ALLEGATO
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 5713 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
1.1. Barbato.
ART. 5.
Sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: «Art. 8-bis (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
5.1. Barbato.