CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (Atto n. 43).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo che intende recepire la disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenuta nella direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (Atto n. 43);
   evidenziato come lo schema di decreto consenta di integrare e arricchire opportunamente la normativa interna concernente la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
   rilevato come uno degli aspetti maggiormente innovativi della direttiva che si intende recepire nell'ordinamento interno sia costituito dalla previsione di scambi di informazioni automatici tra gli Stati membri dell'Unione europea con riferimento a talune categorie di reddito e di proventi;
   sottolineato come una più stretta e fattiva cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con le relative amministrazioni degli Stati terzi, costituisca un importante ed imprescindibile elemento per rafforzare gli strumenti di contrasto contro i fenomeni dell'evasione, che spesso trovano spazi per prosperare proprio nell'insufficiente cooperazione tra gli Stati e nelle lacune che si registrano rispetto ad un efficace scambio di informazioni in materia tra le amministrazioni competenti;
   evidenziato, in tale contesto, come la necessaria cooperazione tra le amministrazioni tributarie non possa comunque risolvere da sola le problematiche relative alla maggiore armonizzazione degli ordinamenti tributari degli Stati membri dell'Unione europea, e come sia pertanto necessario a tal fine perseguire con determinazione l'obiettivo di giungere alla definizione di una linea di politica tributaria comune a livello UE, che consenta di favorire sotto questo profilo la piena realizzazione del mercato unico europeo, che elimini gli squilibri attualmente esistenti tra i diversi Paesi e settori, che riduca i costi e le diseconomie a carico dei contribuenti e delle imprese derivanti dalla frammentazione di tale panorama normativo e che contrasti i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;
   evidenziato come lo schema di decreto consentirà, tra l'altro, di incentivare un ancora maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche, che costituiscono uno degli snodi essenziali per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, segnatamente dell'amministrazione finanziaria, favorendo in tal modo l'integrazione e fruibilità delle informazioni presenti nelle banche dati tributarie dei diversi Paesi, rilevanti ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale;
   sottolineato come il meccanismo di trasmissione delle informazioni previsto ai Pag. 166sensi della cooperazione amministrativa regolata dallo schema di decreto assicuri comunque i livelli di protezione delle informazioni stesse garantiti dall'ordinamento nazionale;
   rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/16/UE, nonché conforme alla norma di delega;
   sottolineato come, essendo decorso, il 1o gennaio 2013, il termine di recepimento, sia in corso nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione, relativa al mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE, e come sia pertanto urgente provvedere quanto prima l'adeguamento della normativa italiana alle previsioni della direttiva stessa, sia per disporre di un quadro legislativo più completo, sia per evitare che la predetta procedura di infrazione possa determinare conseguenze pregiudizievoli per lo Stato italiano, sia per contribuire a ridurre l'ancora rilevante numero di infrazioni ancora pendenti nei confronti del Paese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano la soppressione, nel disegno di legge di stabilità per il 2014, della norma che conteneva l'abrogazione del comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia per coloro i quali nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 7000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti agricoli di cui alla parte prima, tabella A, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti, in sostanza, propongono di ripristinare l'abrogazione del comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Tale disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte dei produttori agricoli di cui al citato articolo 34, comma 6, del decreto del Presiedente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
  Con riferimento all'eliminazione di tale obbligo comunicativo, l'Agenzia rappresenta che già in passato si era espressa in maniera favorevole in considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione.
  Tuttavia tale soppressione potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare, che potrebbe rivelarsi politicamente prevalente rispetto alle esigenze di semplificazione degli adempimenti.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che la soppressione dell'obbligo di comunicazione in questione, auspicata dagli Onorevoli interroganti, dovrà essere oggetto di approfondite valutazioni, tenuto conto della necessità di contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate.

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ALLEGATO 3

5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di rivedere quanto prima la Convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate nella parte connessa all'individuazione degli obiettivi incentivati che rilevano ai fini della parte variabile della remunerazione dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate avendo riguardo al recupero del gettito evaso e al tasso di vittoria in contenzioso.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.
  In relazione all'obiettivo di recupero di gettito nella Convenzione predetta, che relativamente al 2013 è stato fissato in misura pari ad almeno 10,2 miliardi di euro gli Onorevoli interroganti sostengono che «considerata l'aleatorietà intrinseca dell'attività di controllo» la previsione di un obiettivo quantitativo di tipo monetario sarebbe «a dir poco incoerente e suscettibile di trasformare la mission dell'Agenzia da quella di ”cercare gli evasori” a quella di ”trovare gli evasori”», con l'ulteriore notazione che «quando il compito non è cercare, ma trovare, imbattersi in contribuenti onesti può diventare una diseconomia operativa rispetto agli obiettivi incentivati da ”correggere” forzando magari pro fisco alcune interpretazioni».
  L'Agenzia ritiene opportuno segnalare un punto essenziale che non sembra essere sufficientemente evidenziato nel ragionamento contenuto nell'interrogazione.
  L'obiettivo che l'Agenzia si impegna a raggiungere non è quello di emettere avvisi di accertamento per un dato importo complessivo (appunto i 10,2 miliardi fissati dall'Autorità politica), ma di recuperare effettivamente quell'importo di somme evase. In altre parole, affinché l'obiettivo possa ritenersi raggiunto, ciò che viene in rilievo non è quanto è stato accertato, ma quanto è stato riscosso a titolo definitivo.
  Deve trattarsi, insomma, di somme recuperate che non sono più in alcun modo sub iudice, o perché la legittimità del prelievo è stata accertata dai giudici tributari con sentenze passate in giudicato o perché essa è stata riconosciuta dallo stesso contribuente con la sua adesione all'accertamento o mediante istanza di conciliazione nel giudizio eventualmente promosso contro l'amministrazione.
  Quindi, non tanto di aleatorietà del controllo deve parlarsi, quanto piuttosto di aleatorietà degli esiti di un contenzioso tributario, la cui incertezza è legata alla notevole complessità della normativa tributaria, caratterizzata da non poche incongruenze, anche per il sovrapporsi delle norme nel corso del tempo.
  Nell'ottica della tax compliance, l'Agenzia ha più volte sottolineato la necessità di un profondo e organico ridisegno riformatore da parte del Legislatore nell'intento di semplificare il più possibile ai contribuenti l'adempimento degli obblighi tributari e di facilitare, di riflesso, anche il lavoro degli operatori del Fisco. L'obiettivo di vittoria in contenzioso assegnato all'Agenzia e stabilito nella Convenzione è semplicemente frutto di una valutazione improntata a realismo e ragionevolezza, mentre un obiettivo diverso – nell'ordine dell'80 per cento o del 75 per cento di vittoria, quale suggerito dagli interroganti Pag. 169– sarà sicuramente possibile in un sistema fiscale profondamente rinnovato e semplificato.
  Chiarita la natura dei due obiettivi fissati nella Convenzione e sui quali si appuntano i rilevi formulati nell'interrogazione, è opportuno delucidarne la logica incentivante.
  Il sistema della Convenzione, su cui si basa il rapporto fra Autorità politica ed agenzie fiscali, prevede l'erogazione di una quota incentivante all'Agenzia nel suo complesso, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che non sono solo quei due fin qui esaminati, ma anche altri, riguardanti le diverse attività dell'Agenzia, e in particolare, oltre a quella del controllo fiscale, quella dei servizi di informazione e assistenza ai contribuenti, nonché quella dei rimborsi d'imposte. È il caso inoltre di precisare – con riguardo a illazioni ricorrenti circa presunte «taglie per la caccia agli evasori» – che per nessun dipendente la misura del premio è correlata all'importo di accertamenti emessi e andati a buon fine.
  Sulla base di accordi sindacali, che riguardano non solo la dirigenza – come sembrano credere gli interroganti – ma tutto il personale, la quota si ripartisce tra i singoli uffici e i singoli appartenenti all'ufficio e remunera l'intera gamma delle attività svolte, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro svolto in ogni settore (front office, back office, verifiche esterne all'ufficio, eccetera).
  L'altro aspetto da sottolineare è che i criteri di ripartizione dei premi fra gli uffici dell'Agenzia e all'interno degli uffici sono chiari, trasparenti e pubblici, perché sono contenuti in accordi sindacali che, conformemente al disposto degli articoli 55, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei loro siti istituzionali.
  Per quanto poi riguarda, più in particolare, gli importi della retribuzione di risultato dei dirigenti, così come riportati nell'interrogazione, si fa presente che i valori massimi sono stati ridotti a seguito del tetto posto alla retribuzione complessiva dei dirigenti pubblici di vertice dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Il tetto è quello del trattamento retributivo del primo Presidente di Corte di Cassazione e corrisponde attualmente a un importo totale di euro 311.658,53, sicché, per i dirigenti di prima fascia dell'Agenzia, la retribuzione di risultato per la funzione più elevata si è ridotta da euro 107.981,43 a euro 55.816,97.
  Da ultimo, a parere dell'Agenzia, occorre rilevare che la norma di legge che ha previsto – in relazione all'obiettivo di recupero del gettito evaso – incentivi al personale dell'amministrazione finanziaria è stata introdotta nel 1997, oltre 15 anni fa.
  La polemica relativa alla previsione di questi incentivi si è fatta però sempre più insistente (fino a parlare, appunto, di «premi per la caccia agli evasori») solo negli ultimi cinque anni, a seguito, presumibilmente, dei notevoli incrementi di recupero di gettito registrati in quest'arco di tempo (l'incremento è stato di oltre l'80 per cento dal 2008).
  L'Agenzia delle entrate ribadisce di porre in essere quotidianamente attraverso l'indubitabile dedizione, impegno e capacità di tutto il proprio personale ogni sforzo, affinchè l'attività del controllo fiscale venga espletata con equilibrio e senso della misura, condizioni queste indispensabili per la tax compliance e la costruzione del rapporto di fiducia fra Stato e cittadini.
  In merito alla Convenzione con l'Agenzia delle entrate il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.
  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 assegna all'Agenzia delle Entrate il compito «di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale», oltre a quelli recentemente acquisiti in materia di servizi catastali, geotopocartografici Pag. 170e relativi alle conservatorie dei registri immobiliari in seguito all'incorporazione della ex Agenzia del Territorio.
  Coerentemente con la definizione della mission dell'Agenzia come sopra delineata, la Convenzione prevista dall'articolo 59 del citato decreto declina il piano delle attività nelle aree strategiche mediante obiettivi e target relativi ai servizi e ai controlli. L'obiettivo di massimizzare il livello di compliance viene dunque perseguito sia mediante l'assistenza ai contribuenti compliant, al fine di supportare la platea di coloro che sono orientati all'adempimento, sia tramite il contrasto all'evasione e all'elusione e l'effetto di deterrenza che ne consegue.
  Il piano delle attività contiene una batteria di indicatori che devono essere valutati complessivamente e contestualmente al fine di rendere possibile la comprensione del livello quali/quantitativo dell'azione dell'Agenzia, Pertanto, in tale ottica, si è scelto di indicare in Convenzione a partire dall'esercizio 2012, l'obiettivo relativo alle riscossioni complessive in quanto indicatore sintetico di outcome con una forte valenza informativa nei confronti degli stakeholder e di indirizzo nei confronti dell'Agenzia, anche in considerazione dell'inserimento di tale contributo nelle poste attive del Bilancio dello Stato.
  Peraltro, si osserva che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 59, la quota incentivante deve essere connessa non solo al raggiungimento degli obiettivi della gestione ma anche, in particolare, al recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguito».
  Ovviamente, sia in sede di pianificazione che di monitoraggio e di verifica del livello di conseguimento degli obiettivi il pannello degli indicatori viene valutato complessivamente e l'obiettivo di riscossione viene letto in maniera sistemica unitamente agli indicatori qualitativi.
  Per quanto riguarda la numerosità dei controlli, l'azione dell'Agenzia, anche alla luce della contrazione di risorse in atto, si è orientata negli ultimi anni a realizzare un aumento dell'efficacia in termini di riscossione piuttosto che un incremento dei volumi di produzione; ovviamente in tale contesto l'aspetto qualitativo rileva in maniera preponderante.
  L'azione di recupero dell'evasione è stata, dunque, indirizzata al miglioramento dell'efficacia dei controlli attraverso la selettiva verifica delle posizioni soggettive caratterizzate da situazioni di effettiva e consistente evasione tributaria, mentre l'attività di controllo è stata opportunamente guidata dall'analisi del rischio in modo da garantire sia il recupero dell'imposta evasa sia l'incremento della fedeltà fiscale.
  Inoltre, la propedeutica analisi del rischio di evasione/elusione viene differenziata per ciascuna tipologia di contribuente, tenendo conto delle situazioni di maggiore rischio presenti in ciascun ambito territoriale in modo da intercettare i comportamenti evasivi che, per loro natura, si prestano ad essere sistematicamente reiterati e determinano quindi una perdita di gettito costante nel tempo.
  La qualità di ciascun controllo, sia attività istruttoria esterna programmata (verifiche e controlli mirati) sia attività di accertamento, cosiddetta di iniziativa, viene migliorata mediante l'utilizzo di modalità istruttorie e metodi di indagine adeguati alle risultanze dell'analisi del rischio.
  A conferma di tale strategia, in Convenzione viene indicato il numero complessivo degli accertamenti ed il numero totale dei controlli al fine di consentire all'Agenzia di tarare il bilanciamento tra le diverse tipologie di controllo sulla base delle più avanzate metodologia di analisi del rischio come sopra descritte.
  Tutto ciò premesso, il Dipartimento esprime l'avviso di mantenere nella stipulanda Convenzione per il triennio 2014-2016, l'obiettivo di riscossione complessiva.
  Per quanto riguarda la richiesta esplicitazione dei criteri di suddivisione a livello locale e di singoli uffici degli obiettivi individuati a livello nazionale, si fa, preliminarmente, presente che la quota incentivante prevista dal richiamato articolo 59 del citato decreto viene attribuita all'Agenzia sulla base dei risultati conseguiti Pag. 171secondo le modalità individuate per il calcolo del punteggio sintetico di risultato nell'allegato 3 alla Convenzione.
  Detta quota di risorse remunera la performance complessiva dell'Agenzia e non può essere considerata direttamente connessa alla percezione della retribuzione di risultato da parte dei dirigenti dell'Agenzia stessa. A tale proposito l'unica previsione contenuta in Convenzione riguarda l'impegno da parte dell'Agenzia a «destinare la quota incentivante al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura, nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d'intesa con le Organizzazioni sindacali».
  Pertanto, il Dipartimento precisa che la definizione dei criteri di ripartizione a livello territoriale delle somme riferibili alla quota incentivante non rientra nell'ambito delle materie oggetto di rapporto convenzionale, in quanto esplicitazione dell'autonomia gestionale e finanziaria attribuita alla stessa Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 4

5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Relativamente alla richiesta posta dall'interrogante, si evidenzia che, per il 2013, sono stati effettuati 16.402.141 versamenti per un incasso complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.
  All'attualità, la stima della percentuale di evasione del tributo in argomento può essere effettuata prendendo in considerazione la popolazione delle famiglie italiane e ipotizzando che ogni famiglia detenga un televisore.
  Sulla base di tale ipotesi, prendendo a riferimento i dati pubblicati dalla RAI relativi al 2012, dai quali emergono oltre 16,8 milioni di famiglie «abbonate», è possibile stimare che, a fronte di circa 22,7 milioni di famiglie potenzialmente tenute al pagamento del tributo, circa 5,9 famiglie non sarebbero in regola.
  Per una suddivisione percentuale del fenomeno per regione, si rinvia alla tabella in allegato, dalla quale emerge una percentuale di presumibile evasione, su base nazionale, pari a circa il 26 per cento. Dall'esame dei dati, peraltro, è possibile desumere che, seppur gli scostamenti più rilevanti appaiono localizzati in alcune regioni meridionali e insulari, un elevato tasso di presumibile evasione appare comunque uniformemente presente su tutto il territorio nazionale.
  Per quanto riguarda le azioni volte a contrastare il fenomeno dell'evasione del canone, l'Agenzia delle Entrate e la RAI, che storicamente gestisce con le proprie strutture dedicate il canone radiotelevisivo ordinario su base convenzionale per conto dell'Amministrazione finanziaria, provvedono ad esercitare una forte ed ampia azione di contrasto ai fenomeni di elusione/evasione del tributo, con gli strumenti e i poteri a disposizione nell'ambito del datato quadro normativo di riferimento.
  In particolare, nell'ambito delle attività finalizzate al recupero dei canoni dovuti e non spontaneamente pagati da parte dei contribuenti morosi, sono stati inviati nell'anno 2012, oltre 3 milioni di avvisi di pagamento e di solleciti, nonché iscritte a ruolo oltre 500 mila posizioni per il recupero coattivo delle somme non pagate.
  Sono stati, inoltre, effettuati incroci tra gli archivi degli «abbonati» e quelli delle anagrafi comunali, con l'emissione di oltre 5 milioni di comunicazioni finalizzate all'acquisizione di nuovi «abbonati». Da segnalare, inoltre, l'azione svolta dagli Agenti Rai (circa 250-300 mila visite informative all'anno) sull'intero territorio nazionale nonché i risultati, in termini di compliance, dei concorsi premiali organizzati dalla RAI rivolti all'utenza in regola col canone.
  Sicuramente è da considerare che le disposizioni di riferimento risalgono al 1938 e quindi non rispettano l'evoluzione tecnologica e sociale (infatti all'epoca il canone era legato al possesso di un apparecchio televisivo).
  Infine si allega la Tabella dei dati, suddivisi per Regione, richiesti dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 5

5-02124 Barbanti: Nomina del commissario della CONSOB attualmente vacante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri chiedono quale sia il motivo per il quale non sia ancora avvenuta la nomina del nuovo Commissario Consob, entro quali tempi gli Organi preposti provvederanno alla nomina e quali siano i criteri selettivi che verranno utilizzati.
  Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 216 del 1974, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, la Commissione è composta da un Presidente e da due membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.
  Pertanto, in relazione alle citate disposizioni, si è in attesa che vengano espletate le relative procedure.

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ALLEGATO 6

5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Va premesso che il quesito posto dagli onorevoli interroganti: «quali iniziative intenda porre in essere (il Governo) per recuperare la riduzione del gettito fiscale del settore dei giochi pubblici» si inserisce in un dibattito politico-culturale e, non esito a dire, etico, complesso e controverso, che va oltre le competenze di questa Commissione, ma che non può essere ignorato e che fa da sfondo alle risposte di merito che vengono date oggi.
  La questione, infatti, che si pone è che una politica di recupero delle entrate è sostenuta, principalmente, da un allargamento dell'offerta, che premia il gioco legale in aperto contrasto agli ingenti interessi malavitosi nel settore: ma, al contempo, una politica di riduzione dell'offerta, come sostenuto da molte parti con ragioni che non sottovalutiamo, deve mettere nel conto la riduzione del gettito per il bilancio pubblico. Nessuna delle due opzioni può ignorare le ragioni dell'altra.
  Ciò detto, il disegno di legge «Delega fiscale», approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato successivamente dal Senato, si trova attualmente presso la Commissione Finanze della Camera per l'approvazione definitiva, che si attende di qui a poco (AC. 282-B).
  L'articolo 14 del disegno di legge contiene un riordino delle disposizioni relative al gioco pubblico.
  In particolare, la norma prevede, inter alia, il «riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi», al fine di:
   a) assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale;
   b) armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout).

  Da ciò emerge che l'attuazione della delega fiscale costituirà la sede adatta per un riordino complessivo del settore del gioco pubblico, anche per «recuperare la riduzione del gettito fiscale», uniformando le basi imponibili ed omogeneizzando, ove necessario, gli aggi, come richiesto dagli onorevoli interroganti.
  Per quanto riguarda il contenuto della interrogazione, si precisa quanto segue:
   dalla lotteria nazionale (ad oggi si tratta della sola Lotteria Italia) nel 2013 è derivato un introito erariale di 7,6 milioni di euro su una raccolta di 38 milioni, pari al 20 per cento della raccolta lorda e al 36,07 per cento del margine – Gross Gaming Revenues – (e non al 75 per cento come indicato nell'interrogazione);
   dal gratta & vinci nel 2013 è derivato un introito erariale di 1,5 miliardi di euro su una raccolta di 9,5 miliardi, pari a circa il 16 per cento sulla raccolta lorda e al 27,35 per cento del margine (e non al 58 per cento come indicato nell'interrogazione);
   dal lotto nel 2013 è derivato un introito erariale di 1,2 miliardi di euro su una raccolta lorda di 6,3 miliardi, pari al 20 per cento della raccolta lorda e al 34,81 Pag. 176per cento del margine (e non al 51,6 per cento come indicato nell'interrogazione);
   le cosiddette «slot» sono soggette ad un PREU pari al 12,7 della raccolta a cui si somma lo 0,3 per cento a titolo di canone; considerando che il 74 per cento viene restituito in vincite (payout), l'incidenza fiscale per tali apparecchi risulta pari al 50 per cento del margine (12,7 + 0,3/26). Nel 2013 la raccolta lorda è stata pari a 25 miliardi per un introito erariale di 3,2 miliardi;
   le VLT sono soggette ad un PREU pari al 5 per cento della raccolta a cui si somma lo 0,3 per cento a titolo di canone; considerando che il payout medio di mercato di tali apparecchi è pari all'88 per cento, l'incidenza fiscale è pari al 44,16 per cento (5 + 0,3/12). Nel 2013 a raccolta lorda è stata pari a 22 miliardi per un introito erariale di 1,1 miliardi;
   il gioco online è tassato in misura pari al 20 per cento del margine per alcune tipologie di giochi (v. più avanti).

  Per quanto riguarda le iniziative da porre in essere per le problematiche indicate nell'interrogazione, si osserva quanto appresso.

   a) recuperare la riduzione del gettito fiscale.
  In proposito, si precisa che nell'anno 2013 il gettito erariale è risultato superiore a quello del 2012 (+1,64 per cento), a fronte di una raccolta inferiore di quasi 4 miliardi rispetto a quella del 2012 (-4,34 per cento).
  Nonostante ciò, non può farsi a meno di notare che le numerose iniziative poste in essere da regioni e comuni, che hanno emanato normative fortemente limitative per il gioco legale, stanno provocando, nei fatti, una riduzione dell'offerta pubblica e, quindi, una riduzione delle entrate erariali.
  A tale proposito, il disegno di legge delega fiscale prevede la necessità di un confronto con gli enti locali per stabilire regole «trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale» in materia di autorizzazioni e controlli, con riserva, comunque, allo Stato della definizione del quadro normativo entro cui i governi locali potranno introdurre discipline specifiche che risultino con quello coerenti.
  In caso contrario, la disciplina restrittiva del gioco, prevista a livello locale, non potrà che determinare una contrazione dell'offerta legale e, quindi, una riduzione del relativo gettito erariale.
  Sappiamo che questo punto necessita di un approfondimento, anche alla luce delle posizioni espresse da molti enti locali in ordine alla gestione del territorio.

   b) uniformare le basi imponibili sulle quali è applicata l'aliquota.
  L'esigenza di uniformare le basi imponibili su cui è applicata l'imposta deve tenere conto della diversa tipologia dei giochi e delle relative caratteristiche, sia tecniche sia giuridiche.
  Ad esempio, tra le forme di prelievo che si applicano ai giochi pubblici quello previsto per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per le scommesse sportive ed ippiche e per taluni giochi online è riconducibile al sistema della raccolta. Tale sistema si realizza mediante il pagamento di una prestazione commisurata alla raccolta lorda e definita in base ad una percentuale prestabilita; la raccolta delle giocate viene ripartita tra vincite, quota fiscale (PREU o imposta unica) e compenso per gli operatori (concessionari, gestori, esercenti). Nel sistema della raccolta il soggetto passivo d'imposta è il concessionario, cioè l'organizzatore del gioco, che raccoglie per conto dello Stato i proventi del gioco e provvede, con responsabilità diretta ed esclusiva, al versamento delle relative imposte dovute.
  Tale forma di tassazione, in quanto indirizzata sul concessionario/organizzatore, è compatibile con i princìpi comunitari e pienamente aderente al principio costituzionale di capacità contributiva. Ciò non significa che non può essere modificata ma, in tal caso, deve essere garantito lo stesso gettito derivante con il sistema della raccolta.Pag. 177
  Anche per i giochi a «Totalizzatore» (SuperEnalotto e Totocalcio) la base imponibile è data dalla raccolta; tuttavia, per questi giochi l'ammontare della vincita non è nota al giocatore al momento della giocata, essendo definito solo a posteriori sulla base dell'ammontare complessivo del montepremi raccolto e del numero di giocate vincenti.
  Nel lotto lo Stato funge da «banco» e l'introito erariale è dato dalla differenza tra le somme giocate, le vincite ed il compenso spettante alle ricevitorie e al monoconcessionario.
  Uniformare le basi imponibili comporterebbe una sostanziale modifica nel sistema stesso dei diversi giochi, anche di quelli tradizionali, con il rischio di una disaffezione dei consumatori.

   c) eguagliare l'aliquota applicata alle new slot a quella delle VLT.
  La differenza di payout tra AWP e VLT dipende dalla diversa struttura dei due comparti e dal diverso mercato di riferimento.
  In primo luogo, si osserva che il circuito delle AWP è distribuito secondo un modello organizzativo di mercato basato su un elevato numero di soggetti formato, da un lato, dai proprietari di apparecchi (cosiddetti «gestori»), nell'ordine di circa 4 mila soggetti (taluni di dimensioni estremamente ridotte) e, dall'altro, da esercizi pubblici nell'ordine di circa 120 mila; le VLT, invece, sono collocate in sale riservate di numero molto più contenuto, pari al 5 per cento degli esercizi soprarichiamati. La struttura altamente frammentata e costituita da un grande numero di imprese che caratterizza la rete AWP rende i costi unitari di struttura (per noleggio e cambio macchine, per manutenzione, eccetera) proporzionalmente più elevati rispetto a quelli relativi alla rete delle VLT.
  Inoltre, le VLT sono apparecchi simili alle slot sotto il profilo della tipologia di offerta di gioco, ma con performance più elevate (accettano banconote, erogano vincite massime pari a 5000 euro contro i 100 euro delle AWP; può essere previsto un jackpot, eccetera). Esse consentono scommesse di importo maggiore a fronte di vincite che possono giungere a livelli molto elevati, per cui il legislatore nazionale, a tutela dei giocatori e della fede pubblica, ha ritenuto opportuno assicurare vincite di importo maggiore essendo potenzialmente maggiore l'importo della scommessa, tenuto anche conto della circostanza che il potenziale giocatore delle VLT ha caratteristiche di spesa ed aspettative di vincite diverse (più alte) rispetto a quello delle AWP. Poiché il legislatore ha fissato la misura del payout minimo, lasciando i concessionari liberi di determinare, in regime di concorrenza, la percentuale di vincite effettiva offerta ai giocatori, le aliquote PREU sono state a loro volta fissate tenendo conto delle diverse strutture ed i valori economici espressi dai due comparti.
  Nulla impedisce di modificare il PREU sulle VLT aumentandolo fino al 13 per cento, come sarà quello delle new slot a partire dal 2015, occorre, tuttavia, ben ponderare che tale scelta potrebbe rivelarsi controproducente, nel senso che potrebbe far diminuire in modo sostanziale la raccolta con le VLT.

   d) gioco online.
  Il settore del gioco online può essere distinto in tre tipologie:
   1) giochi comuni effettuati con modalità online (superenalotto, «Gratta & Vinci», scommesse sportive, bingo, eccetera). In tale caso, l’online rappresenta soltanto una modalità alternativa – sebbene soggetta a norme ad hoc – per l'effettuazione dello stesso gioco esercitabile su rete fisica;
   2) giochi di abilità (skill games): si tratta di giochi caratterizzati dalla maggiore prevalenza dell'abilità rispetto alla fortuna (come ad esempio il poker in forma di torneo). Gli skill games possono essere praticati solo su siti online gestiti da soggetti concessionari (tuttavia, è molto diffuso il fenomeno illecito di operatori di gioco non concessionari che utilizzano siti non regolari, i cosiddetti «.com»);Pag. 178
   3) giochi da casinò (roulette, slot, poker cash, slot online).

  Per quanto riguarda gli introiti erariali, si osserva che i giochi tradizionali subiscono la medesima tassazione di quelli fisici (scommesse, superenalotto, gratta & vinci).
  Sugli skill games è, invece, prevista l'imposta pari al 3 per cento della raccolta mentre sui giochi da casinò si applica un'imposta pari al 20 per cento della raccolta netta (raccolta lorda meno vincite).
  Come si è già avuto modo di osservare, nel mondo dei giochi i payout possono essere molto differenti. Generalmente, i giochi online hanno una percentuale di vincita maggiore rispetto a una sala da gioco terrestre in quanto vi è una enorme differenza di costi di gestione tra le due attività.
  Una sala VLT, rispetto ai siti di gioco online, sostiene, infatti, costi molto più elevati (affitto del locale, noleggio degli apparecchi, manutenzioni, personale, eccetera) per cui deve avere un payout inferiore, altrimenti il margine non sarebbe sufficiente per ripagare i costi.
  Una tassazione sostanzialmente più elevata sui giochi online costringerebbe gli operatori a ridurre sensibilmente il payout con la conseguenza che i giocatori si rivolgerebbero al canale illegale (cosiddetto .com) che riconosce payout intorno al 97/98 per cento.
  Questi esposti sono, ovviamente, dati obiettivi ed analitici che consentono al Parlamento di valutare con maggiore cognizione le necessarie scelte che dovranno ispirare una rivisibile politica del settore.