CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti intendono sottoporre all'attenzione del Governo le criticità connesse al dilagante fenomeno delle agenzie di scommesse, collegate a bookmakers e casinò off-shore con sedi all'estero che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza vincoli di distanza dai luoghi sensibili e senza versare le imposte dovute all'Erario.
  Gli Interroganti segnalano che negli ultimi due anni, secondo il censimento realizzato dal Sistema gioco Italia, nel nostro paese si è creato un network di agenzie e internet point di quasi 5000 punti scommessa fuori dal controllo statale.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano la vicenda relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla società «StanleyBet Malta limited» con sede all'estero che attraverso appositi Centri di trasmissione dati raccoglie nel territorio italiano le scommesse e la piazza online.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti in merito alla vicenda rappresentata con specifico riferimento alle iniziative da intraprendere al fine di fronteggiare le querele e le richieste di risarcimento avanzate, nell'ambito della propria strategia difensiva, dagli avvocati di «StanleyBet Malta limited», nei confronti dei funzionari dell'Agenzia e degli agenti della Guardia di finanzia coinvolti nell'attività di indagine avviata dalla magistratura.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia svolge istituzionalmente attività di controllo sull'esercizio dei giochi soggetto a regime di monopolio pubblico, unitamente alla Guardia di Finanza ed alle altre Forze di Polizia.
  In epoca recente, i controlli nell'ambito del comparto delle scommesse sono stati prioritariamente indirizzati nei confronti di soggetti che operano in mancanza della concessione per l'esercizio dell'attività di scommesse e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), sottraendosi altresì al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse raccolte.
  Ciò in quanto si è fortemente intensificata, negli ultimi anni, la presenza di esercizi che operano nelle predette condizioni, al punto da costituire una vera e propria rete parallela rispetto a quella degli esercizi che svolgono l'attività previo rilascio della concessione e della autorizzazione di pubblica sicurezza, corrispondendo regolarmente (nella stragrande maggioranza dei casi) le imposte dovute.
  Secondo recenti stime, confermandosi il dato riferito dagli Interroganti, la rete parallela sarebbe attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa Pag. 927.400. Gli importi delle scommesse raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro.
  Tra gli esercizi della predetta rete parallela un numero consistente fa capo alla società StanleyBet Malta Ltd, di diritto maltese, integralmente controllata dalla Stanley International Betting Ltd, di diritto inglese (di seguito StanleyBet).
  Alla StanleyBet sono riconducibili almeno circa 500 esercizi operanti al di fuori del regime concessorio, già individuati nell'ambito dei controlli eseguiti dall'Agenzia e dalle Forze di polizia. È probabile che ad essi se ne aggiungano molti altri, in corso di individuazione più puntuale da parte della stessa Agenzia.
  Ciò posto, già nel corso dell'anno 2012 ma, in modo più sistematico, dall'inizio del corrente anno, la StanleyBet ha assunto una serie di iniziative nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consistente nella notifica, a numerosi funzionari e dirigenti dell'Agenzia, di «atti stragiudiziali di significazione e diffida», sottoscritti da legali rappresentanti della Società, pervenuti per il tramite di studi legali a ciò incaricati dalla società.
  La stragrande maggioranza di tali atti riguarda doverose attività di servizio svolte al fine di contestare e recuperare le imposte non pagate dai CTD sulle scommesse accettate.
  In tali atti viene manifestata l'intenzione di procedere in giudizio nei confronti dei funzionari e dirigenti, in via diretta e principale, a titolo di responsabilità individuale per colpa grave, per presunti «gravi ed ingiusti danni» subiti dalla società a seguito delle attività di controllo nei confronti dei CTD affiliati alla società, sfociati nel recupero dell'Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, e successive modificazioni.
  Solo nel corso dell'anno 2014 sono stati notificati oltre 60 atti di diffida nei confronti di altrettanti funzionari.
  Per quanto concerne gli interventi a tutela dei propri funzionari, si precisa che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interessato della questione l'Avvocatura generale dello Stato e, su conforme avviso della medesima, sono state impartite direttive a tutti i propri Uffici sulle iniziative da intraprendere a seguito della ricezione, da parte di dipendenti, degli atti di significazione in parola.
  In pratica, i funzionari e dirigenti, nel caso di ricezione di atti di diffida (o, eventualmente, di citazioni in giudizio), devono notiziare l'Avvocatura dello Stato che si assumerà l'onere di tutela legale ed, eventualmente, processuale, nei confronti del personale dell'Agenzia.
  Tornando alla questione fondamentale dell'attuale convivenza nel settore di reti di operatori che rispondono a regole e princìpi diversi – gli uni soggetti al regime regolatorio nazionale (rigoroso ed oneroso) e gli altri sostanzialmente liberi da regole (sia nella tipologia dell'offerta di gioco così come nell'affrancamento da oneri economici nei confronti dello Stato) – le osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti toccano un aspetto importante dell'attuale situazione di stallo ingenerata da una sorta di «cortocircuito» normativo causato dall'evidente contraddizione intercorrente tra fonti di diritto comunitario – recepito anche da giurisprudenza nazionale ed il diritto positivo nazionale, che esprime la volontà del legislatore assolutamente contraria ad una liberalizzazione fuori controllo e concretamente causa di evasione fiscale.
  Il rafforzamento dell'apparato legale dello Stato risulta, evidentemente, essere una coerente via d'uscita a tale situazione, che penalizza gravemente l'erario, i concessionari che rispondono all'ordinamento nazionale, i giocatori, questi ultimi esposti alle proposte commerciali di un mercato libero da vincoli, (in controtendenza con l'attuale indirizzo politico legislativo favorevole ad un controllo capillare delle «regole del gioco»). In tal senso, il legislatore Pag. 93si è già espresso con il riordino previsto all'articolo 14 (in particolare al comma 2, lettere s) u) ee) gg)) della legge di delegazione fiscale 11 marzo 2014 n. 23, recante criteri e principi direttivi idonei a determinare, in sede di legislazione delegata la certezza del diritto in questo particolare settore.
  In relazione alla vicenda, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
  La società estera Stanley International Betting Ltd (Stanleybet), in occasione dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza presso i punti di raccolta di scommesse riconducibili alla stessa società, sta procedendo sistematicamente a notificare direttamente ai militari operanti «atti stragiudiziali di significazione», riservandosi ogni azione e ragione a titolo di risarcimento dei danni nonché, di recente, anche «atti di citazione a giudizio», ai sensi dell'articolo 163 del codice di procedura civile.
  Nella prospettiva di fornire ai militari destinatari dei suddetti provvedimenti idonei strumenti di tutela, anche il Comando Generale ha investito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha concordato che in caso di atti stragiudiziali di significazione, verrà interessata, per le opportune valutazioni, l'Avvocatura dello Stato competente; per le citazioni dirette a giudizio, la medesima fornirà assistenza legale in giudizio.
  Inoltre, il Comando Generale ha impartito, nello scorso mese di agosto, direttive ai Comandi Regionali in merito alle iniziative da intraprendere, nei termini anzidetti, per la difesa dei militari interessati dalle iniziative in argomento.
  In tale contesto, peraltro, è stato richiamato l'orientamento formulato dal Ministero dell'interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, secondo cui i contenuti dei predetti atti di significazione possono assumere una portata intimidatoria, direttamente collegata all'esercizio di una funzione pubblica, tale da realizzare una «condotta positiva» di resistenza al pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale.
  Nell'ambito delle direttive impartite è stato altresì disposto che i reparti trasmettano gli atti in argomento alle competenti Procure della Repubblica, per le valutazioni di competenza, facendo richiamo al citato orientamento.

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ALLEGATO 2

5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all’ex Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine al conferimento all’ex Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, del titolo di Direttore Generale Onorario.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che il Consiglio Superiore dell'Istituto, sulla base di una risalente consuetudine (istituita dal Governatore Luigi Einaudi e comune ad altre banche centrali) conferisce talvolta ad ex Governatori ed ex Direttori generali il titolo di «Governatore onorario» o di «Direttore generale onorario», quale segno di riconoscenza per l'opera svolta e per mantenere vivo il legame con la Banca.
  Il titolo di «onorario» venne conferito per la prima volta a Niccolò Introna, Direttore generale dal 1945 al 1946. Successivamente, hanno goduto del medesimo titolo personaggi come Donato Menichella e Paolo Baffi; oggi, sono Governatori onorari Carlo Azeglio Ciampi e Mario Draghi. Direttori generali onorari Vincenzo Desario e Fabrizio Saccomanni.
  L'attribuzione del titolo di Governatore onorario o di Direttore generale onorario non implica lo svolgimento di alcuna funzione all'interno o comunque per conto della Banca, né il riconoscimento di emolumenti di sorta, e nemmeno sono previsti benefìci di altro genere, quali strutture segretariali o auto di servizio. La Banca si limita a rendere disponibile per i titolari di cariche onorarie un'unica stanza, presso la sede centrale della Banca, che gli stessi possono utilizzare per esigenze occasionali legate alla gestione dei loro archivi.
  La Banca d'Italia ha, infine, precisato che non essendo il componente «onorario» un Membro del Direttorio della Banca – il procedimento di nomina previsto dall'articolo 18 dello Statuto della Banca d'Italia non trova applicazione. Inoltre, trattandosi di un titolo meramente onorifico e privo di qualsiasi costo a carico del bilancio della Banca, la mancata previsione espressa nello Statuto non può essere considerata di ostacolo al suo conferimento.

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ALLEGATO 3

5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi chiede:
   quale sia il giudizio sull'approccio della BCE imperniato sull'acquisto di strumenti cartolarizzati per favorire l'accesso al credito;
   quali siano al riguardo le eventuali necessità di intervento sulla legislazione comunitaria e nazionale;
   quale sia il possibile impatto indesiderato sulla domanda dei titoli pubblici e come eventualmente contrastarlo.

  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha comunicato che, nella riunione del 4 settembre 2014, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di procedere all'acquisto di un ampio portafoglio di titoli, semplici e trasparenti, emessi a seguito della cartolarizzazione di crediti verso il settore privato non finanziario dell'area dell'euro nell'ambito di un programma di acquisto di attività cartolarizzate (ABS). La misura tiene conto del ruolo del mercato degli ABS nell'agevolare l'afflusso di nuovi finanziamenti all'economia e fa seguito alle decisioni già assunte dalla BCE per sostenere l'offerta di credito. I dettagli sulle modalità di intervento saranno annunciati dopo la riunione del Consiglio direttivo del 2 ottobre 2014. Il programma di acquisto di titoli ABS, unitamente alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) decise in giugno, contribuiranno anche a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (per maggiori dettagli informativi si fa rinvio al Bollettino mensile della BCE di settembre 2014).
  Per realizzare un mercato degli ABS ben funzionante, è importante che l'attività di cartolarizzazione preveda vincoli tanto più stringenti quanto più elevato è il rischio delle attività sottostanti i titoli emessi. A tal fine, diverse iniziative sono state avviate nei mesi scorsi sia a livello comunitario da parte della Commissione UE sia a livello internazionale (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e International Organization of Securities Commissions) nel settore bancario. L'obiettivo di queste iniziative è quello di individuare dei criteri che permettano di identificare le cartolarizzazioni semplici e trasparenti; a tali ABS dovrebbe essere applicato un trattamento preferenziale in termini di requisiti regolamentari che devono essere rispettati dalle banche che acquistano tali titoli. Anche nel settore assicurativo vi sono iniziative di natura regolamentare che vanno nella medesima direzione. I lavori avviati nell'ambito di quelle iniziative dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2015. Sulla base di tali risultati la Commissione UE potrà presentare una proposta legislativa volta a definire un quadro armonizzato a livello europeo in materia di cartolarizzazioni semplici e trasparenti.
  Il programma di acquisto di titoli ABS da parte della BCE mira a sostituire nell'attivo dei bilanci delle banche prestiti alle famiglie e alle imprese con riserve di banca centrale, incoraggiando, tramite questo canale, l'erogazione di nuovi finanziamenti all'economia.Pag. 96
  Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla diminuzione degli investimenti, che risulta più accentuata in quest'ultimo ciclo economico rispetto ai precedenti, si fa presente che essa non è determinata in maniera esclusiva o addirittura prevalente dalle difficoltà di accesso al credito, ma vi sono altri importanti fattori che ne hanno determinato l'accentuata debolezza. Alcuni di questi sono ad esempio l'incertezza macro-economica e la scarsa profittabilità attesa degli investimenti, nonché l'esistenza di rigidità strutturali che minano il buon funzionamento del mercato. In tale contesto, le politiche per contrastare la diminuzione degli investimenti sono di varia natura, in particolare monetaria, fiscale e strutturale.
  Gli sforzi per facilitare l'accesso al credito sono, dunque, una componente necessaria, ma non sufficiente per contribuire al rilancio degli investimenti. Sotto questa prospettiva va inquadrato il giudizio sugli strumenti che la BCE intende utilizzare nei prossimi mesi al fine di contrastare la difficoltà di accesso al credito attraverso la circolazione di strumenti finanziari che permettono di smobilizzare crediti e liberare risorse per nuovi investimenti. Tale giudizio è comunque sicuramente positivo perché, a seguito della crisi finanziaria globale, il sistema bancario ha avviato un doloroso processo di riduzione degli attivi (deleveraging) per far fronte alla necessità di coprire adeguatamente i rischi in cui incorre ed evitare che nel futuro si abbiano a ripetere crisi come quella sperimentata in cui, in molti paesi, il denaro dei contribuenti è stato necessario per impedire il collasso del sistema bancario e finanziario.
  Dunque, è certamente positiva la politica della BCE tesa a far sì che il credito all'economia reale arrivi al più ampio settore finanziario non-bancario e al contempo consenta di liberare risorse di capitale da parte delle banche che possono così riavviare il credito alle imprese. Tale politica, basata sugli acquisti di titoli cartolarizzati, è accompagnata dall'impegno delle Autorità volte a rivitalizzare il mercato dei titoli cartolarizzati, purché siano salvaguardati adeguati presidi prudenziali.
  Tali presidi prudenziali sono in parte richiamati dalla stessa BCE nel momento in cui ammette l'acquisto unicamente dei titoli cartolarizzati «semplici, trasparenti e reali». Questi si riferiscono alla necessità che la struttura della cartolarizzazione consenta agli investitori (e alla BCE) di formarsi un giudizio adeguato sulla qualità di tali titoli e delle attività ad essi sottostanti in virtù della loro semplicità e trasparenza. A questi requisiti devono accompagnarsi regole di cd. risk retention in base alle quali la banca che cartolarizza un credito e lo cede a terzi mantenga comunque un interesse economico nello stesso al fine di allineare gli incentivi tra venditore e compratore.
  In seno al Consiglio dell'UE si condivide l'esigenza di rivitalizzare il mercato delle cartolarizzazioni semplici e trasparenti e si è ad un avanzato stadio di definizione di un programma di lavoro per mettere in moto le condizioni necessarie per conseguire questo obiettivo. Tale programma di lavoro («roadmap») è molto articolato e prevede un percorso volto ad individuare quelle cartolarizzazioni che per le loro caratteristiche di semplicità, trasparenza e robustezza possono meritare un trattamento regolamentare e prudenziale differenziato e privilegiato rispetto alle cartolarizzazioni che non rispettano gli stessi requisiti.
  Considerata l'integrazione del mercato unico, questo percorso dovrà dispiegarsi essenzialmente attraverso interventi nella legislazione comunitaria a partire dalla definizione degli Atti Delegati con cui la Commissione Europea dovrà stabilire i requisiti regolamentari e di capitale per le compagnie assicurative all'atto di acquisto di titoli cartolarizzati nonché i requisiti affinché detti titoli cartolarizzati possano essere utilizzati dalle banche come cuscinetto per far fronte ad esigenze di liquidità. Il programma di lavoro è stato accolto con favore dai Ministri Europei all'Ecofin informale di Milano e occorrerà approfondire se tale Roadmap dovrà arrivare sino alla creazione di un regime Pag. 97europeo armonizzato per i titoli cartolarizzati, che richiederebbe naturalmente sforzi aggiuntivi.
  Detti interventi regolamentari avrebbero il pregio di agevolare l'iniziativa della BCE che sono solo un tassello della più ampia iniziativa della Presidenza Italiana per facilitare l'accesso al credito e dunque la «Finanza per la Crescita». Tale iniziativa vuole contribuire al miglioramento del mercato unico dei servizi bancari e finanziari in maniera tale che le idee imprenditoriali produttive possano ricevere i finanziamenti necessari alla loro implementazione.
  In un contesto in cui il credito bancario continua a soffrire e segna tassi di crescita negativi, appare quindi di grande importanza diversificare il finanziamento verso fonti non-bancarie che, con poche eccezioni, sono poco sviluppate nell'Unione Europea. Tale strategia è volta a sviluppare il mercato azionario e obbligazionario in particolare per le PMI che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito bancario e al mercato dei capitali. Da questo punto di vista, un'attenzione particolare merita il mercato dei cd. Minibond e quello del collocamento privato («private placement»). In un'ottica di più ampio respiro e orizzonte temporale, l'intento sarebbe comunque quello di perseguire una Unione del Mercato dei Capitali vera e propria, cosa che – secondo il Presidente della BCE – potrebbe richiedere maggiori interventi di armonizzazione nel campo della fiscalità, del diritto societario e delle procedure di insolvenza.
  Infine, con riguardo all'ultimo quesito posto nell'interrogazione sul possibile impatto sulla domanda dei titoli dei debiti sovrani, si precisa che i titoli cartolarizzati sono una tipologia di investimento differente da quella rappresentata dai titoli di Stato, e sono indirizzati ad altre categorie di investitori.
  Non si prevedono, pertanto, impatti indesiderati sulla domanda di titoli di Stato, tanto più che una maggiore facilità nell'accesso al credito contribuirebbe alla ripresa economica, con effetti positivi sul gettito fiscale e sulla sostenibilità della posizione fiscale sovrana.

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ALLEGATO 4

5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Sottanelli ed altri pongono quesiti in ordine al patrimonio dei Confidi, tenuto conto che lo schema delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari elaborate dalla Banca d'Italia e oggetto di consultazione pubblica, prevedono la non imputabilità a patrimonio di vigilanza dei confidi dei contributi pubblici finalizzati proprio alla patrimonializzazione dei Confidi.
  Al riguardo, si fa presente che già nel quadro normativo attuale, osta all'inclusione in via generale nel patrimonio di vigilanza dei confidi dei fondi pubblici, la presenza di vincoli di destinazione che li rendono non pienamente disponibili, dato che sarebbero utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali.
  Lo schema delle disposizioni di vigilanza sopra richiamato è connesso alla riforma del Titolo V del testo unico bancario, realizzata con il decreto legislativo n. 141 del 2010 e le successive modificazioni, che ha novellato la disciplina degli intermediari finanziari, e non, come indicato nell'interrogazione, da una legge delega di riforma dei Confidi (il disegno di legge delega 1259 risulta peraltro ad uno stato iniziale della trattazione da parte delle Camere).
  In materia di confidi il decreto legislativo n. 141 del 2010 distingue tra Confidi a vigilanza attenuata e Confidi a vigilanza piena.
  I primi sono confidi che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali – Essi sono tenuti a iscriversi in un elenco tenuto da un apposito organismo di natura privatistica. L'esercizio di tale attività è subordinato al ricorrere di una serie di condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, di soggetto sociale, di assetto proprietario, di possesso di requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali.
  I secondi sono i Confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e possono anche svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, anche le attività ulteriori già previste dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, (che all'articolo 13 include la normativa di riferimento del settore), e, in via residuale, quelle riservate agli intermediari finanziari, fra cui la concessione di finanziamenti anche a soggetti diversi dai soci (cfr. articolo 112, comma 6, t.u.b.). A tale maggiore operatività fa riscontro l'assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.
  La distinzione tra i due tipi di confidi riposa su una soglia dimensionale: l'articolo 112, Testo Unico Bancario, attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione all'iscrizione all'albo ex articolo 106, t.u.b.
  I Confidi minori sono invece iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1. Testo Unico Bancario, tenuto dallo specifico Organismo previsto dall'articolo Pag. 99112-bis, e assoggettati alla vigilanza dell'Organismo medesimo, soggetto a sua volta a controlli da parte della Banca d'Italia.
  Gli schemi di regolamento elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, tra l'altro, danno attuazione all'articolo 112 e all'articolo 112-bis. Testo Unico Bancario, sono all'esame del Consiglio di Stato.
  Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, t.u.b., è invece attribuita alla Banca d'Italia la vigilanza regolamentare sugli intermediari finanziari. Nell'esercizio di tali poteri la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
  Sulla questione la Banca d'Italia ha comunicato che il disegno di legge S.1259, recante la delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi indica, come primo obiettivo della riforma, quello del rafforzamento patrimoniale dei Confidi (lettere a) e b) del comma 1).
  Il principio di delega richiama l'esigenza che gli strumenti di patrimonio dei confidi siano conformi ai principi della regolamentazione prudenziale di derivazione internazionale e alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  I princìpi della regolamentazione prudenziale internazionale, validi per i Confidi come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, sono ricavati dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia: tali atti comunitari, infatti, traspongono nell'ordinamento europeo i principi dell'Accordo di Basilea e costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli intermediari italiani.
  Lo schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, sul quale si è da poco conclusa la consultazione pubblica, estende agli intermediari finanziari, ivi inclusi i Confidi, la disciplina degli strumenti di patrimonio dettata dai citati Regolamenti Europei (CRR) e (CRD IV per le banche), tenendo conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari. Si mira, in tal modo, ad assicurare a un tempo l'equivalenza delle regole di vigilanza, il rispetto della proporzionalità, il presidio dei rischi di shadow banking.
  In continuità con il principio di vigilanza, volto ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari vigilati, le regole sul patrimonio dei confidi prevedono che i fondi assegnati ai Confidi siano riconosciuti ai fini del patrimonio di vigilanza, ove rispettino i necessari requisiti di stabilità e capacità di assorbire le perdite, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo esse si determinino.
  La Banca d'Italia, negli ambiti istituzionali di competenza, coopera assiduamente con il Ministero dell'Economia per l'attuazione complessiva della riforma dell'intermediazione finanziaria, introdotta con il decreto legislativo n. 141 del 2010. Con specifico riferimento ai Confidi, ha condiviso la scelta del MEF di innalzare da settantacinque a centocinquanta milioni la soglia relativa al volume di attività finanziaria in presenza della quale i confidi saranno tenuti a chiedere l'iscrizione all'albo degli intermediari ex articolo 106. Essa ha, infine, precisato che esercita la propria potestà normativa secondaria in un quadro di regole, sia di rango primario, sia poste autonomamente dalla stessa Banca d'Italia, che assicurano la piena trasparenza del processo normativo (svolto mediante consultazioni pubbliche e, ove necessario, analisi d'impatto) e l'aderenza ai principi di buona regolamentazione.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2093, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato, in linea generale, come il provvedimento rechi una serie di disposizioni di particolare interesse, che si propongono l'obiettivo, pienamente condivisibile, di promuovere la sostenibilità dell'economia e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, il sostegno agli investimenti delle imprese PMI nel settore della green economy, nonché la piena implementazione del principio comunitario «chi inquina paga»;
   segnalato, tuttavia, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il testo rechi una serie di elementi di criticità che occorre correggere, relativi segnatamente agli articoli 9-bis, 11, 14-octies, 14-decies e 36 del provvedimento;
   evidenziato, in particolare, con riferimento all'articolo 14-octies, come risulti del tutto improprio finanziare gli oneri per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, nonché per le campagne di informazione in tale ambito attraverso un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, in termini del tutto eccentrici rispetto al processo di revisione delle accise sui tabacchi in corso nel quadro della delega per la riforma del sistema fiscale;
   rilevato inoltre come l'articolo 13 delinei un meccanismo di definizione dei costi standard nella gestione dei rifiuti che appare distonico rispetto ai sistemi di determinazione dei predetti costi standard vigenti negli altri settori, in quanto affida interamente tale compito al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   segnalato altresì come l'articolo 36, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze costituisca, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.», presenti alcuni elementi problematici, in particolare per quanto riguarda il conteggio del patrimonio del predetto Fondo nell'ambito del debito del settore pubblico allargato ai fini dei parametri europei,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede incentivi alla stipula di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, anche nella Pag. 101forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'IVA, demandando inoltre ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, provveda la Commissione a specificare già nella norma primaria criteri, condizioni e limiti di attribuzione delle predette misure agevolative tributarie, risultando del tutto improprio delegare integralmente tali aspetti alla normativa secondaria;
   2) con riferimento all'articolo 13, il quale, tra l'altro, demanda integralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti, in termini del tutto difformi rispetto ai meccanismi di determinazione dei predetti costi standard negli altri settori, provveda la Commissione a riformulare la disposizione nel senso di prevedere a tali fini, analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 sui fabbisogni standard, il coinvolgimento in sede tecnica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), della Società per gli studi di settore (SOSE), e della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché l'intesa in merito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   3) con riferimento all'articolo 14-octies, il quale obbliga i Comuni ad installare appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, e prevede che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuino campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, e prevedendo che tale Fondo sia alimentato attraverso l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, ovvero a individuare una diversa forma di copertura finanziaria, sia in quanto la previsione appare scollegata rispetto alla revisione del sistema delle accise sui tabacchi, che costituisce uno degli aspetti affrontati dalla delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, in forza della quale è stato predisposto e trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106), sia in quanto un ulteriore incremento dell'imposizione sul consumo dei tabacchi lavorati potrebbe determinare una flessione del consumo legale di tali prodotti, e, dunque, del relativo gettito;
   4) con riferimento all'articolo 36, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.», che avrebbe il compito di realizzare operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali e delle società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, in quanto la partecipazione della Cassa nel Fondo comporterebbe il rischio che il patrimonio del Fondo stesso sia computato nel debito del settore pubblico allargato ed inciderebbe dunque negativamente sugli equilibri di finanza pubblica ai fini dei parametri europei, ovvero, quantomeno, provveda a precisare il ruolo della stessa Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa Cassa, oltre che a chiarire i profili di copertura finanziaria della disposizione, specificando a tale ultimo riguardo se si intenda far riferimento alle risorse derivanti dal risparmio postale per le quali l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato, ovvero a quelle provenienti Pag. 102dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 9-bis, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione, eliminando il riferimento alle agevolazioni, che appare sotto alcuni aspetti improprio, in quanto la disposizione fa esplicito riferimento ai fondi comunitari, o almeno di precisare se tra tali benefici si intenda far riferimento anche a misure di carattere tributario, specificando in tal caso almeno la tipologia dei predetti benefici;
   b) con riferimento all'articolo 14-decies, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valuti la Commissione di merito l'opportunità coordinare tale disposizione con le norme in materia già recate dall'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2014, aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valutando in tale contesto l'opportunità di incidere direttamente sul dettato del citato articolo 1, comma 667.