rassicurazione sulla pianificazione della spesa che consentirà una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento, nonché di quanto emerso nel corso dell'audizione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, svolta lo scorso 26 marzo davanti alle Commissioni XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   tenuto conto dell’iter della proposta in esame e, in particolare dell'esito del dibattito svolto all'inizio del mese di febbraio al Parlamento europeo alla presenza della Commissaria per l'Occupazione Marianne Thyssen, che ha visto un accoglimento favorevole da parte della grande maggioranza degli schieramenti politici;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento Pag. 156europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:
    a) adottare le iniziative necessarie ad un'efficace cooperazione tra le istituzioni europee, le istituzioni nazionali, le parti sociali, nonché le organizzazioni della società civile, in particolare per garantire un solido bilancio dell'UE volto a stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani;
    b) monitorare e riferire al Parlamento l'andamento della iniziativa preannunciata dalla Commissione europea nell'ambito della riqualificazione di EURES e ribadita nella lettera di risposta al parere di questa Commissione e al documento finale della Commissione di merito sul COM(2014)6 relativo alla suddetta rete europea di servizi per l'impiego, constatata la stretta connessione tra il programma Garanzia giovani e l'idoneità di tutti gli strumenti atti a realizzarlo;
    c) sempre in materia di scambio di informazioni a livello europeo, in particolare per la rete EURES, avvalersi della mediazione del sistema europeo nell'ambito della mappatura dei dati individuati nei sistemi di classificazione nazionali al fine di addivenire ad una reale interoperatività tra i diversi sistemi in vigore, come suggerito dalla Commissione europea nella richiamata risposta;
    d) parallelamente all'iniziativa di cui alla proposta in esame, destinata ai giovani non occupati che non frequentano corsi di istruzione o di formazione – e non anche a sistemi e strutture – riaffermare la necessità che la Commissione europea continui a perseguire l'obiettivo di monitorare e coordinare l'insieme del sistema di Garanzia per i giovani al fine di definire le caratteristiche qualitative delle misure che intende sostenere.

Pag. 157

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta della Commissione europea che prevede una revisione del regolamento n.1304 del 2013 relativo al Fondo sociale europeo, allo scopo di aumentare dall'1 per cento al 30 per cento la quota di prefinanziamento iniziale per l'anno 2015;
   premesso che l'Italia, nell'ambito del proprio semestre di Presidenza del Consiglio dell'Ue, ha proposto l'elevazione del prefinanziamento dell'Iniziativa a favore dell'Occupazione giovanile, giudicando opportuno un intervento che consenta una reale fruibilità e flessibilità iniziale dell'accesso ai fondi, senza alterare il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali, e ha raccolto il sostegno di altri Stati membri;
   accoglie con favore gli sforzi condotti dalla Commissione europea per incoraggiare gli Stati membri a rendere la lotta contro la disoccupazione giovanile una priorità nell'ambito dei loro bilanci nazionali;
   considerato che l'Italia potrebbe vedere un aumento delle risorse a titolo di prefinanziamento dai circa 5.5 milioni di euro del 2014 a circa 170 milioni nel 2015;
   valutato che la base giuridica della proposta è opportunamente individuata nell'articolo 164 del TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, deliberando secondo la procedura ordinaria, i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo e che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;
   tenuto conto degli elementi forniti dal Governo, in particolare in riferimento alla rassicurazione sulla pianificazione della spesa che consentirà una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento, nonché di quanto emerso nel corso dell'audizione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, svolta lo scorso 26 marzo davanti alle Commissioni XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   tenuto conto dell’iter della proposta in esame e, in particolare dell'esito del dibattito svolto all'inizio del mese di febbraio al Parlamento europeo alla presenza della Commissaria per l'Occupazione Marianne Thyssen, che ha visto un accoglimento favorevole da parte della grande maggioranza degli schieramenti politici;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento Pag. 158europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:
    a) verificare l'adeguatezza, anche in relazione all'entità complessiva del prefinanziamento, della percentuale della quota da rimborsare nel caso di mancato utilizzo delle risorse;
    b) adottare le iniziative necessarie ad un'efficace cooperazione tra le istituzioni europee, le istituzioni nazionali, le parti sociali, nonché le organizzazioni della società civile, in particolare per garantire un solido bilancio dell'UE volto a stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani;
    c) monitorare e riferire al Parlamento l'andamento della iniziativa preannunciata dalla Commissione europea nell'ambito della riqualificazione di EURES e ribadita nella lettera di risposta al parere di questa Commissione e al documento finale della Commissione di merito sul COM(2014)6 relativo alla suddetta rete europea di servizi per l'impiego, constatata la stretta connessione tra il programma Garanzia giovani e l'idoneità di tutti gli strumenti atti a realizzarlo;
    d) sempre in materia di scambio di informazioni a livello europeo, in particolare per la rete EURES, avvalersi della mediazione del sistema europeo nell'ambito della mappatura dei dati individuati nei sistemi di classificazione nazionali al fine di addivenire ad una reale interoperatività tra i diversi sistemi in vigore, come suggerito dalla Commissione europea nella richiamata risposta;
    e) parallelamente all'iniziativa di cui alla proposta in esame, destinata ai giovani non occupati che non frequentano corsi di istruzione o di formazione – e non anche a sistemi e strutture – riaffermare la necessità che la Commissione europea continui a perseguire l'obiettivo di monitorare e coordinare l'insieme del sistema di Garanzia per i giovani al fine di definire le caratteristiche qualitative delle misure che intende sostenere; in tale ambito, adottare iniziative analoghe a quella in esame, al fine di incrementare anche i prefinanziamenti del FSE per sostenere in misura adeguata e tempestiva le misure di attuazione della Garanzia giovani.

Pag. 159

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

    La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146);
   ricordato che la direttiva 2009/138/CE, cui lo schema di decreto è volto a dare attuazione, è recata nell'Allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;
   ricordato altresì che la citata Legge n. 154 del 2014, con riferimento alla direttiva 2009/138/CE, non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, facendosi pertanto riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai princìpi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   richiamati i contenuti della direttiva 2009/138/CE, che si pone quale «strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno» e che prescrive, per quanto riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che sia «appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza»;
   osservato che la direttiva non reca alcuna indicazioni in ordine all'assetto e al numero delle autorità di vigilanza, definendo autorità di vigilanza: «l'autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione» (articolo 13, § 1, n. 10) e stabilendo che «La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine» (articolo 30, § 1);
   preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il tema più generale delle competenze di vigilanza sul settore assicurativo, laddove la direttiva medesima non sembra richiedere agli Stati membri – ai fini di una sua corretta attuazione – un intervento di tipo ordinamentale sulle autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   visti in particolare i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che modifica la ripartizione attualmente vigente delle competenze tra autorità nazionali preposte alla vigilanza;
   ritenuto che un intervento di carattere sistemico sull'assetto di tali autorità dovrebbe più opportunamente essere affrontato in un provvedimento ad hoc, anche al fine di consentire un adeguata e maggiormente approfondita istruttoria in sede parlamentare;
   ricordato che la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Pag. 160Senato (A.S. 1758), all'articolo 7 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;
   ritenuto opportuno che nel recepimento della direttiva 2009/138/CE non si anticipino scelte attualmente oggetto di discussione presso il Senato, e si tenga altresì conto dei contenuti del Regolamento n. 1286/2014 in materia di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, ad espungere dallo schema di decreto le norme volte a modificare il riparto delle competenze tra le autorità nazionali preposte alla vigilanza, fatta salva l'attribuzione di nuove competenze disposta dalla direttiva 2009/138/CE.