CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2013
129.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00800 Bini: Inserimento di «Avastin uso oculistico» nella lista dei farmaci off-label.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il farmaco Avastin non è mai stato autorizzato per l'uso intravitreale, in quanto la questione del suo utilizzo per tale uso pone delle problematiche molto serie sotto il profilo della sicurezza, ed ha costituito oggetto di attenta valutazione sia da parte della competente Autorità europea (EMA) che da parte della stessa ALFA.
  Infatti, il Comitato per i medicinali ad uso umano dell'EMA nel 2012 ha approvato importanti modifiche ed integrazioni al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, in conseguenza delle segnalazioni di gravi reazioni avverse.
  In particolare, è stato indicato che «Avastin non è formulato per l'uso intravitreale» e che in «seguito all'uso intravitreale non approvato, sono state segnalate gravi reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi di pazienti (...). Alcuni di questi eventi hanno portato a vari gradi di perdita della vista, inclusa cecità permanente».
  Inoltre, vengono «segnalate gravi reazioni avverse di tipo sistemico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad iniezione intravitreale».
  Pertanto, la Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, nelle sedute del 26 e 27 settembre 2012, acquisiti i citati aggiornamenti provenienti dall'EMA, ha così disposto, con comunicazione in data 3 ottobre 2012, pubblicata sul proprio sito istituzionale:
   la rimozione dell'indicazione dell'uso intravitreale di Avastin dalla lista di cui alla legge n. 648/1996 per gli usi ancora previsti;
   la predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico e di raccolta dati sui pazienti che passeranno dall'uso intravitreale di Avastin ad altro trattamento per la degenerazione maculare;
   la richiesta alle Regioni di dati sulle reazioni avverse locali e sistemiche rilevate in esito all'uso intravitreale di Avastin.

  Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti trattati, l'AIFA ha recepito le indicazioni provenienti da altre Agenzie europee del farmaco e dall'EMA, provvedendo a raccomandare ai medici un'attenta valutazione dei profili di beneficio/rischio per ogni utilizzo del farmaco in esame, informando i pazienti dei possibili rischi legati al trattamento, in particolar modo per quanto riguarda l'uso intravitreale.
  In ogni caso, l'AIFA evidenzia che con la decisione del 18 ottobre 2012, con cui Avastin è stato definitivamente escluso dell'elenco di farmaci rimborsabili ai sensi della legge n. 648/1996, è stata, in sostanza eliminata solo l'ultima indicazione dell'uso di Avastin rimasta in tale elenco, ossia il trattamento del glaucoma neovascolare, in quanto tutte le altre indicazioni per l'uso del farmaco già rimborsate erano già state precedentemente annullate in seguito alle decisioni del TAR del Lazio su diversi separati ricorsi avviati dalle aziende produttrici dei farmaci che, invece, sono autorizzati all'uso intravitreale per la degenerazione maculare senile.
  L'EMA, analizzando la situazione relativa alla sicurezza anche dei farmaci approvati per uso intravitreale, ha introdotto Pag. 130delle variazioni al Riassunto Caratteristiche del Prodotto del farmaco Lucentis, rilevando che vengono, tra l'altro, «riportati eventi avversi sistemici comprendenti emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito a iniezione intravitreale».
  La Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA è stata informata il 12 febbraio 2013 dell'imminente aggiornamento del Lucentis e del fatto che, da una prima analisi dei dati pervenuti dalle Regioni, la situazione appare disomogenea e l'incompletezza delle informazioni richieste non ha consentito di ricavare dati utili dal punto di vista della sicurezza del farmaco Avastin.
  Ad oggi esiste una procedura d'infrazione a carico dell'Azienda Roche, produttrice di Avastin, per omesse segnalazioni di grave entità, relativamente a 19 farmaci autorizzati tramite procedura centralizzata (tra cui Avastin), alcune anche ad esito fatale. Tale procedura è attualmente in corso.
  In considerazione del fatto che l'obiettivo principale è la sicurezza e la salute del paziente, in data 6 maggio 2013 i dati relativi alle segnalazioni di reazioni avverse di Avastin e Lucentis sono stati nuovamente richiesti.
  In merito ai prezzi dei due farmaci l'AIFA precisa che il prezzo di Avastin nella confezione fiala uso endovenoso 100 milligrammi è di euro 321,85 euro, mentre per quanto riguarda il prezzo di Lucentis, l'AIFA ha avviato un'attività di contrattazione.
  Infatti, a fronte di un importo originariamente molto elevato, pari a 2.019,40 euro – prezzo al pubblico – per singola iniezione intravitreale nella confezione fiala, l'AIFA ha ritenuto di non concedere l'immissione immediata in classe II (ovvero con rimborso da parte del SSN). Vi è stato dunque un primo ridimensionamento del prezzo per la nuova confezione, cui ha fatto seguito l'accesso alla, classe ospedaliera per la cura della degenerazione maculare senile.
  A partire dal mese di novembre 2012, l'AIFA ha ottenuto che il prezzo del Lucentis corrisponda a 902 euro in classe ospedaliera, con una riduzione pari al 18 per cento.
  Per quanto riguarda la situazione in altri Paesi, le Agenzie regolatorie si sono recentemente espresse:
   (16 marzo 2012) – in Svezia, l'Agenzia dei Medicinali ha sottolineato l'insufficienza di dati sulla sicurezza dell'uso intravitreale di Avastin, sostenendo l'uso di Lucentis;
   (13 luglio 2012) – in Francia, con una direttiva il Ministero della salute, confermando i rischi dell'uso intravitreale di Avastin, ne vieta la preparazione in siringhe per uso intravitreale mediante frazionamento della soluzione e ne limita l'uso agli oncologi;
   (12 luglio 2012) – in Belgio, l'Agenzia Federale per i medicinali sottolinea che l'utilizzo di Avastin nel trattamento della degenerazione maculare legata all'età non è attualmente raccomandato.

  Negli altri Paesi, sia UE che extra-UE, vigono regole diverse che non prevedono generalmente per gli usi fuori dalle indicazioni la copertura delle spese da parte del SSN competente, e in alcuni casi non consentono l'uso del medicinale ove non indicato.
  Concludo rassicurando pertanto l'On.le interrogante che tutti gli approfondimenti necessari per la tutela della salute sono stati avviati e sarà cura del Ministero continuare a monitorare la sicurezza e l'efficacia del farmaco in questione.

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ALLEGATO 2

5-00955 Burtone: Mantenimento del farmaco «Cabaser» per malati di Parkinson nel prontuario farmaceutico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, acquisite le informazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, comunico quanto segue.
  Nel corso della seduta straordinaria del 20 giugno 2013, la Commissione Tecnico-Scientifica, ha definito i criteri adottati per l'attività di revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale, esprimendo un primo parere «non definitivo» sui farmaci che erano già stati sottoposti ad un precedente approfondimento da parte degli esperti dei Comitati Consultivi istituiti con determina AIFA del 9 luglio 2012.
  In tale circostanza, i principi attivi indicati nell'interrogazione sono stati anche essi oggetto di una prima valutazione da parte della Commissione Tecnico-Scientifica stessa, che, con riferimento specifico (Cabaser) e alla pergolide, ha espresso un primo orientamento volto a riclassificare i farmaci con tali principi attivi nella fascia di non rimborsabilità, in considerazione di un rapporto rischio/beneficio sfavorevole e della presenza di alternative terapeutiche ad efficacia sovrapponibile.
  La Commissione Tecnico-Scientifica ha momentaneamente rinviato la decisione sulla riclassificazione della bromocriptina, anche in considerazione del fatto che essa possa, in caso, essere considerata come una terapia di «seconda scelta» per pazienti che non tollerano le alternative di prima linea nel trattamento del Parkinson.
  Con riferimento alla monoterapia nel morbo di Parkinson, la Commissione Tecnico-Scientifica ha, invece, ritenuto che l'indicazione relativa al Parkinson richiedesse una rivalutazione globale e, pertanto, ha suggerito la predisposizione di un documento che esprima la posizione ufficiale dell'AIFA per un uso più appropriato di questi farmaci, sulla base delle considerazioni effettuate e alla luce delle nuove linee guida.
  In data 27 settembre 2013, dopo aver acquisito le controdeduzioni delle Aziende farmaceutiche, la Commissione Tecnico-Scientifica si è così pronunciata: la cabergolina e la pergolide sono escluse dal Prontuario Farmaceutico Nazionale e classificate in fascia C, la bromocriptina rimane in approfondimento e la rasigilina verrà sottoposta ad una rivalutazione finalizzata a definirne l'uso più appropriato.

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ALLEGATO 3

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Doc. CCVI, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   premesso che:
    ha proceduto, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, all'esame della relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), presentata dal Ministro della salute in base al disposto dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
    la predetta relazione è stata oggetto di un dibattito svoltosi presso la medesima Commissione a partire dalla seduta del 23 ottobre 2013, nel corso del quale si è proceduto anche allo svolgimento di alcune audizioni, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI, gen. Gabriele Lupini, e del Presidente nazionale della CRI, avv. Francesco Rocca;
   osservato, nel merito della relazione, che:
    tenuto conto che la Croce rossa italiana (CRI) si trova da tempo in difficoltà economiche e organizzative e che questo ha comportato ventiquattro anni di commissariamento negli ultimi trenta anni, appaiono complessivamente apprezzabili i risultati economici raggiunti con riferimento alla situazione del bilancio consolidato, pur essendo quest'ultima gravata anche da circa 50 milioni di euro di crediti vantati nei confronti di Enti pubblici, alcuni dei quali risalenti addirittura agli anni novanta, la cui riscossione si presenta problematica nonostante il Commissario abbia intrapreso azioni più incisive in questa direzione;
    si valuta positivamente l'adozione di atti rilevanti dal punto di vista organizzativo: in particolare, da una situazione di quasi totale assenza, si è passati all'emanazione di diversi regolamenti; inoltre, è stata posta in essere la rescissione delle convenzioni ritenute troppo onerose e si è proceduto altresì alla razionalizzazione delle risorse attraverso sistemi informatizzati per il rilevamento dei dati riguardanti tutte le convenzioni, nonché all'istituzione della Tesoreria Unica;
    la situazione economica pregressa rimane tuttavia caratterizzata da varie criticità: particolarmente contorta si presenta la vicenda della Siciliana Servizi Emergenza (SI.S.E.), emersa proprio grazie all'intervento dell'attuale presidente della Croce Rossa Italiana e denunciata alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti;
    il capitolo concernente la gestione del personale ha comportato i maggiori problemi, in primis la drammaticità del contenzioso derivante da vertenze impiantate dal personale civile, tale da poter produrre conseguenze devastanti sui bilanci della CRI,

impegna il Governo a:

   a) dare piena attuazione al decreto legislativo n. 178 del 2012 in quanto, se si può concordare sulla oggettiva necessità – recepita in sede di conversione del decreto-legge Pag. 133n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – di operare un rinvio parziale della privatizzazione della Croce Rossa Italiana, ritardando di 12 mesi il processo di privatizzazione delle sole strutture centrali (sede nazionale e regionali) e di sei mesi il programma di privatizzazione della struttura periferica (sedi provinciali e sedi locali), non può comunque essere messa in discussione la riforma prevista dal predetto decreto legislativo;
   b) procedere tempestivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo in oggetto, al fine di stabilire i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al Corpo militare – previa verifica della possibilità del loro inserimento nella platea dei militari coinvolti dall'operazione di riduzione in corso – nonché tra i livelli delle due categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della pubblica amministrazione;
   c) promuovere ogni iniziativa utile al raggiungimento dell'accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 7 del suddetto articolo 6, volto a favorire il passaggio di personale della CRI presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;
   d) monitorare l'attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, impegnandosi altresì a riferire in merito al Parlamento con cadenza trimestrale.
(8-00026) «Monchiero, Lenzi, Murer, Paola Bragantini, Miotto, Vargiu, Binetti».