CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 Atto n. 55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55);
   rilevato come l'obiettivo della direttiva 2011/61/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento, sia quello di stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati;
   rilevato come, ai sensi delle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare in tutta l'Unione europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti e potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali, superando l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo;
   evidenziato come la direttiva 2011/61/UE non intenda disciplinare direttamente i fondi di investimento alternativi, i quali continueranno a essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale, bensì i gestori di questi ultimi, in quanto la grande eterogeneità degli stessi fondi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione;
   sottolineato come il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi delineato dalla direttiva preveda, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi, delle regole di condotta, nonché estesi obblighi di trasparenza e informativi nei confronti delle autorità di vigilanza, stabilendo altresì specifici requisiti per i fondi che fanno uso della leva finanziaria (gli hedge fund), e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società (i fondi di private equity);
   rilevato come lo schema di decreto rechi una serie di modifiche organiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, segnatamente per quanto riguarda il Titolo III dello stesso TUF, relativo alla gestione collettiva del risparmio, il Titolo II, concernente l'appello al pubblico risparmio, nonché il Titolo IV, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari;
   segnalato come lo schema di decreto individui opportunamente le autorità nazionali Pag. 71competenti in materia nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di autorizzazione, vigilanza, intervento e cooperazione previsti al riguardo dalla normativa dell'Unione europea;
   rilevato in particolare come le norme dello schema di decreto intendano rafforzare gli strumenti di tutela in favore degli investitori non professionali, prevedendo, nel caso di commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nei confronti di tale tipologia di investitori, la redazione di un prospetto destinato alla pubblicazione, l'assoggettamento dei FIA alle regole prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio fissate dalla Banca d'Italia, nonché stabilendo, nella fattispecie di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, aperti o chiusi, che il prospetto o la documentazione d'offerta possono essere pubblicati solo una volta concluse le procedure di notifica o di autorizzazione;
   segnalato altresì come le nuove disposizioni del TUF introdotte dallo schema di decreto riorganizzino la disciplina del soggetto che svolge il ruolo di depositario, per renderla conforme alla direttiva 2011/61/UE, stabilendo in tale contesto che l'incarico di depositario del FIA può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte della Banca d'Italia ed escludendo la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia;
   evidenziato come il quadro normativo europeo sugli organismi di investimento collettivo del risparmio sarà completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali prevedono regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e ne permettono la libera commercializzazione in tutta l'Unione Europea;
   evidenziato a tale ultimo riguardo come lo schema di decreto, all'articolo 1, comma 3, inserisca nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), sebbene il disegno di legge C. 1836 – legge di delegazione europea, contenga, all'articolo 5, una delega specifica al Governo per il recepimento di tali regolamenti;
   segnalata, in tale contesto, l'opportunità di valutare, in via generale, se procedere ad una rivisitazione sistematica del riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB per quanto riguarda la vigilanza in materia di risparmio gestito;
   rilevato inoltre come, sebbene la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, gli articoli da 9 a 14 dello schema di decreto legislativo rechino disposizioni di natura tributaria, in forza del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), il quale prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), consentendo pertanto di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi;
   evidenziata l'urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 2011/61/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2013, e rilevato al riguardo come il 19 settembre 2013 la Commissione europea abbia inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, del TUF, come modificato dall'articolo Pag. 721, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di completare il quadro delle definizioni ivi contenute inserendovi anche la definizione di «depositario di OICR», inteso come il soggetto autorizzato nel Paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di depositario;
   b) con riferimento all'articolo 4-quinquies del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), attribuendo alla Banca d'Italia la competenza, sentita la CONSOB, in merito alla registrazione e cancellazione dei gestori italiani di EuVECA e EuSEF, e attribuendo invece alla CONSOB la competenza per quanto riguarda l'attività di ricezione e trasmissione delle notifiche concernenti la commercializzazione transfrontaliera dei predetti fondi EuVECA e EuSEF, valuti il Governo se tale riparto di competenze tra le due autorità non risulti eccessivamente complesso e non possa determinare costi di compliance eccessivamente elevati per gli operatori del mercato, soprattutto alla luce del fatto che i gestori di tali fondi e gli stessi fondi gestiti, non pongono problemi di micro-stabilità simili a quelli degli intermediari bancari che raccolgono depositi a vista e che effettuano impieghi in asset illiquidi come i crediti alle imprese;
   c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al numero 5) della predetta lettera c), in materia di valutazione dei beni e dei valori degli OICR, le parole: «esperti indipendenti» con le parole: «valutatori esterni», al fine di assicurare coerenza tra il dettato del predetto TUF e quello dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, atteso che la figura del valutatore esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;
   d) con riferimento all'articolo 35-undecies del TUF, come inserito dall'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto, il quale consente alla Banca d'Italia e alla CONSOB di esentare da taluni aspetti della disciplina del TUF i gestori di FIA italiani riservati per i quali il valore totale dei beni gestiti non superi un determinato livello, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione nel senso di prevedere che per i FIA inferiori a tale livello i gestori sono in ogni caso tenuti a conferire l'incarico di depositario per ciascun OICR e FIA italiano;
   e) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera c), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai casi nei quali la società di gestione deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote degli OICR, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ai certificati rappresentativi delle predette quote, dal momento che le quote degli OICR non sono rappresentate da certificati (necessariamente fisici), in quanto soggette al regime obbligatorio di dematerializzazione;
   f) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera d), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione di «esperti indipendenti» con quella di «valutatori esterni», al fine di assicurare la coerenza del dettato del TUF con quella dell'articolo 19 della direttiva Pag. 732011/61/UE, atteso che la figura del valutatore esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;
   g) con riferimento all'articolo 48, comma 2, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale disciplina i compiti del soggetto che svolge il ruolo di depositario di ciascun OICR, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in aderenza al dettato dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2011/61/UE, che gli strumenti finanziari oggetto di custodia sono affidati al depositario, nonché di chiarire meglio la formulazione della norma inserendo dopo la parola «affidati» la parola «e»;
   h) con riferimento all'articolo 48, comma 4, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «il subdeposito» con le seguenti: «la delega della custodia», al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, atteso che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 consente al depositario di delegare a un terzo anche la conservazione delle registrazioni e il mantenimento dei conti di custodia e costituisce dunque una fattispecie più ampia di quella del mero subdeposito;
   i) con riferimento all'articolo 49 del TUF, in materia di responsabilità del soggetto del soggetto che svolge il ruolo di depositario per ciascun OICR, come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2 nel senso di specificare che, oltre al caso di perdita di strumenti detenuti in custodia, il depositario risponde per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi, in quanto tale dizione appare più coerente con il dettato dell'articolo 21, paragrafi 12 e 13, della direttiva 2011/61/UE, relativi alla responsabilità del depositario;
   l) sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 49 del TUF, come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, ai commi 3 e 4, la nozione di «subdepositario» con quella di «terzo al quale è stata delegata la custodia», al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, in considerazione del fatto che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 costituisce una fattispecie più ampia del mero subdeposito;
   m) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, valuti il Governo l'opportunità di integrare tale modifica nel senso di indicare che il regime del soggetto che svolge il ruolo di depositario dei fondi pensione è assimilabile a quello del depositario degli OICR diversi dagli OICVM, al fine di chiarire che il depositario dei fondi pensione non può provvedere al calcolo del valore della quota su incarico dei medesimi fondi pensione, come previsto nel caso di OICVM dall'articolo 48, comma 3, lettera b), del TUF;
   n) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, il quale interviene su più punti in merito alla disciplina tributaria delle SICAF, estendendo alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, specificando che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposta di registro e di regime fiscale sui proventi dalle stesse distribuiti previste per le SICAV, nonché stabilendo che alle SICAF, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano le disposizioni in materia di IRAP previste per le SICAV, valuti il Governo l'opportunità di riformulare tali previsioni come novelle agli atti Pag. 74legislativi interessati, analogamente a quanto operato dagli altri articoli dello schema di decreto, al fine di rendere più comprensibile la nuova normativa;
   o) con riferimento al comma 16 dell'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, fino al 22 luglio 2015, per consentire ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario di ciascun fondo pensione di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 8 dello schema di decreto, onde verificare, anche con le autorità di vigilanza, in che misura tale nuova disciplina sia compatibile con le specificità proprie del depositario dei fondi pensione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Atto n. 60.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60);
   evidenziato come la direttiva 2011/89/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento nell'ordinamento italiano, persegua il condivisibile obiettivo di potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno e della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria dei conglomerati stessi, delle imprese che vi fanno parte e, più in generale, del mercato interno, eliminando in tal modo talune lacune della disciplina vigente, nonché colmando le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione europea e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;
   rilevato, in particolare, come la predetta direttiva 2011/89/UE modifichi le norme di settore valevoli per le banche e le imprese di investimento, nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo, allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata o di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare;
   sottolineato inoltre come le norme della direttiva consentano di rafforzare la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e la vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a gruppi assicurativi, includendo nell'ambito di applicazione della stessa anche i gestori di fondi di investimento alternativi;
   rilevato, sempre per quanto attiene specificamente al settore assicurativo, come la direttiva rechi una serie di misure volte a meglio garantire la solvibilità e la stabilità finanziaria dei gruppi assicurativi, segnatamente intervenendo sulle modalità e sulla frequenza di calcolo dei requisiti di solvibilità di tali gruppi, nonché rinforzando i presidi informativi e di trasparenza gravanti sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione e sulle società di partecipazione assicurativa o di partecipazione mista;
   evidenziato altresì come la direttiva assegni una serie di responsabilità alle nuove autorità europee di vigilanza istituite nei settori bancario (ABE), delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e degli strumenti finanziari Pag. 76e dei mercati (AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza;
   sottolineato a tale ultimo riguardo come le norme previste dalla direttiva vincolino le autorità di vigilanza a sviluppare parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione europea, evidenziando i rischi di gruppo specifici che si presentano nei conglomerati finanziari, nonché a rendere pubblici i risultati di tali prove e a emanare in materia orientamenti comuni;
   rilevato, in particolare, come l'articolo 1 dello schema di decreto consenta di migliorare complessivamente il contesto normativo relativo ai conglomerati finanziari, rafforzando i poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese attraverso il rinvio alle specifiche previsioni di settore del TUB, del TUF e del Codice delle assicurazioni, integrando i meccanismi di collaborazione e comunicazione tra le autorità di vigilanza, segnatamente mediante il ricorso agli strumenti dei collegi dei supervisori e degli accordi di coordinamento anche con autorità di Paesi terzi, specificando ulteriormente i criteri per identificare un conglomerato finanziario, nel quale saranno incluse, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi, precisando le modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati, nonché integrando gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione per le imprese incluse nei conglomerati;
   sottolineato, inoltre, come lo schema di decreto legislativo rafforzi la disciplina delle società di partecipazione finanziaria mista, estendendo a queste ultime una serie di presidi normativi e di vigilanza, con particolare riferimento alla disciplina in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità degli organi apicali, ai poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva attribuiti alle autorità di vigilanza, alla collaborazione tra le autorità nell'esercizio dei rispettivi poteri, all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e alla disciplina sanzionatoria;
   evidenziato quindi come le previsioni della direttiva e dello schema di decreto consentano di compiere ulteriori passo in avanti verso gli obiettivi di armonizzare regole e prassi di vigilanza nel settore finanziario e assicurativo e di garantirne la stabilità, rendendo più efficace e lineare il quadro regolatorio in materia, anche attraverso l'emanazione da parte delle autorità europee di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza, in particolare per quanto attiene alla vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni infragruppo e ai controlli interni;
   rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/89/UE, nonché conforme alla norma di delega;
   sottolineato come il termine per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sia scaduto il 10 giugno 2013, e come sia pertanto urgente completare il processo di recepimento della direttiva stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.