CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01734 Giammanco: Iniziative relative all'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Giammanco chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per il rafforzamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Le capacità operative dei vigili del fuoco hanno permesso di conseguire straordinari risultati nel corso delle emergenze verificatesi negli ultimi anni, a dimostrazione del fatto che il dispositivo di soccorso tecnico urgente è in grado di affrontare situazioni eccezionali e impreviste senza tuttavia trascurare l'attività ordinaria.
  In effetti il Governo è consapevole che, per garantire elevati standard operativi, la dotazione organica dei ruoli del Corpo dovrebbe essere ulteriormente incrementata.
  In tale direzione, nonostante le persistenti ristrettezze derivanti da reiterati e significativi tagli alla spesa pubblica, nel settembre 2013 si sono svolti gli esami finali previsti per il 72o corso Allievi vigili del fuoco, all'esito del quale sono risultati idonei 146 vigili, già assegnati alle sedi di servizio definitive lo scorso ottobre.
  Inoltre, come ricordato dall'onorevole interrogante, per sopperire alle carenze di organico, il decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto un incremento delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di mille unità, attingendo dalle risorse già assegnate al Ministero dell'interno per il richiamo del personale volontario.
  Va ricordato ancora che 399 unità di personale nella qualifica di vigili del fuoco, relative al turn over 2012, insieme a 400 unità derivanti dal potenziamento dell'organico previsto dal citato decreto-legge n. 101 sono state assunte a fine dicembre dello scorso anno e ammesse al relativo corso di formazione professionale presso le Scuole Centrali antincendi che terminerà il 24 luglio prossimo. Le restanti 600 unità, delle mille autorizzate dal citato decreto-legge, sono state assunte proprio lunedì scorso.
  In particolare, tali assunzioni sono state effettuate attingendo, in egual misura, tra gli idonei della graduatoria della procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, entrambe prorogate al 31 dicembre 2016.
  Ulteriori interventi volti a incrementare la facoltà assunzionale del Corpo dei vigili del fuoco sono stati previsti con la legge di stabilità 2014.
  Mi riferisco in primo luogo all'innalzamento, per l'anno 2014, della percentuale del turn over dal 20 per cento al 55 per cento che consentirà ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti di una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ferma restando una specifica riserva di assunzioni espressamente prevista in favore delle forze di polizia.Pag. 59
  Sempre con la legge di stabilità è stato previsto, inoltre, che la quota del Fondo unico di giustizia spettante al Ministero dell'interno, venga destinata, in misura non superiore al 50 per cento, ad alimentare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze di Polizia e per l'incentivazione del personale dei vigili del fuoco.

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ALLEGATO 2

5-01835 Fregolent: Sulla nomina di ventidue prefetti, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2013.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Fregolent, nel richiamare l'attenzione del Governo sulla nomina a 22 prefetti avvenuta nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, chiede se la medesima sia in contraddizione con gli indirizzi di riduzione della spesa pubblica e con le recenti norme che prevedono la soppressione delle province.
  Premetto che la dotazione organica dei prefetti è di 147 unità, di cui 17 provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in virtù della specifica riserva di posti prevista dalla legge n. 121 del 1981.
  Alla predetta dotazione organica sono da aggiungere ulteriori 49 Prefetti, di cui 21 fuori ruolo anche con compiti di Commissario del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome, 19 a disposizione ai sensi della legge n. 410 del 1991 in materia di lotta alla criminalità organizzata, 5 a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e, infine, 4 in disponibilità ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2000, per incarichi di particolare rilevanza, nel limite del 3 per cento della dotazione organica.
  Negli ultimi tempi le dotazioni organiche della carriera prefettizia hanno subito significative riduzioni per effetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che si sono susseguite nel tempo.
  In particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 2009 e con il successivo decreto-legge n. 112 del 2008, che ha apportato sostanziali modifiche all'assetto organizzativo delle strutture dipartimentali del Ministero dell'interno, sono stati soppressi 12 posti di funzione di prefetto, 7 di viceprefetto e 60 di viceprefetto aggiunto, con un risparmio complessivo, a regime, di circa 8 milioni di euro.
  Per effetto di tali provvedimenti la consistenza organica dei prefetti si è ridotta da 156 a 144 unità.
  Voglio anche ricordare che ulteriori 3 posti funzione di Prefetto sono stati individuati a seguito della istituzione delle nuove province di Monza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, senza determinare alcun incremento della spesa pubblica, considerata la contestuale soppressione di 3 posti di prefetto in disponibilità previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
  Gli ulteriori interventi di riduzione delle dotazioni organiche previste dalla legge n. 133 del 2012 non sono stati ancora attuati essendo sospesa per l'Amministrazione dell'interno l'efficacia della normativa sino al 30 giugno 2014, anche in relazione alla revisione delle province e all'istituzione delle città metropolitane. A tale riguardo va anche considerato che nella recente legge in tema di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, non è prevista l'eliminazione delle province, bensì la loro trasformazione in città metropolitane o in enti di secondo livello che rimangono in vita nella loro attuale configurazione numerica e territoriale.
  Voglio anche sottolineare che le ultime nomine a prefetto risalivano al 23 marzo 2012 e pertanto, la nomina di 22 prefetti Pag. 61evidenziata dall'Onorevole interrogante si è resa necessaria per coprire i posti divenuti nel frattempo vacanti sia a livello centrale che periferico. Ciò ha consentito di assicurare lo svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali, che altrimenti sarebbero rimaste prive di titolare.
  Voglio anche assicurare che l'Amministrazione dell'Interno sta da tempo procedendo ad una rigorosa politica di contenimento della spesa pubblica.
  Per quanto concerne in particolare gli aspetti logistici sono previsti appositi piani di razionalizzazione degli immobili utilizzati come sedi degli uffici centrali e periferici, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali iniziative negli anni 2012 e 2013 hanno già comportato un risparmio di spesa quantificabile in circa 5 milioni di euro.
  Ulteriori iniziative sono in corso, congiuntamente all'Agenzia del demanio, per valutare soluzioni in grado di realizzare economie di spesa sia a livello centrale che periferico, stimabili in circa 3 milioni e mezzo di euro.

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ALLEGATO 3

5-01281 Pili: Sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella regione Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Pili pone all'attenzione del Governo la questione della stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco.
  Tale stabilizzazione costituisce una procedura speciale, derogatoria della norma generale che prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.
  La procedura, introdotta con la legge finanziaria 2007 e disciplinata con decreto del Ministro dell'interno dello stesso anno, ha consentito di immettere personale già qualificato nei ruoli operativi del Corpo, senza disperdere le professionalità acquisite in anni di servizio volontario.
  Negli ultimi anni, oltre all'utilizzo della peculiare procedura di stabilizzazione, al fine di incrementare le dotazioni organiche dei ruoli operativi dei vigili del fuoco, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi all'interno di una cornice normativa che impone, in ogni caso, specifici vincoli alle facoltà assunzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  In particolare il decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto un incremento delle dotazioni del Corpo di mille unità.
  Va ricordato ancora che 399 unità di personale nella qualifica di vigile del fuoco, relative al turn over 2012, insieme a 400 unità derivanti dal potenziamento dell'organico previsto proprio dal citato decreto-legge n. 101 sono state assunte a fine dicembre dello scorso anno ed ammesse al relativo corso di formazione professionale presso le Scuole centrali antincendi che terminerà il 24 luglio prossimo.
  Le restanti 600 unità, delle mille autorizzate dal citato decreto-legge, sono state assunte lunedì scorso.
  Tali assunzioni sono state effettuate attingendo, in ugual misura, tra gli idonei della graduatoria della procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile dei fuoco, entrambe prorogate al 31 dicembre 2016.
  Infine, la legge di stabilità 2014, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, ha innalzato, per l'anno in corso, la percentuale del turn over dal 20 per cento al 55 per cento, in deroga ai vigenti limiti di legge.
  Per quanto concerne la questione relativa ai requisiti anagrafici di accesso al Corpo, la legge prevede il limite di 37 anni per la partecipazione ai concorsi riservati ai vigili volontari, limite che l'amministrazione applica anche alle procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario.
  Al riguardo occorre evidenziare che, in ragione della particolare natura del servizio reso dal personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco permanente è soggetta al limite di età di 30 anni, notevolmente più basso di quello previsto dalle attuali procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario.

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ALLEGATO 4

5-01347 Braga: Sui funzionari tecnici antincendi volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Braga richiama l'attenzione del Governo sulla disparità di trattamento che un decreto ministeriale relativo ai distintivi di qualifica del personale dei vigili del fuoco avrebbe creato tra i funzionari tecnici antincendi volontari e i sostituti direttori antincendi, nonostante la sostanziale equiparazione di compiti e responsabilità degli uni e degli altri.
  Con il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012, sono stati aggiornati, sostituendoli, i decreti ministeriali del 2006 e del 2007, concernenti, rispettivamente, i distintivi di qualifica del personale dirigente e direttivo dei vigili del fuoco e quelli del personale tecnico-operativo, ivi compresa la componente volontaria, che è parte integrante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, al personale volontario con qualifica di «funzionario tecnico antincendio volontario» sono stati attribuiti, con il citato decreto ministeriale 10 febbraio 2012, distintivi di qualifica rispondenti nelle fogge e nelle caratteristiche a quelli attribuiti al personale permanente inquadrato nella qualifica di «sostituto direttore antincendi capo», con l'aggiunta della dicitura «volontario», quale unica variante.
  Tale equiparazione era già stabilita nel precedente decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, che prevedeva, per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compreso quello volontario, determinati fregi da braccio da apporre sulla uniforme da intervento, che non contemplavano la scritta «funzionario» ma quella di «vigile del fuoco volontario».
  Pertanto, non è stata effettuata nessuna «riduzione del ruolo» di detto personale, che conserva le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa di settore.
  Per il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 («Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco») nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, sostituto direttore antincendi capo e sostituto direttore antincendi capo esperto, l'articolo 5 del citato decreto ministeriale 10 febbraio 2012 ha stabilito, solo in via transitoria, una specifica disciplina e individuazione dei distintivi di qualifica.
  Tali disciplina transitoria non è stata estesa ai funzionari tecnici volontari nominati prima dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in quanto si è ritenuto di mantenere, nella fattispecie, una differenziazione tra il personale volontario e il personale permanente, in ragione del differente regime giuridico che caratterizza il loro rapporto con l'Amministrazione.
  Il servizio prestato dal personale volontario, infatti, anche se retribuito, non si connota come prestazione di lavoro subordinato, a differenza del servizio prestato dal personale permanente.
  Per quanto attiene alle modalità di impiego del «funzionario tecnico antincendio volontario», problematica richiamata nelle premesse dell'interrogazione, Pag. 64voglio precisare che tali professionalità sono di norma chiamate temporaneamente in servizio – sotto la direzione dei competenti comandanti provinciali – per attività di soccorso tecnico urgente o per il coordinamento di uno o più distaccamenti volontari o anche per la formazione della stessa componente volontaria del Corpo nazionale.
  Tale richiamo temporaneo è frutto di un'attività discrezionale dell'Amministrazione, espressamente disciplinata dalla normativa vigente, consistente nella valutazione caso per caso delle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità che opera il richiamo medesimo. Quest'ultima emana indirizzi e dispone, inoltre, sulle modalità di impiego del funzionario volontario richiamato anche in relazione ai compiti affidati al personale permanente nello stesso contesto.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 1589 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1589 Governo recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminati gli emendamenti 1.5 del Relatore, 7.3 e 7.2 del Governo, al testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abb., recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica», approvati in linea di principio dalla XII Commissione nella seduta del 10 giugno 2014;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.