CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2014
245.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (Emendamenti C. 2385 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Centemero 1.9 e sugli articoli aggiuntivi Fedriga 1.050 e Sandra Savino 2.051,
  e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminati gli emendamenti 1.1 Relatore, 1.4 Relatore, 3.1 Relatore, 3.2 Relatore, 5.1 Relatore e 7.1 Relatore, al testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abb., recante «disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica», approvati in linea di principio dalla XII Commissione nella seduta del 29 maggio 2014;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. (C. 2344 Ermini).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2344 Ermini, recante «Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   ricordato che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha dettato una nuova disciplina del procedimento nei confronti degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale, prevedendo norme direttamente precettive volte a riformare la materia del processo in contumacia, eliminando tale istituto e sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell'imputato;
   rilevato che la predetta legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, non ha previsto disposizioni specifiche per i processi in corso e che il provvedimento in esame è finalizzato a introdurre l'articolo 15-bis, alla sopra citata legge n. 67 del 2014, per stabilire la disciplina transitoria per i procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;
   evidenziata, a tal proposito, la necessità che sia valutato l'effetto retroattivo della disciplina transitoria, la quale potrebbe interessare anche i procedimenti in corso al 17 maggio 2014 – data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – ed eventualmente proseguiti nel frattempo;
   preso atto che il provvedimento stabilisce all'articolo 1, come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
   preso atto, altresì, che sono consentite deroghe a tale previsione, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l'imputato sia già stato dichiarato contumace (ex articolo 420-quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex articolo 159 c.p.p.) con la conseguenza che in presenza delle suddette condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme previgenti alla legge n. 67 del 2014;
   evidenziato, al riguardo, che, secondo giurisprudenza consolidata in tema di retroattività delle norme di favore, il principio del favor rei, sancito dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale, non vige in riferimento all'applicazione della norma processuale (cfr. in tal senso: Corte cost., 14 gennaio 1982, n. 15; Cass. Pen., n. 24561, del 17 luglio 2006 e Cass., Sezioni Pag. 39Unite, n. 27919, del 31 marzo 2011) mentre si applica il diverso principio del tempus regit actum, cioè l'applicazione della norma vigente al momento del verificarsi del fatto processuale;
   osservato che la Corte costituzionale, in più occasioni, si è espressa favorevolmente sulla legittimità della disciplina transitoria in materia di processo penale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 381 del 2001, ordinanza n. 420 del 2004 e sentenza n. 219 del 2004) affermando, tra l'altro, che «il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale»;
   considerato, peraltro, che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006 ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 251 del 2005 di riforma dell'istituto della prescrizione, nella parte in cui subordinava l'efficacia della disciplina più favorevole all'espletamento di incombenze di natura processuale, rilevando che «la scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole»;
   sottolineato che il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, capoverso articolo 15-bis, comma 2, una deroga per i procedimenti in corso quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità;
   considerato pertanto che, mentre gli irreperibili usufruiranno delle nuove regole sulla sospensione del processo introdotte dalla legge n. 67 del 2014, l'applicazione della disciplina previgente appare giustificata, come evidenziato anche nella relazione che accompagna il provvedimento, con riguardo ai contumaci in quanto «la notificazione nei loro confronti avviene in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE