CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2013
90.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1540, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la quantificazione degli oneri connessi all'estensione del gratuito patrocinio, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è stata effettuata in maniera prudenziale, tenendo peraltro conto dell'aumento dei casi di ricorso a gratuito patrocinio registratosi negli ultimi anni per i reati di stalking e violenza domestica;
    le risorse residue iscritte nel fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono sufficienti ad assicurare l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 6 del medesimo articolo 15, tenuto conto delle stime assolutamente prudenziali effettuate per il calcolo delle risorse da utilizzare a copertura delle minori entrate in materia di erogazioni liberali derivanti dal suddetto articolo 15;
    l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi a tipizzare e circoscrivere i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, non determinano un ampliamento della platea dei destinatari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli ascrivibili all'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
    le anticipazioni delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo», previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, essendo finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del citato programma non innova la tempistica già prevista e non determina pertanto alterazioni del profilo temporale delle erogazioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica,
    l'utilizzo delle risorse relative al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 6, comma 3, determinando l'impiego dei residui passivi iscritti in bilancio per tale finalità per soli due milioni annui negli esercizi finanziari 2011 e 2012, non pregiudicherà la realizzazione degli interventi già previsti in materia di riordino a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    la quantificazione degli oneri in materia di trattamento accessorio del personale Pag. 75del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, è stata elaborata sulla base delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento, in relazione al personale cessato;
    l'assegnazione delle disponibilità residue del fondo emergenza Nord Africa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, risulta coerente con i profili di spesa previsti a legislazione vigente e non determina effetti finanziari negativi;
    l'articolo 7, comma 3, limitandosi a consentire una maggiore flessibilità di impiego del contingente delle Forze armate messo a disposizione dei Prefetti per il concorso a compiti di controllo del territorio non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, appare necessario modificare il riferimento al fondo di protezione civile con quello al fondo per le emergenze nazionali del quale è prevista l'istituzione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera d);
    la modifica della durata della dichiarazione dello stato di emergenza prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che ad essa non farà seguito una variazione del limite massimo degli oneri per i primi interventi di assistenza e soccorso, per i quali verrà utilizzato il fondo per le emergenze nazionali;
    il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, del quale è previsto l'utilizzo per il finanziamento nell'anno 2013 del fondo per interventi emergenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, reca, al netto degli utilizzi previsti per la copertura degli interventi già previsti a legislazione vigente, le necessarie disponibilità;
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà far fronte alle attività connesse alla verifica delle attrezzature di lavoro e alla formazione e all'abilitazione al loro utilizzo, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), nell'ambito delle proprie risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   valutata l'opportunità di una integrazione delle risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, ai fini della sua piena realizzazione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies.