CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2013
58.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di pollame e uova da cova, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
   a) prevedere che uova e pollame possano essere importati esclusivamente da Paesi nei quali sono in vigore norme per il benessere dell'animale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE.
10. 01. Gagnarli, Cecconi.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 69. Binetti, Monchiero.

  Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

Art. 13.

  1. Nell'applicazione dei princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.
13. 73. Binetti, Monchiero.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 201 0/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia Pag. 102con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
   b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;
   c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
   d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;
   e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale;
   f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;
   g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;
   h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse;
   i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;
   l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;
   m) assicurare che almeno il 5 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;
   n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;
   o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni alloro utilizzo;Pag. 103
   p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;
   q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;
   r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;
   s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
   t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

  2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma i con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 15. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogni qualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
   b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;
   d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;
   e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale;
   f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, Pag. 104al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;
   g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;
   h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;
   i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;
   l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;
   m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;
   n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tuffi i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;
   o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;
   p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;
   q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;
   r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;
   s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
   t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

  2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 105
  3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dai comma 2.
  4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della Direttiva 2010/63/VE.
13. 16. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per l'attuazione con le seguenti: per il recepimento.
13. 38. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sulla con le seguenti: in materia di.
13. 39. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è tenuto a con la seguente: deve.
13. 62. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: orientare con la seguente: indirizzare.
13. 40. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: metodi alternativi aggiungere le seguenti: all'utilizzo di animali.
13. 41. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo la lettera a) inserire la lettera a-bis) con il seguente testo: a-bis) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;
13. 18. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti:, la sperimentazione scientifica su.
13. 44. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: primati inserire le seguenti: non umani.
13. 67. Binetti, Gigli, Monchiero.

  Dopo la parola gatti inserire la seguente: conigli.
13. 43. Lorefice, Baroni, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Pag. 106

  Dopo la parola gatti inserire la seguente: topi.
13. 42. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere le parole: ed esemplari di specie in via di estinzione.

  Conseguentemente dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Consentire l'utilizzo di specie in via di estinzione esclusivamente ai fini di salvaguardia delle stesse.
13. 36. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dell'uomo o.
13. 20. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Alla lettera b) dopo le parole: previa autorizzazione inserire la seguente: obbligatoria.
13. 32. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  All'articolo 13, comma 1, lettera b), eliminare le parole: sentito il Consiglio superiore di Sanità.
13. 1. Locatelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentito con le seguenti di concerto.
13. 45. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire il testo della lettera c) con il seguente: c) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni, a meno che l'effettiva gravità delle procedure precedenti sia classificata come «lieve» ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE e quella successiva non appartenga ad un livello di dolore superiore.
13. 21. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: appartenga allo stesso livello di dolore o.
13. 5. Brambilla.

  All'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 2. Locatelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: vietare le procedure sperimentali su animali ogni qualvolta sia possibile utilizzare procedure alternative di eseguire in analgesia e in narcosi gli esperimenti e le procedure che comportino dolore all'animale tutte le volte che gli obiettivi della sperimentazione lo consentono ed in ogni caso adottando ogni possibile soluzione anche non farmacologica finalizzata a limitare il dolore inutile.
13. 63. Amato.

  Al comma 1 lettera d) sostituire la parola vietare con la seguente limitare.
13. 64. Carnevali.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: qualora esse comportino dolore aggiungere le seguenti: non lieve.
13. 58. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Pag. 107

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo la parola «dolore», inserire le seguenti: «non lieve»;
   2) dopo la parola analgesici, aggiungere il seguente periodo: o degli altri casi in cui sia scientificamente dimostrato che l'utilizzo dell'anestesia sia incompatibile con le finalità della procedura.
13. 70. Gigli, Binetti, Vargiu.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, ad eccezione del casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.
13. 6. Brambilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) Stabilire il divieto alla generazione di ceppi animali geneticamente modificati.
13. 34. Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cecconi.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: deve tenere conto inserire la parola: preventivamente.
13. 46. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: della valutazione del rapporto fino a: valutando i, con la seguente: dei.
13. 72. Gigli, Binetti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del possibile impatto con le seguenti: dell'impatto.
13. 47. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: potenziali.
13. 48. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   «e-bis) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;».
13. 22. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
13. 68. Binetti, Gigli, Monchiero.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.
* 13. 3. Locatelli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.
* 13. 66. Carnevali.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e Pag. 108per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.
* 13. 71. Gigli, Binetti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.
** 13. 37. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.
** 13. 65. Amato.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.
** 13. 74. Vargiu, Manchiero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: per gli xenotrapianti aggiungere le seguenti: relativamente agli organi,.
13. 60. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e per le ricerche su sostanze d'abuso.
13. 59. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: ad eccezione della formazione universitaria in medicina e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.
13. 33. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la lettera f-bis, con il seguente testo:
  «f-bis) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;».
13. 23. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
13. 4. Locatelli.

  Al comma 1, Alla lettera g) aggiungere dopo le parole: vietare l'allevamento nel territorio nazionale le seguenti: e l'acquisto da Stati aderenti e non dell'Unione europea.
13. 24. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: l'allevamento inserire le parole: e l'acquisto.
13. 49. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: nel territorio nazionale inserire le seguenti: nonché l'allevamento da parte di aziende italiane in altri Stati aderenti e non all'Unione europea.
13. 50. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Pag. 109

  Al comma 1, lettera h), Sostituire la parola: appropriato con: efficace.
13. 51. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1, lettera h), Sostituire le parole: anche tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.
13. 52. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;
13. 27. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera h), Aggiungere le seguenti:
  h-bis) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse;
13. 28. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera h), Aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche comportamentali della specie, al fine di evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;
13. 29. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;
13. 30. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di versare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. L'ammontare del costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;
13. 26. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, Pag. 110questi dovranno essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale;
13. 25. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera i), Dopo la parola: sviluppare inserire le seguenti: e sostenere.
13. 54. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera i), Dopo la parola: derivanti inserire la seguente: anche.
13. 53. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 5 per cento.
13. 76. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l) sostituire le parole a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure opportune al fine di incoraggiare la ricerca con le seguenti: finalizzata ad iniziative per il sostegno alla ricerca.
13. 35. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole e aggiornamento.
13. 55. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole stabilimenti autorizzati aggiungere le seguenti: assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;.
13. 17. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l) sostituire la parola incoraggiare con la seguente: favorire.
13. 56. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera l) sostituire la parola incoraggiare con la seguente: orientare.
13. 31. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-bis):
   l-bis) tutti i progetti che fanno uso di animali sono oggetto di valutazione retrospettiva;.
13. 7. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-ter):
   l-ter) ogni stabilimento allevatore e fornitore deve comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, tali dati statistici devono essere pubblicati con cadenza triennale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13. 8. Brambilla.

Pag. 111

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-quater):
   l-quater) gli stabulari destinati a cani, gatti e primati non umani devono includere una zona all'aperto che permetta il movimento, l'esposizione ai raggi solari e l'espressione delle caratteristiche etologiche;.
13. 9. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-quinquies):
   l-quinquies) tutte le procedure, anche se con esito negativo, devono essere pubblicate;.
13. 10. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-sexies):
   l-sexies) ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore è oggetto di un numero minimo due ispezioni all'anno effettuate senza preavviso al fine di promuovere la trasparenza e assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile;.
13. 11. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-septies):
   l-septies) l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio può essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario da loro designato;.
13. 12. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-octies):
   l-octies) l'autorità competente comunica tramite la Banca dei dati nazionali, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;.
13. 13. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-nonies):
   l-nonies) sono istituiti corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sull'applicazione del principio della direttiva europea del raffinamento dell'uso, della riduzione e della sostituzione degli animali nelle procedure sperimentali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori.
13. 14. Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) rendere applicabili sul territorio nazionale esclusivamente i metodi alternativi o sostitutivi alla ricerca su gli animali dal momento in cui sono recepiti dalla banca dati nazionali ovvero quelli che già alla data di entrata in vigore della presente legge erano già in essere.
13. 61. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   m) istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con Pag. 112il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'istituzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/631UE;.
13. 19. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo le parole a rispettare inserire la seguente: integralmente.
13. 57. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 16.

  Al comma 5, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: considerando tali quelle che non prevedono la sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali, né test su animali di qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico.
16. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

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ALLEGATO 3

5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti no profit successivamente alla chiusura dell'Agenzia del Terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Beni – con il presente atto parlamentare – intende conoscere quali iniziative siano state assunte al fine di dare continuità alle funzioni di vigilanza e controllo, di promozione e indirizzo svolte dalla soppressa Agenzia per il terzo settore nei confronti degli enti no profìt.
  A questo proposito, nel ricordare che a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le funzioni dell'Agenzia sono state trasferite alla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero che rappresento, faccio presente che il Ministero ha concretamente iniziato a svolgere le funzioni della soppressa Agenzia dal mese di giugno 2012.
  A completamento del primo anno di attività, il direttore della Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali ha provveduto a stilare una relazione illustrativa sulle attività svolte, che è stata pubblicata sul sito del Ministero e che lascio a disposizione della Commissione in forma cartacea. Intendo infatti rimandare a questa Relazione per una dettagliata risposta alle domande degli onorevoli interroganti.
  Voglio qui ricordare che lo sforzo del Ministero è stato quello di costituire per il terzo settore un punto di riferimento stabile, strutturato e competente. A tal fine, per potere svolgere al meglio le funzioni di controllo e consulenza per il terzo settore (in materia fiscale, di diritto ecc.), la Direzione generale si avvale di personale specificamente formato.
  Ricordo in sintesi che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministero persegue principalmente le finalità di assicurare la corretta e uniforme applicazione della normativa vigente, fornendo indirizzi e direttive ai soggetti del Terzo settore e segnalando alle autorità preposte le violazioni riscontrate per gli eventuali seguiti di competenza.
  Le attività connesse alle funzioni di vigilanza e controllo, in particolare, riguardano:
   a) La formulazione di pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione del patrimonio degli enti no profìt in caso di scioglimento o perdita della relativa qualifica.
   b) Attività a carattere consultivo consistenti nella disamina, previa istanza delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate, di casi che prevedono la verifica dei presupposti soggettivi occorrenti per il conseguimento o il mantenimento della qualifica di ONLUS e il rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti.
   c) Comunicazioni istituzionali da inoltrare nei casi segnalati al fine di agevolare le fasi di indagine, verifica e accertamento da parte delle autorità preposte.

  Le funzioni ispettive, di contro, si esplicano attraverso l'attività di controllo effettuata direttamente presso le sedi degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore dal personale ispettivo del Ministero in servizio presso la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, Pag. 115al fine di verificare il reale possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (in particolare dalle leggi 476 del 1987 e n. 438 del 1998), nonché dei presupposti soggettivi e oggettivi dei contributi cui accedono.
  Con riguardo alla funzione di indirizzo, infine, la Direzione Generale formula osservazioni e proposte agli organi istituzionali competenti e fornisce indicazioni – nei termini stabiliti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329 – sulla corretta applicazione della normativa vigente al fine di prevenire distorsioni nelle attività delle organizzazioni no profit.
  A seguito della soppressione dell'Agenzia per il terzo settore anche le attività di promozione della cultura del sostegno a distanza sono state trasferite alla Direzione Generale per il Terzo settore e per le formazioni sociali, che porta avanti anche le attività di riconoscimento delle organizzazioni attraverso l'Elenco/Registro Nazionale del sostegno a distanza, che sono state sospese, in quanto sono in corso di rivisitazione con la condivisione e il supporto delle reti e dei coordinamenti. Anche le Linee Guida sul Sostegno a Distanza elaborate dalla soppressa Agenzia del terzo settore, saranno oggetto di consultazione pubblica sulla pagina di canale dedicata al sostegno a distanza sul sito del Ministero.
  Le attività del sostegno a distanza sono svolte in collaborazione con il ForumSad e con altre reti/coordinamenti e organizzazioni e con l'ELSAD (Enti Locali per il Sostegno A Distanza).
  La segreteria operativa e tecnica sul sostegno a distanza è stata affidata al ForumSad, che supporterà la Direzione Generale per il terzo settore e per le formazioni sociali nel percorso condiviso e partecipativo sul tema del sostegno a distanza e che rientrano tra le tante attività delineate nell'Accordo Quadro sottoscritto con lo stesso ForumSad a dicembre 2012, che non comporta oneri per il Ministero che rappresento. Le attività in corso di realizzazione, puntualmente richiamate nella Relazione di cui ho detto, riguardano svariati campi, fra cui, la costituzione di un gruppo tecnico-operativo con tutte le reti SAD; la collaborazione con la rete ELSAD; attività di formazione nelle scuole sia attraverso il progetto «I laboratori della cittadinanza condivisa e partecipata» sia coinvolgendo i centri di servizio per il volontariato. In via sperimentale si realizzerà con i CSV: SPES-Roma, CSV Palermo e CSV Marche.
  In conclusione, vorrei ricordare che è convinzione del Ministero che il processo di sostituzione dell'Agenzia, debba essere accompagnato da un'interlocuzione costante e fattiva con il terzo settore e il volontariato sull'impostazione delle politiche che li coinvolgono. A tal fine ha dato inizio, nel marzo 2012, ad un tavolo permanente di confronto tra Governo, terzo settore e volontariato, composto da rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore, di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio del Volontariato e della ConVol – Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.