CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2014
345.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04153 Dall'Osso: Adozione del decreto interministeriale per l'inserimento nella carta d'identità della volontà sulla donazione di organi

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che «la carta d'identità, può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91».
  Non vi è dubbio che la disposizione va considerata come una ulteriore e significativa misura per poter manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, rispetto a quelle già previste dalla legge 1o aprile 1999, n. 91 («Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»), dal decreto ministeriale 8 aprile 2000 e dal decreto ministeriale 11 marzo 2008.
  Infatti, aver consentito che all'atto del rilascio/rinnovo del documento d'identità, possa anche registrarsi la volontà alla donazione degli organi, consente di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dallo stesso ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.
  Ecco perché, il Ministero della salute ed il Ministero dell'interno hanno già messo a punto il testo di una circolare, al momento attuale all'esame del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, che a breve sarà emanata. La circolare prevede le modalità con cui i comuni possono raccogliere e registrare le dichiarazioni di volontà dei cittadini sulla donazione, all'atto del rinnovo della loro carta di identità.
  In sintesi, tali modalità prevedono che, solo a seguito di espressa richiesta del cittadino, il dato relativo alla volontà a donare gli organi, possa essere riportato nel documento di identificazione.
  Preciso che, al di là che il dato venga o meno trascritto sul documento di identità, il medesimo dato viene registrato dall'operatore nel sistema informativo dell'anagrafe, e, in modalità telematica, trasmesso al Sistema informativo trapianti.
  Infatti, in base alla citata legge n. 91 del 1999, il perno del sistema organizzativo del processo relativo alla donazione e trapianto di organi e tessuti è costituito dal Sistema informativo dei trapianti, istituito nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale in base all'articolo 7 della legge n. 91 del 1999, e che consente la raccolta in un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini.
  Al Sistema informativo trapianti sono collegati il Centro nazionale trapianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende sanitarie locali. Queste ultime svolgono il ruolo di punti di raccolta delle dichiarazioni di volontà dei cittadini e di trasmissione, in modalità telematica, dei relativi dati al sistema stesso. Pag. 58
  L'inserimento dei dati nel Sistema, oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo in ordine alla donazione di organi e tessuti, garantisce un più efficace ed efficiente funzionamento della rete trapiantologica.
  Infatti, il Sistema informativo trapianti viene consultato per ciascun soggetto, potenziale donatore, in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri regionali trapianto, in modalità continua - H 24.
  La consultazione del Sistema non è, tuttavia, l'unico mezzo a disposizione dei sanitari per accertare la volontà del paziente riguardo alla donazione.
  Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, «donor card», eccetera) da parte del soggetto stesso o dell'esistenza di una volontà dichiarata presso i suoi cari.
  Da ultimo è il caso di ricordare che si considera valida l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.

Pag. 59

ALLEGATO 2

5-04154 Murer: Stato dei lavori del Tavolo tecnico istituito per il monitoraggio dell'attuazione della legge n. 194 del 1978

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, riguardo agli impegni assunti dal Ministro Lorenzin alla Camera dei deputati, in data 11 giugno 2013, ricordo che i risultati del lavoro del «Tavolo Tecnico» istituito presso il Ministero della salute sono ricompresi nella relazione annuale al Parlamento, ai sensi della legge n. 194 del 1978, trasmessa in data 15 ottobre 2014.
  Ringrazio, comunque, gli onorevoli interroganti per aver posto l'interrogazione, che mi consente di illustrare alla Commissione lo stato di avanzamento dei lavori del Tavolo Tecnico.
  A seguito degli impegni assunti in quell'occasione, e stato attivato presso il Ministero della salute il «Tavolo Tecnico», convocato per la prima volta il 18 luglio 2013, a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli Assessori regionali e l'istituto Superiore di sanità, allo scopo di avviare uno specifico monitoraggio sulla piena applicazione della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, con una rilevazione delle attività di IVG e dell'esercizio del diritto di obiezione di coscienza dei soli ginecologi, a livello di singola struttura di ricovero e nei consultori familiari, individuando eventuali criticità.
  Il «Tavolo tecnico» ha concordato la definizione di due schede di raccolta dati: una relativa alle singole strutture con almeno un ginecologo in organico e una relativa ai consultori familiari.
  Nell'ottobre 2013, le schede predisposte dal Ministero per tale monitoraggio sono state inviate alle regioni che, tra dicembre 2013 e giugno 2014, le hanno restituite al Ministero.
  Il 3 luglio 2014, il Tavolo Tecnico si è riunito per verificare i dati raccolti, ed esaminare eventuali incongruenze, alla presenza dei rappresentanti regionali.
  Non tutte le regioni, in effetti, hanno provveduto ad inviare i dati completi, e soprattutto relativamente ai consultori, la raccolta dei dati si è rivelata complessa, per via dell'eterogeneità della situazione locale, estremamente differenziata da regione a regione.
  Riguardo all'obiezione di coscienza, come riportato nella relazione al Parlamento, «il primo monitoraggio capillare sui punti IVG e l'obiezione di coscienza, effettuato su tutto il territorio dall'approvazione della L. 194/78, conferma quanto osservato nella precedente relazione al parlamento: su base regionale non emergono criticità nei servizi di IVG.
  In particolare, emerge che le IVG vengono effettuate nel 64 per cento delle strutture disponibili, con una copertura soddisfacente, tranne che in due regioni molto piccole. Il numero dei punti IVG, paragonato a quello dei punti nascita, mostra che mentre il numero di IVG è pari a circa il 20 per cento del numero di nascite, il numero di punti IVG è pari al 74 per cento del numero di punti nascita, superiore, cioè, a quello che sarebbe, rispettando le proporzioni fra IVG e nascite. Confrontando poi punti nascita e punti IVG non in valore assoluto, ma rispetto alla popolazione femminile in età fertile, a livello nazionale, ogni 3 strutture in cui si fa IVG, ce ne sono 4 in cui si partorisce. Infine, considerando le IVG settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, ipotizzando 44 settimane lavorative in un Pag. 60anno, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua 1.4 a settimana, un valore medio fra un minimo di 0.4 (Valle d'Aosta) e 4.2 (Lazio). Il numero dei non obiettori nelle strutture ospedaliere risulta quindi congruo rispetto alle IVG effettuate. Il numero degli obiettori di coscienza nei consultori, pur nella non sempre soddisfacente copertura dei dati, è sensibilmente inferiore rispetto a quello registrato nelle strutture ospedaliere».
  Riguardo all'aborto farmacologico, in data 24 giugno 2010, il Ministero della salute ha emanato Linee di indirizzo per tale procedura, sulla base di tre precedenti pareri del Consiglio superiore di sanità, rispettivamente del 18 marzo 2004, del 20 dicembre 2005, e del 18 marzo 2010.
  Nelle Linee di indirizzo sono indicati i criteri di appropriatezza della metodica di aborto farmacologico. Essendo rimasto immutato, in questi anni, il principio attivo presente sia nella prima che nella seconda somministrazione farmacologica che costituiscono l'intera procedura, ed essendo, quindi, sostanzialmente immutata la procedura stessa, non emergono novità, dal punto di vista scientifico, tali da richiedere variazioni delle indicazioni contenute nelle stesse Linee di indirizzo.
  Pertanto, i medici professionisti e gli operatori sanitari sono nelle condizioni di indicare anche questa metodica fra quelle disponibili all'interno del Servizio sanitario nazionale, seguendo il criterio dell'appropriatezza.