CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-02153 l'onorevole Silvia Chimienti ed altri chiedono a quanto ammontino i risparmi conseguiti in applicazione della disciplina dettata dai commi 482 e 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e se la clausola di cui al comma 621 dell'articolo 1 della medesima legge sia stata mai attivata.
  Al riguardo, occorre premettere che dalla citata normativa non sono derivate riduzioni di spese con effetti sul saldo netto da finanziare, ma solo riflessi in termini di fabbisogno e indebitamento.
  Infatti, sul bilancio dello Stato non è stato registrato alcun impatto iniziale, in quanto gli interventi previsti – compresi quelli indicati dalle successive norme in materia – avrebbero dovuto riguardare attività specifiche di carattere gestionale, correlate agli interventi di riorganizzazione degli enti pubblici, da porre in essere con apposite iniziative di carattere amministrativo e introducendo, a tal fine, una apposita clausola di salvaguardia, volta a prevedere, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, per assicurare, comunque, il raggiungimento degli obiettivi in termini di finanza pubblica.
  In particolare, si fa presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 482, ha previsto che entro il 30 giugno 2007 il Governo procedesse al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli Enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.
  Il successivo comma 483 ha quantificato l'obiettivo per il triennio 2007-2009 in un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a euro 205 milioni per il 2007, euro 310 milioni per il 2008 ed euro 415 milioni per il 2009, derivante dall'attuazione del citato comma 482.
  Il successivo comma 621, lettera a), ha stabilito, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle di tabella e, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati nel suddetto comma 483.
  Nel corso dell'anno 2007, essendo venuta meno la condizione di cui al citato comma 482 per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio, in attuazione dei suddetti commi 483 e 621, si è provveduto, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad una prima riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di bilancio interessati per il citato complessivo importo di 205 milioni di euro. Per gli anni successivi, in attesa del riordino, sono stati mantenuti i necessari accantonamenti di bilancio in gestione.
  Con l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, la suddetta normativa del 2007 è stata integrata, in un primo momento, attraverso ulteriori misure di riordino, fermi restando gli obiettivi di risparmio della finanziaria 2007. Per gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (con alcune esclusioni tassative), è stata prevista la soppressione al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli confermati Pag. 45con apposito provvedimento. È stata prevista, altresì, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Tale nuova normativa, che non interessava, comunque, tutti gli enti, doveva essere ulteriormente modificata, per assicurare comunque il conseguimento dei citati obiettivi.
  Nelle more della definizione della suddetta misura correttiva, l'attuazione della riforma prevista a fine 2008 è slittata ulteriormente fino al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2009. A fine 2008, gli accantonamenti predisposti in attuazione della clausola di salvaguardia che non si sono trasformati in riduzione di spese, tuttavia hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando pertanto il raggiungimento degli obiettivi.
  Con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 (commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9), nelle more delle definizioni dei provvedimenti di riordino definitivo e dei connessi interventi di contenimento della spesa, è stato previsto, tra l'altro, in via prudenziale l'accantonamento lineare delle necessarie risorse, con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi ex legge finanziaria 2007, fissando appositi obiettivi di risparmio per ciascuna delle Amministrazioni interessate.
  Successivamente, nelle citate disposizioni era previsto che in esito all'adozione dei citati provvedimenti di riordino si sarebbero potuti individuare le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato.
  Dette riduzioni dovevano avvenire in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzati, a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto conseguiti dagli enti vigilati, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.
  Preso atto del mancato raggiungimento anche a fine 2009 degli obiettivi di cui trattasi, con il comma 8-septies dell'articolo 2, del decreto-legge 194 del 2009, sono stati abrogati i suddetti commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, stabilendosi altresì che a decorrere dal 1o gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, fossero ridotte definitivamente.
  Anche a fine 2009, gli accantonamenti predisposti per l'anno corrente in attuazione della clausola di salvaguardia non si sono trasformati in riduzione di spese e, quindi, hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando il citato raggiungimento degli obiettivi.
  Sempre con riferimento alle iniziative intese a ridurre la spesa e a razionalizzare gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato e integrato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato introdotto un modello di gestione accentrata degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie, anche fiscali, sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.
  Il medesimo articolo 12 dispone che, sulla base di apposite comunicazioni annuali da parte delle Amministrazioni in merito alle proprie esigenze manutentive, l'Agenzia del demanio definisce un piano Pag. 46triennale degli interventi, a decorrere dal 10 gennaio 2013, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di ridurre le locazioni passive.
  In applicazione del comma 10, del citato articolo 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite, per l'attuazione delle misure ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.
  Tale decreto, emanato in data 8 ottobre 2012, ha introdotto regole per la programmazione dei lavori, per la gestione e realizzazione degli interventi manutentivi, per la gestione delle risorse disponibili e per i controlli, definendo, inoltre, gli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 12 e dettando una disposizione transitoria per la trasmissione delle comunicazioni di interventi relativi al primo triennio di applicazione del sistema centralizzato di manutenzioni.
  Di recente, è intervenuto sulla normativa in materia di manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni anche l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha di fatto riformato l'intera normativa in materia sia di locazione che di manutenzione, riconducendoli in un unico ambito.
  In particolare, per quanto riguarda le manutenzioni, il comma 3 detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. «manutentore unico», introducendo nuovi obblighi di comunicazione degli interventi manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e la possibilità di revisione infra annuale del piano generale delle opere.
  Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che gli obiettivi finanziari previsti dalla legge n. 296 del 2006 sono stati conseguiti a seguito dell'applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 621, la cui applicazione ha permesso di ottenere dei risparmi di spesa che si sono tradotti in economie di bilancio in sede di consuntivo.