TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 48 di Lunedì 8 luglio 2013

 
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DEL BILINGUISMO NELLA TOPONOMASTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di settembre 2012 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale»;
    tale legge, approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco, affida ad una commissione di sei membri, di cui solo due di lingua italiana, il compito di decidere, sulla base delle indicazioni ad esso formulato dalle comunità comprensoriali, tutte a maggioranza tedesca, quali nomi avranno la titolarità ad essere usati nella toponomastica ufficiale;
    attualmente la toponomastica della provincia è composta approssimativamente da 120.000 toponimi tedeschi e solo 8.500 di lingua italiana; negli ultimi anni sono stati «inventati» centinaia di toponimi per denominare strade forestali, sentieri, bacini montani e piccoli corsi d'acqua con nomi intraducibili, ovviamente in lingua tedesca, e anche la segnaletica sui sentieri di montagna è quasi ovunque esclusivamente in lingua tedesca, persino i cartelli che segnalano i pericoli;
    al contrario, appare evidente come la legge provinciale n. 15 porterà alla cancellazione di migliaia di toponimi di lingua italiana;
    inoltre, il consiglio provinciale di Bolzano ha legiferato su questa materia assai delicata e complessa eccedendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, le proprie competenze, e in violazione di una normativa di rango superiore, posto che lo Statuto di autonomia è legge costituzionale e prevede espressamente l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
    in particolare, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in base al quale le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, tra l'altro, in materia di toponomastica, precisa, tuttavia, che l'esercizio di siffatto potere normativo deve rispettare alcuni limiti, tra i quali, precisamente, la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche locali, e l'obbligo della bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
    alla stessa stregua l'articolo 101 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sullo stesso tema, svolto nella seduta del 19 settembre 2012, il Ministro Giarda, per il Governo, aveva annunciato che l'intervento normativo della provincia di Bolzano sarebbe stato attentamente vagliato ed esaminato dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'attesa che lo stesso fosse pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione, adempimento a partire dal quale decorrono i termini per l'eventuale impugnativa costituzionale;
    in data 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha poi effettivamente deliberato l'impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge in oggetto, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;
    il Governo, nella sua impugnativa, ha, in particolare, eccepito sia i principi della legge provinciale in oggetto, sia la procedura in essa prevista: per quanto attiene al primo profilo, ha sottolineato che sia l'Accordo di Parigi, sia gli articoli 8 e 101 dello Statuto, «danno per presupposta l'esistenza storica e l'obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l'utilizzazione su un piano di parità della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa», ricordando anche che l'Accordo di Parigi e lo Statuto fissano «l'obbligo della bilinguità», muovendo «dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina)», e che lo Statuto stesso prevede l'italiano quale «lingua ufficiale dello Stato»;
    per quanto attiene, invece, alle procedure, ha formulato rilievi fortemente critici rispetto al metodo indicato dalla legge, secondo cui «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», e approvato poi dal comitato paritetico, traendone la conclusione «che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato, dell'uso a livello di comunità comprensoriale»;
    secondo le deduzioni formulate dal Governo, quindi, né lo Statuto «attribuisce alla provincia la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana», né tantomeno, il criterio dell'uso può essere utilizzato per intervenire «riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana»;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato l'accordo tra la Svp e il leader del Partito democratico Bersani, il quale, in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto dal partito etnico altoatesino, avrebbe promesso il ritiro del ricorso da parte del nuovo Governo, ad ulteriore conferma dell'assoluta fragilità dell'azione della provincia, che è ben consapevole del fatto che una simile violazione dello Statuto assai difficilmente potrebbe essere tollerata dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a non ritirare il ricorso proposto alla Corte costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che mira a cancellare i nomi italiani dalle principali località dell'Alto Adige.
(1-00071)
«Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».
(6 giugno 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione all'articolo 6 «tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», all'articolo 116 stabilisce «che il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Suedtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale» e all'articolo 3 afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
    ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige «nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»;
    l'articolo 99 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige precisa che «nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana» ed è, dunque, riconosciuta come lingua ufficiale, al pari di quella francese in Valle d'Aosta, con pari diritti tra i diversi gruppi linguistici, come riconosciuto dalla pronuncia della Corte costituzionale, 30 settembre 1983, n. 312;
    analoghi principi sono riconosciuti dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 102, per le «popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre» e, in particolare, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1951 che stabilisce che nelle Valli Ladine può essere usato nella toponomastica locale, oltre all'italiano e al tedesco, anche il ladino;
    l'Italia aderisce al Genung (Gruppo degli esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici), nelle cui linee guida si afferma che il tedesco e il francese come lingue ufficiali sono parificate ed hanno i medesimi diritti dell'italiano, e si danno indicazioni, sul sistema ortografico e grammaticale, per le lingue minoritarie «riconosciute ma non parificate» come il ladino;
    la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha disposto l'istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale, assolve allo scopo di risolvere, sulla base di criteri oggettivi e non politicizzati e nel rispetto dei dettati costituzionali ricordati, questa materia sicuramente delicata, e rientra nella potestà legislativa primaria attribuita dall'articolo 8, comma due, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica;
    a mente del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 2012, n. 15, «il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi»;
    a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, «le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»; si stabilisce pure che «l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione»;
    all'articolo 3, primo comma, della medesima legge provinciale si stabilisce che «la valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti (...) spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale» e che di tale comitato «tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici»;
    ne consegue che, in ragione della legge 20 settembre 2012, n. 15, non vi è alcuna negazione dei principi e delle norme relative al bilinguismo che in Trentino-Alto Adige/ Suedtirol, in Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia-Giulia, tutelano le lingue tedesca nella provincia autonoma di Bolzano/ Bozen e francese nella Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste come lingue ufficiali e riconoscono le altre lingue minoritarie come il ladino in Trentino-Alto Adige Suedtirol, lo sloveno ed il friulano in Friuli Venezia Giulia;
    si tratta di lingue minoritarie che, al di fuori delle province e delle regioni autonome laddove abbiano competenza in materia, sono tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e per quanto riguarda lo sloveno dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che l'Italia ha firmato il 27 giugno 2000 ma non ancora ratificato – afferma che «il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (...) coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale»;
    non sembra, inoltre, contestabile il fatto che la competenza legislativa esclusiva in materia di toponomastica della provincia autonoma di Bolzano comprenda anche la competenza di intervenire sulla toponomastica «ufficiale» in lingua italiana;
    la Corte costituzionale «ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio dell'ordinamento costituzionale», con particolare riferimento all'articolo 6 della Costituzione ed ai principi di eguaglianza e non discriminazione affermati e ormai consolidati in ripetuti atti internazionali relativi al diritto all'uso delle lingue;
    il 16 novembre 2012, il Consiglio dei Ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 20 settembre 2012, n. 15, dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 101 e 156 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige /Suedtirol;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, in audizione presso la Commissione parlamentare affari costituzionali della Camera dei deputati, hanno ribadito l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali nell'azione di governo e per le riforme costituzionali ed hanno indicato nell'accordo di Milano un punto di riferimento essenziale;
    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, ha affermato che: «abbiamo praticamente tenuta impegnata quasi esclusivamente la Corte costituzionale per sanare contenziosi tra le regioni e lo Stato», e come sia sua intenzione «ridurre questo contenzioso tra Stato e regioni del 40 per cento nel 2013 e altrettanto nel 2014», auspicando la collaborazione delle regioni e delle autonomie in questa prospettiva,

impegna il Governo

ad avviare opportuni colloqui con la provincia autonoma di Bolzano al fine di individuare una soluzione del contenzioso, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, che, in base all'accordo raggiunto, provvederà ad apportare le modifiche alla legge provinciale 20 settembre 2012, n 15, e, in generale, ad individuare opportune soluzioni dei contenziosi d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.
(1-00138)
«Alfreider, Bressa, Dellai, Kronbichler, Marguerettaz, Blazina, Gebhard, Gnecchi, Ottobre, Plangger, Schullian».
(5 luglio 2013)