CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2014
163.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01449 Agostinelli: Sulle esigenze di contenimento della spesa della Società Anas International enterprise S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La società ANAS ha comunicato che la costituzione della citata società si inserisce nell'ambito di un processo di internazionalizzazione avviato nel corso degli ultimi anni, volto a valorizzare il suo importante know how nei settori delle infrastrutture viarie.
  Tale scelta è stata determinata dall'acquisizione da parte di ANAS di numerose commesse, per circa 200 milioni di euro, nel campo dell'ingegneria delle infrastrutture estere (Algeria, Libia, Qatar, Columbia, Paraguay), ottenute attraverso la partecipazione a gare internazionali, che ha comportato la necessità di avvalersi di una struttura dedicata e di un'adeguata organizzazione.
  Anas International Enterprise consente, da un lato, di tenere distinte le attività estere da quelle in concessione e, dall'altro, di sviluppare un superiore livello di competitività e di spiccata imprenditorialità, per operare sempre più efficacemente sul mercato mondiale di riferimento.
  Con la costituzione della citata società è stato avviato e risulta, attualmente, in fase conclusiva, il trasferimento delle commesse acquisite dall'ANAS, per le quali è stato necessario ottenere il nulla-osta da parte dei diversi clienti.
  Per quanto riguarda il capitale sociale di Anas International Enterprise, ANAS ha precisato che esso è stato interamente costituito con risorse finanziarie derivanti esclusivamente dai margini operativi realizzati dall'ANAS stessa nell'ambito dell'attività estera.
  Con riferimento, poi, alle questioni inerenti il personale dipendente, ANAS ha precisato che Anas International Enterprise non è soggetta ai vincoli assunzionali, nonché alle disposizioni in materia di blocco degli aumenti retributivi e di limiti ai conferimenti di incarichi di consulenza previsti dalla vigente normativa in materia, che trovano applicazione esclusivamente con riguardo alle pubbliche amministrazioni (cosiddetto in senso stretto) e alle società pubbliche inserite nell'elenco redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, secondo ANAS la citata società può assumere nuovo personale sulla base delle concrete necessità aziendali, le quali risultano ancor più evidenti nella fase di avvio. Peraltro, nell'ottica di razionalizzare e di contenere i costi in materia di personale del Gruppo, Anas International Enterprise, ha provveduto ad assumere prioritariamente risorse provenienti dall'ANAS o da società da essa controllate.
  Per le attività specialistiche di supporto al funzionamento, la società si avvale della controllante ANAS, in una logica di sinergia di gruppo, attraverso la stipula di specifici contratti di service (es. progettazione, ricerca, altri servizi integrati di ingegneria, legale, personale, eccetera).
  Per quanto concerne, infine, il pagamento di diarie ed indennità di trasferta al personale ANAS che ha svolto prestazioni in favore di Anas International Enterprise per la gestione di alcune commesse estere, ANAS ha precisato che al predetto personale è stato corrisposto, in occasione delle trasferte effettuate all'estero, il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa contrattuale ANAS vigente.
  Giova, tuttavia, segnalare che ANAS S.p.A è una società pubblica interamente Pag. 22partecipata dallo Stato, soggetta, pertanto, al contenimento della spesa pubblica in materia di personale, ai sensi del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive disposizioni e integrazioni.
  La ratio delle misure ivi previste ed in particolare di quelle recate dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 consiste nella necessità di razionalizzare e contenere la spesa relativa al personale, non solo degli enti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma di tutti i soggetti, enti e società, che contribuiscono alla definizione della spesa per redditi da lavoro dipendente del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Le disposizioni di cui al predetto articolo 9, comma 1, infatti, trovano applicazione, per espressa previsione normativa, nei confronti del personale di tutti gli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata dell'unità istituzionale considerata.
  In materia di retribuzioni il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede, per il triennio 2011-2013, il divieto di incrementare il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Tale divieto, prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, vieta qualsiasi incremento retributivo salvo gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva comportanti o la sospensione temporanea della prestazione lavorativa (maternità, malattia, congedo, aspettativa, permessi non retribuiti ecc.), o differenti modalità di svolgimento del servizio (straordinario, missione nazionale o all'estero, turnazioni ecc.) ovvero l'espletamento di specifici incarichi (preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale, attribuzione di posizioni organizzative ecc.).
  Alla luce delle considerazioni svolte, i trattamenti economici riconosciuti al personale delle citate società non possono quindi essere esclusi dalle predette misure di contenimento.
  Inoltre, nei confronti delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche ed inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, trova applicazione anche il comma 29 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le società adeguano le politiche assunzionali alle disposizioni di cui al medesimo articolo.

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ALLEGATO 2

5-01840 Currò e altri: Sulla dismissione delle partecipazioni dirette delle quote di STM tramite la Cassa depositi e prestiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La STMicroelectronics è una delle Società per le quali il Governo ha recentemente annunciato la relativa cessione. La Società è controllata indirettamente, per il tramite della società STMicroelectronics Holding, in misura paritetica dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Fondo d'investimento pubblico francese FT1CI.
  La governance congiunta su STMicroelectronics è disciplinata da patti parasociali finalizzati sostanzialmente al mantenimento del controllo paritetico della Società da parte degli azionisti pubblici italiano e francese.
  La dismissione di tale partecipazione annunciata dal Governo, per la quale devono ancora essere definite le modalità attuative, dovrà tenere conto anche di quanto previsto dai citati patti parasociali relativamente al rispetto delle previsioni in essi contenute.