CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00844 Burtone: Revoca dell'indennità di accompagnamento in presenza di patologie rare.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Burtone, inerente al mancato rinnovo da parte dell'INPS dell'indennità di accompagnamento ad un signore di 78 anni, affetto da linfoma di Hodgkin ed in trattamento chemioterapico, faccio presente quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che i «Piani straordinari di verifica» – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS nei confronti dei soggetti titolari di benefici economici legati alla invalidità civile, cecità civile, sordità o handicap al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.
  Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude, tuttavia, in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.
  Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto in ambito assistenziale e previdenziale l'istituto della revisione, che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie ingravescenti o stabilizzate di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.
  Occorre altresì precisare che – nell'organizzare le visite di verifica straordinaria – l'INPS provvede a richiedere alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) la necessaria documentazione sanitaria e – in caso di mancata acquisizione della stessa – si rivolge direttamente agli interessati affinché provvedano all'invio della certificazione medica in loro possesso.
  In mancanza di tale documentazione, infatti, l'INPS non potrà esperire alcun accertamento medico-legale, se non tramite visita diretta, volto a confermare il precedente giudizio e ad escludere dalle visite di revisione i portatori di patologie stabilizzate o ingravescenti, titolari dell'indennità di accompagnamento (o di comunicazione).
  Tanto premesso, con particolare riferimento al caso prospettato dall'interrogante, l'INPS ha reso noto di aver provveduto ad acquisire notizie in merito – anche se con qualche difficoltà per la mancata conoscenza del dati anagrafici dell'assistito – e di aver successivamente provveduto, in sede di autotutela, al riconoscimento, in via definitiva, dell'indennità di accompagnamento ed alla relativa erogazione.

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ALLEGATO 2

Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

Art. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. 01. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti competenza, il testo del DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno (C. 2616);
   rilevato che le norme che investono in qualche modo le materie di competenza della Commissione sono contenute nella parte del provvedimento relativa alla protezione internazionale, e più specificatamente, alle norme contenute all'articolo 6, comma 2, che crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale a cui sono destinati, per il 2014, 62,7 milioni di euro; a tale finalità erano già stati destinati 190 milioni di euro nel 2013, appostati nel Fondo nazionale per l'accoglienza, da ripartire tenendo anche conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza;
   si fa riferimento inoltre all'articolo 6, comma 3, che interviene sulla legge di stabilità 2014 per correggere i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 203, in relazione al Fondo per i minori stranieri non accompagnati, correggendone l'erroneo riferimento al DL n. 15/2012 e riportandolo correttamente al DL n. 95/2012, il cui articolo 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza;
   preso atto che in base alla norma istitutiva, la ripartizione del Fondo nazionale per l'accoglienza avrebbe dovuto essere effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo decreto non risulta ancora emanato;
   poiché tali risorse, appostate nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 3009), non sono state utilizzate nel 2013, il disegno di legge di assestamento 2014, approvato dalla Camera (C. 2542) e trasmesso al Senato ne prevede la riassegnazione al medesimo Fondo (in conto residui) per il 2014;
   auspicando che il Fondo istituito dall'articolo 6, comma 2, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sia ripartito con tempestività e le risorse ad esso destinate possano essere effettivamente utilizzate, in modo da evitare quanto verificatosi per il Fondo di 190 milioni di euro istituito nel 2012 e non ancora ripartito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE