CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);
   valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;
   considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
   rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;
   preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e abbinata, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia);
   valutata, in generale, positivamente l'introduzione dell'istituto della messa alla prova nel processo penale in relazione a reati di minore gravità;
   considerato altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
   rilevato che l'articolo 6 del provvedimento in titolo prende in considerazione la suddetta necessità prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica dei predetti uffici;
   preso atto, inoltre, della disposizione di cui all'articolo 6-bis, che prevede che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, adotti un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;
   rilevata altresì l'opportunità di sostituire l'espressione «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» utilizzata al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2 e richiamata all'articolo 6-bis del provvedimento in esame con la seguente: «associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali»;
   ritenuto, infine, che le organizzazioni e gli altri soggetti che possono prendere in carico gli ammessi alla misura della messa alla prova dovrebbero tendere ad includere questi ultimi in contesti lavorativi in cui siano presenti anche soggetti non sottoposti a misure restrittive della libertà personale,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 168-bis, introdotto dall'articolo 2, nonché all'articolo 6-bis del provvedimento in titolo, l'espressione «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» con la seguente: «associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali».