XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Giovedì 4 dicembre 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 925-B , APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO, IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIF

Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
De Laurentiis Rodolfo , Presidente di Confindustria Radio Televisioni ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Nuovo Centro-destra: (NCD);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato, l'audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni. È presente il presidente, Rodolfo De Laurentiis, accompagnato da Andrea Franceschi, Direttore Generale.
  Do la parola al dottor De Laurentiis.

  RODOLFO DE LAURENTIIS, Presidente di Confindustria Radio Televisioni. Grazie, presidente. Desidero innanzitutto ringraziarla a nome mio, ma anche di tutta l'associazione, per aver accettato di incontrarci oggi. Il mio ringraziamento si estende ovviamente all'Ufficio di presidenza, a tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari e ai commissari presenti.
  Confindustria Radio Televisioni è un'associazione nata da circa un anno, quindi ha un anno di vita e di esperienza alle spalle e ha il compito di rappresentare l'intero comparto radiotelevisivo, dai big players come RAI, Mediaset, Sky, La7 alle tv locali e alle radio.
  Rappresentiamo oltre il 90 per cento dell'intero mercato radiotelevisivo che – ricordo – in termini numerici ha una presenza cospicua anche dal punto di vista occupazionale, avendo circa 30.000 addetti diretti e oltre 80.000 indiretti. Solo per dare qualche idea, è un settore che cifra oltre 9 miliardi di euro di ricavi per il 2013.
  Il nostro compito è quello di rappresentare l'intero comparto sui temi di interesse generale, quindi anche in questo caso noi vorremmo dare un nostro contributo alle attività e al lavoro svolto da questa Commissione, perché riteniamo che possa essere utile portare specificità al dibattito che sicuramente sarà approfondito e richiederà attenzioni, vista la delicatezza del tema che oggi viene trattato, ossia il disegno di legge in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale.
  È evidente che l'impianto complessivo delle norme contenute in questa proposta di legge, così come si sono sviluppate anche nel corso delle precedenti letture di Camera e Senato, ci vede perplessi in diversi punti, a cominciare da un punto di carattere generale, quello che riguarda il fatto di non tener conto di una specificità dei servizi di media audiovisivi rispetto ai mezzi della carta stampata e all'editoria in genere.
  Del resto, l'estensione anche al sistema radiotelevisivo di quei princìpi e di quelle norme contenute nella legge del 1948 evidentemente richiederebbe, a nostro avviso, casomai un'adeguata verifica rispetto alla possibilità di un'estensione tout court al sistema radiotelevisivo così come si è sviluppato nel corso di questi anni.
  È evidente, a nostro avviso, che un'analisi sui singoli istituti, magari facendola precedere da un'analisi di impatto anche Pag. 3di carattere economico-imprenditoriale su quello che le norme determinano nell'ambito del nostro settore, potrebbe essere utile a ragionare sulla praticabilità o meno di alcuni punti specifici.
  Sapendo che la Commissione è particolarmente impegnata, cercherò di essere estremamente sintetico, sottolineando solo alcune puntuali raccomandazioni che ci permettiamo sommessamente di rivolgere alla Commissione.
  Il primo punto riguarda la rettifica su richiesta della parte offesa. L'articolo 1, comma 5, quarto capoverso, del testo approvato dal Senato introduce la possibilità per l'autore dell'offesa, quindi per il giornalista autore dell'articolo, di evitare qualsiasi responsabilità penale nel caso in cui abbia chiesto la rettifica o la smentita al direttore. Questo potrebbe indurre, a nostro avviso, un fenomeno di deresponsabilizzazione nello svolgimento dell'attività giornalistica e potrebbe essere utilizzato anche in termini strumentali dall'autore dell'articolo per evitare, a prescindere dalla fondatezza o meno della richiesta di rettifica, e quindi accogliendolo anche in termini acritici, il proprio coinvolgimento, scaricando l'intera responsabilità sul direttore della testata. Quindi, si costruirebbe una sorta di conflitto di interesse che certamente non è funzionale all'attività e soprattutto al compito di informare correttamente.
  Il direttore, quindi, risulterebbe in un certo senso quasi ostaggio della richiesta dell'autore del pezzo, in quanto, qualora rifiutasse di far pubblicare la rettifica, non solo quest'ultimo risulterebbe il solo penalmente responsabile, ma lo stesso non riceverebbe presumibilmente la collaborazione dovuta per la legittima difesa del contenuto contestato.
  La rettifica richiede come presupposto imprescindibile la falsità oggettiva della notizia da rettificare, come anche comprovato da diverse pronunce dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Consegnerei, eventualmente, il documento con una proposta emendativa che lasciamo all'attenzione della Commissione.
  L'altro punto riguarda gli effetti della rettifica. Una rettifica congrua e tempestiva esclude non soltanto la punibilità, ma dovrebbe escludere, ancor meglio, la procedibilità dell'azione penale a carico dell'autore del reato, e anche la responsabilità civile a titolo di risarcimento del danno. Quindi, con riguardo alla rettifica relativa a trasmissioni televisive, si presume congrua e tempestiva quella resa nei termini previsti dal provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ordini la trasmissione della rettifica.
  Quindi, la rettifica dovrebbe far venir meno la responsabilità penale ma dovrebbe anche essere tale da impedire la produzione di un danno. Consideriamo, ad esempio, quello che avviene nei TG in diretta, nei canali cosiddetti all news, dove una notizia imprecisa può essere rettificata nel corso ovviamente delle edizioni successive, quindi a brevissima distanza, in modo da non causare alcun danno.
  Ci permettiamo anche qui di indicare una proposta emendativa per fare in modo di limitare i danni così individuati.
  Il terzo punto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale. In caso di condanna per diffamazione, sarebbe opportuno prevedere un tetto massimo per il risarcimento del danno non patrimoniale e, in subordine, almeno nei casi in cui abbia avuto luogo una rettifica, mediante una formulazione che proponiamo. Quindi, un tetto massimo da apporre al tema del risarcimento del danno non patrimoniale.
  Quarto punto riguarda l'articolo 57 del codice penale. La previsione di modifica di questo articolo causa notevoli difficoltà per un'azienda editoriale, in quanto stabilisce la responsabilità colposa, se non di fatto oggettiva, del direttore, oltre a introdurre una responsabilità diretta di quest'ultimo per gli articoli non firmati, in senso ulteriormente peggiorativo della relativa posizione.
  In materia radiotelevisiva, non appare, infatti, opportuno prevedere una responsabilità da omesso controllo, stante la specificità del mezzo che si caratterizza per un'immediatezza delle comunicazioni. Molto spesso siamo in diretta, quindi è assolutamente impossibile fare una verifica preventiva. Quindi, proponiamo l'eliminazione Pag. 4dal testo del riferimento alla responsabilità per omesso controllo a carico del direttore e vicedirettore della testata giornalistica, radiofonica e televisiva.
  Altro punto è quello della querela temeraria. Il testo del Senato ha modificato le conseguenze a carico del querelante in caso di querela per diffamazione, la quale si riveli poi temeraria. Come ulteriore deterrente proponiamo di prevedere espressamente anche una somma minima o massima in favore della cassa delle ammende.
  Altro punto è la non punibilità penale in caso di rettifica. In merito alla non punibilità in caso di rettifica occorre precisare in maniera espressa che la previsione si applica anche alle testate radiotelevisive, quindi, articolo 1, comma 5, quarto capoverso. Ciò solo per precisare che ovviamente sono incluse anche le testate radiotelevisive non espressamente menzionate.
  L'ultimo punto che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della Commissione riguarda il diritto alla rimozione di contenuti o dati personali dai siti internet e dai motori di ricerca. È stata introdotta dal Senato la norma relativa al diritto dell'interessato di chiedere l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.
  Per chi fa informazione giornalistica avvalendosi di internet, questa norma può rappresentare una forte limitazione al proprio diritto di espressione in generale e in specie con riguardo ai diritti di archivio giornalistico, riconosciuti come specifica espressione nella libertà di manifestazione del pensiero anche dalla giurisprudenza europea.
  Attualmente l'interessato, del resto, ha a disposizione una serie di strumenti che vanno dai giudizi cautelari ai provvedimenti amministrativi d'urgenza, per ottenere eventuali misure restrittive. Quindi, non appare opportuno, a nostro avviso, introdurre una norma che intenderebbe attribuire al soggetto asseritamente leso il diritto di imporre, al di fuori delle procedure giudiziarie amministrative già oggi – sottolineo – applicabili, l'eliminazione di informazioni dalla rete solo perché ritenute pregiudizievoli nel giudizio esclusivo del soggetto interessato.
  Tale giudizio, invece, può fondare in astratto una richiesta di rettifica o aggiornamento dei dati personali. Quindi, in questo caso proporremmo l'eliminazione della norma in questione.
  Presidente, voglio ringraziarla dell'attenzione con cui vorrete considerare le nostre sollecitazioni. Sappiamo che l’iter del provvedimento è in stato avanzato, però la nostra preoccupazione è quella di mantenere quella flessibilità necessaria nell'organizzazione aziendale e soprattutto la possibilità di continuare a svolgere in maniera flessibile e il più possibile efficace quel diritto-dovere di informazione al quale noi ci atteniamo scrupolosamente e che è la nostra maggiore preoccupazione.

  PRESIDENTE. La ringrazio molto anche del documento che ha ritenuto di farci avere.
  Come lei ha detto bene, siamo in una fase di ulteriore limatura del testo, che ha già avuto due vagli di approvazione. Sicuramente martedì prossimo finiamo l'indagine conoscitiva, quindi la Commissione, con il relatore, si dedicherà a capire quello che tra l'altro è possibile anche all'esito della doppia conforme.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.