CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2013
103.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00740 Dall'Osso: Monitoraggio sulle case famiglia ed eventuale creazione di un albo a livello nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso – inerente alle comunità di tipo familiare ed, in particolare, a quelle che si occupano dell'accoglienza dei minori – faccio presente quanto segue.
  Il decreto ministeriale 21 maggio 2001 n. 308 regolamenta i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurne e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000.
  In particolare, per quanto riguarda le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza di minori, l'articolo 3 del suddetto decreto ministeriale stabilisce che le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti (anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale) devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
  Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni.
  Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 308/2001 è coerente con quanto stabilito dalle legge n. 328/2000. Quest'ultima, infatti, all'articolo 8, comma 3, lettera f) stabilisce che le Regioni definiscono – sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato – i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  Le stesse inoltre – ai sensi dell'articolo 11, comma 2, delle predetta legge – recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dallo Stato, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.
  Pertanto, come si evidenzia dalla predetta normativa, la materia è attualmente di competenza delle Regioni ed un eventuale intervento dello Stato risulterebbe lesivo dell'autonomia e delle attribuzioni regionali previste dal Titolo V parte II della Costituzione; sotto questo profilo anche la costituzione di Albi di comunità che accolgono minori è di competenza delle Regioni.
  Per quanto riguarda il monitoraggio delle case famiglia per minori, ricordo che il Ministero che rappresento ha promosso una indagine campionaria nazionale «Bambine e bambini temporaneamente fuori la famiglia d'origine», realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione Analisi ed Adolescenza.
  Nell'indagine si rileva che – alla data del 31 ottobre 2010 – i minori accolti temporaneamente nelle strutture residenziali erano 14.781. Negli ultimi dodici anni l'incremento del numero degli allontanamenti per quanto riguarda i collocamenti in comunità sono rimasti nel periodo pressoché Pag. 176pari a quelli del 1998, mentre cresce del 52 per cento il numero degli affidamenti in famiglia.
  La presenza straniera sul totale dei bambini e dei ragazzi fuori dalla propria famiglia è cresciuta considerevolmente negli anni passando da poco meno del 10 per cento (nel corso del biennio 1998-1999) al 22 per cento del 2010.
  In continuità con il precedente monitoraggio, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato – in stretto raccordo con le Regioni e Province autonome – un nuovo monitoraggio sui bambini e adolescenti fuori dalla famiglia d'origine.
  Il predetto monitoraggio ha evidenziato che al 31 dicembre 2011 – il numero dei bambini accolti nelle strutture residenziali risulta pari a 14.991, mentre quelli in affidamento familiare sono 14.397, confermando, in tal modo, la sostanziale equa distribuzione tra affidamento familiare e servizi residenziali.
  Di grande peso nel collocamento nei servizi residenziali è la presenza straniera.
  Al 31 dicembre 2011, infatti, circa un bambino su tre accolto in queste strutture è di cittadinanza straniera, incidenza che quantifica la più macroscopica trasformazione che l'operatività dei servizi ha dovuto affrontare nell'ultimo decennio, soprattutto in quelle regioni in cui si registrano valori massimi di tale incidenza: Marche (48 per cento), Toscana (41 per cento) e Lombardia (36 per cento).
  Infine, per quanto riguarda i costi dell'accoglienza, l'indagine del 2010 ha rilevato che la retta giornaliera per le comunità può essere unica (52 per cento) o differenziata (48 per cento) sulla base delle caratteristiche del servizio offerto e del minore accolto, secondo criteri previsti dalla regolamentazione comunale.
  Nel primo caso la media giornaliera nazionale si attesta intorno ai 79 euro, mentre nel caso di rette differenziate la forbice si attesta mediamente tra 71 euro e 99 euro.

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ALLEGATO 2

5-01067 Venittelli: Tempi e modi di erogazione delle risorse spettanti alla regione Molise in base al decreto interministeriale 26 giugno 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Venittelli concernente l'erogazione alla regione Molise delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2013.
  A tal proposito, si informa che il decreto interministeriale di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) relativo all'anno 2013 è stato firmato il 26 giugno 2013 ed ha ottenuto la prescritta registrazione della Corte dei Conti il successivo 1o agosto.
  Tale decreto, stante la disposizione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012 – recante riduzione dei costi della politica regionale –, consentiva, in un primo momento, la ripartizione del 20 per cento delle risorse da destinare alle Regioni.
  Successivamente, il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2013, modificando il predetto articolo, ha consentito di ripartire la totalità delle risorse del FNPS.
  Faccio presente che al fine di disporre sul relativo capitolo di spesa delle risorse previste per il FNPS e consentirne il successivo trasferimento – pro quota – alle regioni, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno inviato, lo scorso 12 agosto, al competente Ufficio di Bilancio la nota con la quale proponevano le variazioni compensative tra capitoli di bilancio.
  Informo, inoltre, che il 1o ottobre scorso il decreto del Ministero del tesoro (DMT) di variazione di bilancio ha ottenuto dalla Corte dei Conti la prescritta registrazione consentendo in tal modo la possibilità di trasferire alle regioni le somme ad esse destinate.
  A tal proposito, faccio presente che lo scorso 3 ottobre i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno trasferito alla Regione Molise la totalità delle risorse ad essa destinate, ammontanti a 2,4 milioni di euro.
  Da ultimo evidenzio che tali risorse saranno disponibili presso la competente tesoreria regionale in base alle consuete procedure amministrative.