CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.
  2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
  3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

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Art. 5.
(Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

  2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

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TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.Pag. 191
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
  5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.
(Comitati).

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.
  2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
  3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.
  4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano Pag. 192oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
  3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 19.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, Pag. 193il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
  3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Art. 20.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.
(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

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Art. 22.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.
  4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti Pag. 195dei Gruppo deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.
(Composizione).

  1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.
  2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.
  3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.
(Funzioni).

  1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.
  2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 3.
(Svolgimento delle sedute).

  1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
  2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.
  3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

Art. 4.
(Validità delle riunioni).

  1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.
  2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.Pag. 197
  3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.
(Collaboratori assegnati ai Comitati).

  1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
  2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

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ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi o apocrifi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

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Art. 3.
(Atti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

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ALLEGATO 4

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

  La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
   preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti Legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVI legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:
   1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;
   2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVI legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;
   3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

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ALLEGATO 5

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 1.
(Programmazione delle spese).

  1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, per ciascun anno, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, entro il limite stabilito dalla legge istitutiva. Nel piano le predette spese sono ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

Art. 2.
(Missioni).

  1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.
  2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Art. 3.
(Incarichi dei collaboratori esterni).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.
  3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e Pag. 202l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di Presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.
  4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.
  5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.
  6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.
  8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.
(Trattamento economico dei collaboratori esterni).

  1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.
  2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:
   a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;
   b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;
   c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;
   d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

  4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 12.000 annuali. L'Ufficio di Pag. 203Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.
  5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 5.
(Compiti dei collaboratori esterni).

  1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.
  2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda espressamente.
  3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.