CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute è consapevole della rilevanza e della ineludibile necessità di garantire e potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, ed in particolar modo, quella rivolta alle persone non autosufficienti, atteso che è oramai comunemente condivisa la centralità di un approccio multidisciplinare, integrato con prestazioni sociali, ed erogato in regimi assistenziali alternativi al ricovero ospedaliero.
  Tuttavia, l'attuale offerta socio-sanitaria territoriale, sia essa domiciliare che residenziale e semiresidenziale, è ancora disomogenea nel territorio nazionale, ed è maggiormente critica in quelle realtà regionali che patiscono un grave disavanzo economico e che il Ministero della salute sta sostenendo attraverso la sottoscrizione dei Piani di rientro.
  Per tale motivo il Ministero della salute, in accordo con le Regioni, ha avviato, negli ultimi anni, una serie di attività volte a sostenere e monitorare l'implementazione e la qualità dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, che di seguito si descrivono nei loro elementi essenziali.
  Uno dei principali strumenti di verifica e monitoraggio dell'assistenza sanitaria attualmente adottati, riguarda la verifica di una serie di adempimenti ai quali le Regioni devono attenersi per accedere alla quota «premiale» (pari al 3 per cento) del finanziamento, che viene svincolata solo alla certificazione della erogazione appropriata ed efficace dei Livelli Essenziali di Assistenza, in una cornice di equilibrio economico.
  La verifica di tali adempimenti, raccolti in un questionario che annualmente viene inviato alle Regioni, è a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un organismo interistituzionale composto da rappresentanti delle Regioni e del livello istituzionale centrale, con il supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sulla base dell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005.
  Nel questionario la selezione degli indicatori riflette sia i criteri di ripartizione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale (51 per cento all'assistenza distrettuale, 44 per cento all'assistenza ospedaliera, 5 per cento alla prevenzione), sia le vigenti indicazioni di programmazione sanitaria nazionale. La valutazione degli adempimenti si basa su un sistema di pesature attribuite ai vari indicatori, ed assegna un punteggio rispetto al livello raggiunto dalla regione in riferimento agli standard.
  Nel questionario sugli adempimenti LEA, è inclusa la cosiddetta «griglia LEA», con la quale è valutata, tra l'altro, la percentuale di anziani ultra 65 enni trattati in Assistenza Domiciliare Integrata; inoltre, è prevista una specifica sezione dedicata all'assistenza socio-sanitaria, nella quale vengono raccolte e valutate informazioni circa i provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di assistenza socio-sanitaria (definizione di un percorso unitario di presa in carico, adozione di uno strumento unitario di valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale, adozione di provvedimenti di Pag. 120individuazione della quota di compartecipazione a carico del Comune/assistito per le componenti di natura sociale).
  A partire dal questionario del 2013, è stata introdotta una sezione informativa inerente i flussi informativi territoriali «Sistemi Informativi per l'Assistenza Domiciliare» (SIAD) e «Flussi Informativi delle Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali» (FAR) che, rispettivamente, raccolgono i dati circa le prestazioni di assistenza domiciliare e assistenza residenziale e semiresidenziale erogate a persone non autosufficienti anche anziane.
  A partire dal questionario del 2014, i dati rilevati tramite questi flussi saranno utilizzati ai fini della valutazione dell'assistenza erogata.
  L'altro grande filone di attività diretta a promuovere il potenziamento dei servizi territoriali alle persone non autosufficienti, si sviluppa nell'ambito del supporto tecnico fornito dal Ministero della salute alle Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro dal disavanzo strutturale.
  Emerge infatti nelle Regioni in disavanzo una scarsa offerta di assistenza territoriale, sia ambulatoriale che domiciliare e residenziale, che ha come conseguenza l'elevata inappropriatezza di molti accessi ai pronto soccorso e di molti ricoveri di persone anziane e/o affette da patologie cronico-degenerative.
  Per tale motivo, i piani di rientro prevedono anche azioni di riorganizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda: il potenziamento della rete territoriale, del ruolo dei distretti e delle unità di cure primarie, delle cure domiciliari (adozione di linee guida omogenee sul territorio); la ridefinizione e riorganizzazione della rete delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali (nei termini di quota di posti letto, accreditamento, linee guida sui percorsi di cura, ruolo delle ASL e delle Unità di Valutazione Multidisciplinare).
  Da ultimo, si rappresenta che il nuovo Patto per la salute 2014-2016, sancito con Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome il 10 luglio 2014, stabilisce all'articolo 1, comma 3, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provveda, entro il 31 dicembre 2014, all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
  Per tale motivo, è stato attivato un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero della economia e delle finanze, delle Regioni e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, appositamente dedicato alla revisione dell'assistenza socio-sanitaria e delle prestazioni in essa incluse, che devono essere garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

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ALLEGATO 2

5-03700 Lorefice: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasfusioni

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Le leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, hanno previsto, rispettivamente, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per la stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento tuttora pendenti.
  Le citate leggi hanno inoltre stabilito che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali le transazioni sono definite in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, che aveva previsto la stipula di atti di transazione per il risarcimento dei danni subìti da soggetti danneggiati a seguito di assunzione di emoderivati infetti.
  Con decreto del Ministro della salute in data 4 aprile 2008, è stata istituita una commissione composta, oltre che da rappresentanti dei competenti uffici del Ministero della salute, anche da rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di determinare i contenuti necessari all'adozione del decreto ministeriale in questione, nonché di indicare il percorso attuativo della stessa normativa.
  Con decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132, è stato adottato il regolamento che ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti individuati dalla normativa; in particolare, all'articolo 2, comma 1, vengono individuati, quali presupposti per la stipula delle transazioni, l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e l'esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria.
  Il citato regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, comma 2, che per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
  La circolare ministeriale 20 ottobre 2009, n. 28, ha fissato le modalità di presentazione delle domande di adesione, ed è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle stesse.
  Con il decreto ministeriale del 4 maggio 2012 sono stati definiti i moduli transattivi, ovvero gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
  Detto decreto ministeriale, all'articolo 5, ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento Pag. 12228 aprile 2009, n. 132, in tema di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, nonché alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato regolamento, con riferimento all'applicazione dei moduli transattivi ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978.
  Di recente, è intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, che prevede una apposita «procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie».
  Nello specifico, si prevede per tutti i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, la corresponsione di una somma di denaro, in un'unica soluzione, previa formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  In particolare, è prevista la corresponsione di un importo individuato nella cifra omnicomprensiva di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
  Si evidenzia che, per questi ultimi, l'individuazione dell'importo loro spettante ha tenuto conto della circostanza per cui essi beneficiano, oltre che dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche dell'indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229.
  La liquidazione degli importi sarà effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità e, in caso di pari entità, in base alla situazione economica.
  Il legislatore ha introdotto una forma di equa riparazione per soddisfare le istanze dei soggetti danneggiati che, avendo presentato regolare domanda di adesione alla procedura transattiva nei termini previsti, sono in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), indipendentemente dalla decorrenza dei termini di prescrizione del diritto e dalla circostanza per cui risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978.
  La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono avvalersi del beneficio dell'equa riparazione.
  Da ultimo, per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria richiamati nell'interrogazione, si precisa che, al termine dell'esercizio finanziario 2007, sono state impegnate le somme di euro 94.000.000 ed euro 56.000.000, per un totale di euro 150.000.000, destinate a finanziare le transazioni.
  Alla fine degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2011, è stata impegnata, per ciascun anno, la somma di euro 180.000.000; mentre alla fine dell'anno 2010 è stata impegnata la somma di euro 60 milioni, per un totale complessivo di euro 600.000.000 (somme perenti da reiscrivere).
  Al termine dell'esercizio finanziario 2012, è stata impegnata la somma di euro 128.451.364, mentre nell'anno finanziario 2013, la somma impegnata è stata di euro 152.737.100.
  Quindi, le somme da poter utilizzare fino al 2017 sono pari ad euro 860.907.037,00 e sono comprensive anche degli impegni futuri sino a raggiungere il tetto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 maggio 2012, pari a 1935 milioni di euro.

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ALLEGATO 3

5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con la determinazione n. 212/2014 del 6 marzo 2014, ha riclassificato in fascia C alcuni medicinali, come prescritto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  Quest'ultimo dispone che l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del Prontuario Farmaceutico per la collocazione dei farmaci terapeuticamente superati nella fascia C.
  Il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) è lo strumento predisposto per gli operatori del settore al fine di favorire una prescrizione e una dispensazione informata del farmaco.
  In effetti, tale strumento comprende tutte le informazioni essenziali sulle specialità medicinali che possono essere prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale e raccoglie tutti i provvedimenti riguardanti l'introduzione e la rimborsabilità dei nuovi medicinali.
  Tale dettato normativo è stato recepito dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia che, rispettivamente nelle riunioni straordinarie del 20 giugno 2013 e del 27 settembre 2013, ha provveduto a stilare, sulla base dei criteri proposti dagli esperti dei Comitati Consultivi e adottati nel lavoro di revisione, un elenco di farmaci trasmesso a Farmindustria, Assogenerici, nonché ai principali «stakeholder» coinvolti nell'utilizzazione finale del nuovo PFN, e ad alcune Associazioni/Federazioni in rappresentanza dei cittadini/pazienti, nonché ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri, alle Federazioni delle Società Scientifiche, agli Specialisti, a Federfarma, alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani, a Farmindustria e Assogenerici, ai rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, ai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
  Tale decisione è stata adottata e approvata dalla CTS e pubblicata nel sito istituzionale dell'AIFA, così come di seguito riportata: «Come previsto dalla normativa vigente (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189) l'Agenzia ha provveduto, su mandato della CTS e con l'ausilio dei Comitati Consultivi, alla revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale. La CTS nella seduta straordinaria del 20 giugno, che conclude la fase istruttoria della suddetta revisione, ha deciso di utilizzare immediatamente in questa prima fase di revisione tre criteri guida:
   1) Individuazione, all'interno di ciascuna classificazione Anatomica, Terapeutica, Chimica, dei principi attivi omogenei per patologia, classificandoli in base a criteri di evidenza (efficacia, sicurezza) sulla base dei dati di studi clinici, metanalisi, revisioni e linee guida.
   2) Ricognizione, per le diverse patologie, dei farmaci ritenuti terapeuticamente superati sulla base della comparazione dei profili beneficio/rischio;Pag. 124
   3) Verifica dei casi in cui tutte le indicazioni di un farmaco siano ritenute obsolete/non supportate dalle evidenze disponibili al fine di escluderle dalla rimborsabilità.

  La CTS al fine di garantire il rispetto del diritto al contraddittorio dei titolari di interessi diretti, stabilisce che le decisioni assunte saranno comunicate a Farmindustria e Assogenerici. Inoltre, per evitare che il consistente lavoro svolto in questi mesi venga successivamente frammentato e ridiscusso a livello regionale, la CTS decide di convocare i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome allo scopo di avviare il Tavolo di confronto così come previsto dalla normativa vigente, con l'obiettivo di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle cure. Sulla base dei tre criteri sopra individuati, la CTS decide, inoltre, di convocare una riunione collegiale informativa con i principali stakeholder coinvolti nell'utilizzazione finale del nuovo PFN».
  La riclassificazione dei farmaci in fascia C è stata effettuata sulla base di una rivalutazione del ruolo del farmaco, del rapporto costo-beneficio e del rischio-beneficio, della presenza di efficaci alternative terapeutiche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, in quanto gli stessi farmaci, in applicazione dei citati parametri, risultavano per lo più obsoleti.
  Da ultimo, si precisa che i farmaci antiparkinson a base di cabergolina sono rimasti in fascia A di rimborsabilità, come si evince dal decreto AIFA del 17 aprile 2014 di rettifica della determinazione n. 212 del 2014.