CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 aprile 2014
213.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (Atto n. 83).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
   considerato che lo schema di decreto è emanato sulla base della delega contenuta nella legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013);
   evidenziato che la Commissione europea ha inviato il 23 gennaio 2014 una lettera di messa in mora all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per il mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione delle misure nazionali di attuazione previste dal Regolamento UE n. 181/2011 (procedura di infrazione n. 2013/2260) e che il termine per la trasmissione della risposta da parte delle autorità italiane è scaduto il 28 marzo 2014;
   ricordato che la Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) n. 181/2011 per non avere fissato norme procedurali per il trattamento dei reclami, né previsto un regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del regolamento;
   ritenuto che lo schema di decreto contiene disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione e le definizioni, nonché l'individuazione dell'organismo nazionale di controllo e il procedimento generale per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che appaiono in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 181/2011;
   richiamati i contenuti dell'articolo 3, comma 1 dello schema, in cui si designa quale organismo nazionale responsabile, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 181/2011, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   osservato che l'articolo 3, comma 1, lettera b) dello schema, assegna all'Autorità di regolazione dei trasporti la funzione di istruire e valutare i reclami presentati dai passeggeri;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento n. 181/2011, gli Stati membri possono decidere che un passeggero presenti un reclamo in primo luogo al vettore, nel qual caso l'organismo responsabile dell'applicazione funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 27;
   ricordato infine che i diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus, ferroviario, via mare e vie navigabili interne e aereo, sono oggetto di disciplina comunitaria adottata con distinti Regolamenti, rispettivamente (CE) n. 181/2011, (CE) n.1371/2007, (UE) n.1177/2010, n. (CE) 261/2004, e che l'adozione della disciplina Pag. 136nazionale relativa alle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri deve assicurare omogeneità e coerenza delle disposizioni riferite alle diverse modalità di trasporto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i passeggeri in primo luogo presentino un reclamo al vettore, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti funzioni di organo di secondo grado, avvalendosi della facoltà in tal senso riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento UE 181/2011;
   b) valuti il Governo l'opportunità di adottare una disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti dell'Unione europea relativi ai diritti dei passeggeri, contenente disposizioni omogenee e coerenti riferite alle diverse modalità di trasporto.