CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2013
36.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (Atto n. 6).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Atto n. 6);
   considerata l'importanza di adeguarsi tempestivamente alla normativa europea in materia di tutela ambientale;
   ritenuta in particolare prioritaria l'esigenza di adottare ogni misura utile in materia di controllo delle apparecchiature e impianti che utilizzano sostanze suscettibili di ridurre lo strato di ozono, anche a tal fine prevedendo un apposito registro telematico nazionale degli impianti medesimi;
   evidenziato tuttavia che le disposizioni recate dallo schema di decreto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011, e che l'Italia provvede con notevole ritardo, anche in questa occasione, al recepimento della normativa dell'Unione;
   ricordato che su un totale di 103 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, 31 si riferiscono alla materia ambientale, e che tale situazione può essere in parte ricondotta alla complessità e frammentarietà della normativa in materia ambientale e dei conseguenti oneri a carico delle imprese;
   richiamati i contenuti dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevede che gli atti di recepimento della normativa dell'Unione europea non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa medesima (gold plating);
   visto l'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 prevede che le sanzioni adottate dagli Stati membri siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
   considerato che gli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea in applicazione del medesimo Regolamento recano una modulazione delle sanzioni sulla base della gravità delle fattispecie e prevedono la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta;
   rilevato come lo schema di decreto in esame preveda invece sanzioni che appaiono onerose e sproporzionate, sia con riferimento agli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea, sia con riferimento al sistema di sanzioni previsto in Italia in settori affini, quale ad esempio la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento 689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (di cui al decreto legislativo n. 200 del 2011);
   osservato altresì che lo schema di decreto affida le attività di vigilanza e di accertamento sulla violazione degli obblighi previsti al solo Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia delle dogane, senza alcun riferimento alle Regioni, alle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente Pag. 123– ARPA, né all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
   evidenziato che il testo del provvedimento presenta alcuni profili di ambiguità, con particolare riferimento: alla figura del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), alla figura del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), ai requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e alle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5), categorie e fattispecie che non appaiono adeguatamente definite, pur a fronte di sanzioni assai elevate;
   preso atto delle osservazioni formulate sul provvedimento da Confindustria, Unioncamere e R.ETE Imprese Italia, che richiamano i profili di criticità testé evidenziati;
   ritenuto pertanto che il sistema sanzionatorio recato dal provvedimento rischia di penalizzare le imprese del settore, con particolare riguardo a quelle di medie e piccole dimensioni, incidendo sulla loro competitività sia a livello europeo che a livello nazionale, e determinando uno svantaggio competitivo tra imprese virtuose e imprese inadempienti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo a richiamare esplicitamente nel testo del provvedimento il ruolo delle Regioni, delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente – ARPA e dell'ISPRA nelle attività di vigilanza e di accertamento sulle violazioni;
   2) provveda il Governo a specificare le categorie e fattispecie – quali quelle del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), dei requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e delle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5) – che non appaiono adeguatamente definite;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni che tenga conto della gravità delle fattispecie e che preveda la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta; ciò al fine di evitare che il sistema sanzionatorio risulti per le imprese italiane più oneroso rispetto ai concorrenti a livello europeo;
   b) valuti altresì il Governo l'opportunità di una razionalizzazione e omogeneizzazione, anche attraverso l'adozione di un testo unico, della normativa sanzionatoria in materia ambientale, affinché fattispecie analoghe non siano sanzionate differentemente.