CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2013
114.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00763 Valente: Inserimento dell'agopuntura nei nuovi LEA

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla questione sollevata nell'interrogazione in esame, si assicura che, nel corso dei lavori di revisione dei Livelli essenziali di assistenza il Ministero della salute intende sottoporre alla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, per le opportune valutazioni circa le evidenze di efficacia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la richiesta di inserimento delle prestazioni di agopuntura tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e dei criteri di priorità nell'uso delle risorse fissati dalla medesima Commissione.

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ALLEGATO 2

5-00820 De Rosa: Accordo di programma proposto dalla regione Lombardia per la costruzione della città della salute e della ricerca a Sesto San Giovanni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La realizzazione della Città della Salute e della Ricerca persegue l'obiettivo di realizzare un nuovo polo pubblico di ricerca sanitaria applicata, fornendo sede e strutture adeguate a due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Milano: l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta.
  In merito alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel territorio del comune di Sesto San Giovanni, occorre precisare che al Ministero della salute non compete la scelta del sito sul quale sorgerà il nuovo polo di ricerca.
  Infatti, questo Ministero interviene nel progetto, per quanto di competenza, con un finanziamento pari a 40 milioni di euro, finalizzato all'acquisto di attrezzature biomedicali destinate all'Istituto Neurologico Carlo Besta.
  Va anche chiarito che il trasferimento delle sedi dei due Istituti milanesi non inciderà negativamente sulla loro eccellenza scientifica e il Ministero della salute continuerà a verificare periodicamente, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, la persistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del carattere scientifico ed il corretto utilizzo dei fondi destinati alle attività di ricerca.
  La prefettura di Milano ha ricordato con una dettagliata relazione, che ritengo opportuno mettere a disposizione degli interroganti e di questa Commissione, che l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni; è stato promosso dalla delibera di giunta della regione Lombardia n. IX/3666 del 2 luglio 2012.
  La realizzazione del progetto presuppone l'azione integrata della regione Lombardia, del Ministero della salute, del comune di Sesto San Giovanni, del comune di Milano (che in data 23 luglio 2013 ha esercitato la facoltà di non aderire all'Accordo, considerando che la propria azione «non costituisce azione integrata necessaria all'attuazione dell'intervento») e dei due Istituti di Ricerca, con l'adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A.
  L'Accordo di Programma è stato siglato il 2 agosto 2013, approvato con decreto n. 7819 del 21 agosto 2013 del presidente della regione Lombardia e pubblicato nel Bollettino regionale il successivo 26 agosto 2013.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'opera, metto a disposizione degli interroganti e di questa Commissione una tabella di riepilogo delle fonti di finanziamento.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire la parola: 1957 con la seguente: 1958.
1.1. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.2. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2014.
1.01. Il Relatore.
(Approvato)