CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2013
17.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 8

  Mercoledì 8 maggio 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, trattandosi della prima seduta della legislatura dopo la costituzione della Giunta, reputa utile offrire sintetici ragguagli introduttivi sulle competenze che la Giunta medesima esercita da quando, nel 1993, è stata approvata la riforma costituzionale in materia d'immunità parlamentare.
  Nel richiamare alcuni casi emblematici in cui si è imbattuta la Giunta nel corso della sua pregressa esperienza come Presidente di tale organo, evidenzia che la sua principale competenza concerne l'esame delle domande di deliberazione in materia d'insindacabilità. Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Alla Giunta sono quindi assegnate le domande di deliberazione sulla sussistenza o meno di un nesso tra le dichiarazioni contestate al parlamentare e l'esercizio delle sue funzioni.
  Una deliberazione d'insindacabilità può essere sollecitata dal deputato interessato al Presidente della Camera oppure richiesta dal magistrato procedente innanzi al quale l'interessato eccepisca l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sia nel caso di richiesta diretta sia nel caso che il giudice rigetti l'eccezione del parlamentare, la questione viene assegnata alla Giunta, con contestuale annunzio all'Assemblea e – per il caso di trasmissione da parte del giudice – pubblicazione di uno stampato (doc. IV-ter).
  Presso la Giunta il Presidente nomina un relatore che riferisce avanzando una proposta. La Giunta – previa audizione dell'interessato, che ha facoltà di intervenire – delibera con la presenza minima di un quarto dei componenti (corrispondente a 6 deputati), e il relatore prepara un documento per l'Assemblea.
  I documenti d'insindacabilità vengono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. L'Assemblea delibera una sola volta (senza possibilità di reiterare la deliberazione, neanche in legislature successive). Pag. 9
  Un ulteriore ambito di attribuzioni concerne l'eventuale seguito della deliberazione dell'Assemblea. Infatti, il Presidente della Camera comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione. Qualora la decisione sia d'insindacabilità, il giudice può ritenere menomata la sfera di attribuzioni dell'ordine giudiziario e dunque elevare conflitto tra poteri innanzi alla Corte costituzionale. In tal caso propone un ricorso alla Corte stessa, la quale generalmente dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, salva ogni decisione nel merito.
  Il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità vengono quindi notificati alla Camera. Il Presidente della Camera stessa chiede un orientamento alla Giunta per le autorizzazioni, che viene comunicato all'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo delibera quindi di avanzare una proposta all'Assemblea, sull'eventuale costituzione in giudizio della Camera o meno. L'orientamento prevalente è quello di confermare le decisioni precedentemente assunte – anche se a maggioranza – promuovendo la costituzione in giudizio della Camera.
  La Giunta è poi competente sulle richieste di autorizzazione ad acta. Al riguardo, ricorda che l'originaria formulazione dell'articolo 68 della Costituzione attribuiva alle Camere il potere di autorizzare e, quindi, di impedire lo svolgimento di un procedimento giudiziario nei confronti di un suo membro. Nell'attuale formulazione, invece, l'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, prevede che occorra la previa autorizzazione della Camera d'appartenenza esclusivamente per taluni specifici atti del procedimento penale nei confronti di parlamentari (ovvero, per taluni atti, anche nei confronti di soggetti che erano parlamentari all'epoca dei fatti). Si riferisce, in particolare, alle richieste della magistratura di eseguire provvedimenti quali l'arresto cautelare, le perquisizioni – in casi piuttosto rari –, le intercettazioni di comunicazioni – caso più frequente – ovvero il sequestro di corrispondenza.
  Di considerevole importanza è la modifica intervenuta nel panorama delle competenze della Giunta e della Camera per effetto della sentenza n. 390 del 2007. Tale pronuncia ha dichiarato illegittima la disposizione della legge cosiddetta «Boato» nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione parlamentare anche per l'utilizzo probatorio delle intercettazioni indirette di conversazioni di deputati o senatori contro il terzo interlocutore.
  La conseguenza pratica della sentenza è quindi quella di far sì che la Giunta e la Camera siano competenti per tale tipo di atto investigativo solo se il destinatario diretto di esso è un deputato, vuoi per un'intercettazione da eseguirsi direttamente nei confronti del parlamentare, vuoi per utilizzare come prova contro di lui un'intercettazione già svolta nei confronti di terzi. La prassi parlamentare e la giurisprudenza costituzionale fissano nel momento della conversazione il tempo in cui rileva la qualità di parlamentare. L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 non si applica invece a conversazioni svolte quando il mandato parlamentare non è ancora iniziato o quando è ormai cessato.
  Segnala, peraltro, che in materia di intercettazioni indirette, con particolare riferimento ai limiti del sindacato che può operare la Camera dei deputati, è intervenuta recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2013.
  L'articolo 18 del Regolamento prevede che la Giunta riferisca all'Assemblea entro trenta giorni sulle richieste di provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati.
  Le relazioni sulle richieste di autorizzazione ad acta vengono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. L'Assemblea delibera una sola volta senza possibilità di reiterare la deliberazione, neanche in legislature successive. È tuttavia possibile che prima della deliberazione venga accolta una proposta Pag. 10di rinvio in Giunta. Il Presidente della Camera comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione.
  Anche in questo caso la deliberazione della Camera può originare presso la Corte costituzionale un giudizio di conflitto di attribuzioni, secondo le modalità precedentemente descritte.
  La Giunta è inoltre competente a riferire all'Assemblea in ordine ai reati ministeriali nonché in relazione al reato di vilipendio delle Assemblee legislative, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, che richiede l'autorizzazione a procedere dell'Assemblea. Anche in tale ambito la Giunta ha dunque il compito di riferire all'Assemblea per le conseguenti deliberazioni.
  Infine, i membri delle Giunte della Camera e del Senato costituiscono il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, presieduto a legislature alterne dal Presidente della Giunta del Senato e della Camera (come sarà nella XVII legislatura).
  È comunque a disposizione dei colleghi una documentazione predisposta dagli uffici che raccoglie le norme di maggior interesse e le principali pronunce giurisprudenziale sui temi oggetto di attenzione dell'organo parlamentare.

  Francesco SANNA (PD) ringrazia il Presidente per l'ampia relazione sulle funzioni della Giunta per le autorizzazioni. Prendendo spunto dalla sua precedente esperienza nella scorsa legislatura nell'omologo organo del Senato, richiama l'attenzione dei colleghi sulla copertura che l'articolo 68 offre in relazione alle dichiarazioni delle opinioni dei parlamentari, quando esse riproducano atti che costituiscano tipica espressione della funzione parlamentare, quand'anche presentati ad hoc.
  Ciò pone in evidenza la problematica relativa ai rapporti tra i parlamentari e i comuni cittadini laddove questi ultimi siano oggetto di affermazioni, in ipotesi ingiuriose o diffamatorie, ma pur tuttavia insindacabili in quanto riprodotte in un atto parlamentare.
  Ritiene che, tale interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, peraltro ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale, possa essere temperata individuando strumenti innovativi idonei a fornire un risarcimento – sia pure di carattere esclusivamente morale – dell'onore leso di cittadini non parlamentari, che per effetto della prerogativa della insindacabilità siano privati della possibilità di ottenere un riconoscimento del danno subito in via giudiziaria.
  Auspica pertanto che in questa legislatura si possa quindi sviluppare una riflessione sul tema, eventualmente valutando la possibilità di istituire un organo delineato sul modello del cosiddetto «giurì d'onore» previsto dall'articolo 58 del Regolamento della Camera, che – ovviamente – riguarda soltanto i rapporti tra i deputati.

  Antonio LEONE (PdL) evidenzia come, ove si voglia modificare l'ambito di operatività dell'articolo 68, la strada maestra è quella della riforma costituzionale.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la questione potrà essere approfondita nelle forme e nelle modalità opportune, pur evidenziando che non rientra nelle competenze della Giunta l'istituzione di un siffatto organismo.

  Anna ROSSOMANDO (PD) si associa al ringraziamento per la relazione introduttiva svolta dal Presidente, che ritiene particolarmente utile considerato che la Giunta è quasi totalmente rinnovata nella sua composizione.
  Condividendo l'esigenza appena manifestata dal collega Sanna, intende richiamare la giurisprudenza seguita sinora dalla Giunta in materia di insindacabilità, che impone la verifica della stretta attinenza fra le dichiarazioni dei parlamentari e l'esercizio delle loro funzioni. Così come la giurisprudenza indica specifici criteri entro cui può essere esercitato il diritto di critica, occorre – in relazione alle opinioni espresse dai parlamentari – Pag. 11evitare che la tutela accordata ad essi si traduca in una violazione dei principi sanciti dalla Costituzione.

Sui lavori della giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, propone di organizzare i lavori della Giunta nel senso di convocarne le sedute, in via ordinaria, il mercoledì alle ore 13 ovvero al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. In tal senso, la prossima seduta della Giunta avrà luogo mercoledì 15 maggio 2013, alle ore 13 ovvero al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.
  (Così rimane stabilito).

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.