CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01391 Di Vita: Ricorsi amministrativi in materia di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccini obbligatori o da emotrasfusioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La materia in esame è stata oggetto di un parere del Consiglio di Stato del 28 settembre 2011 circa la corretta applicazione dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992; parere reso su specifica richiesta del Ministero della salute, nel rispetto dell'impegno di cui alla Risoluzione n. 7-00138, della precedente legislatura.
  Tale Risoluzione ha impegnato il Ministero della salute a chiedere un parere al Consiglio di Stato circa la correttezza dell'operato del Ministero della salute in ordine ai ricorsi ex articolo 5 della legge n. 210 del 2005.
  Ciò premesso, gli Uffici competenti del Ministero della salute, appena acquisito il citato parete del Consiglio di Stato, e tenuto conto anche della giurisprudenza che nel tempo si è consolidata in materia di ricorso gerarchico, hanno da quel momento, modificato l'espletamento dei criteri di valutazione delle istanze, adeguando gli stessi alle nuove indicazioni del Consiglio di Stato. Decidendo nel contempo di non dover rivedere anche i provvedimenti di rigetto assunti precedentemente a tale parere.
  La posizione di non rivedere i provvedimenti esaminati ed assunti prima dell'acquisizione del citato parere del Consiglio di Stato, ha determinato che anche la pratica portata a titolo di esempio dall'onorevole Interrogante non sia stata rivalutata.

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ALLEGATO 2

5-01392 Binetti: Promozione di screening neonatali per il primo mese di vita.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute rivolge da tempo una significativa attenzione alla salute materno-infantile: tra le varie iniziative intraprese, segnalo che nell'ottobre 2012 è stato costituito un Gruppo di lavoro per l'elaborazione di «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico - adolescenziale» ed è in corso l'elaborazione del documento finale.
  Rammento, inoltre, le azioni realizzate a seguito dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sulle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo».
  Relativamente alle malattie metaboliche ereditarie, causate da una mutazione genetica, come è noto, la loro diagnosi è possibile soltanto mediante analisi biochimiche speciali. Essa richiede un alto livello di «sospetto clinico», trattandosi di malattie rare (MR).
  In Italia gli screening metabolici obbligatori sono previsti per la diagnosi precoce delle malformazioni e per l'individuazione ed il tempestivo trattamento delle malattie previste per legge come la fibrosi cistica.
  L'avvento di nuove apparecchiature ha reso realizzabile l'attuazione di programmi di screening neonatali allargati a numerose malattie metaboliche.
  Il test di screening, come è noto, deve rispondere a criteri utili ed universalmente accettati e deve consistere in una prova sicura, valida e poco costosa, con un alto livello di sensibilità e specificità, e richiede un'attenta analisi del rapporto costo/beneficio.
  Va detto che un aspetto di particolare delicatezza per gli screening allargati riguarda il pieno consenso informato da parte dei genitori.
  Non vi è dubbio che la disponibilità di laboratori, di metodiche e di personale idoneo, formato e specializzato, in grado di fornire una diagnosi corretta, costituisce un ulteriore aspetto sostanziale del processo diagnostico in questione.
  La valutazione dell'obbligatorietà degli screening neonatali allargati richiede anche l'istituzione di comitati tecnici di studio per effettuare valutazioni dell'efficacia teorica e pratica dello screening, nel rispetto dei criteri universalmente adottati per le singole patologie ed è necessario procedere ad un attento esame degli aspetti organizzativi e del rapporto costo/benefici.
  Segnalo che il Ministero della salute ha finanziato il Progetto «Screening neonatale esteso: proposta di un modello operativo nazionale per ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari nelle diverse regioni», attualmente in corso, con l'obiettivo di definire una strategia nazionale per lo sviluppo e l'applicazione dello screening neonatale esteso, inteso come sistema di prevenzione secondaria di provata efficacia ed elaborato in accordo con il quadro di riferimento europeo.
  In particolare, attraverso la definizione di criteri condivisi con le Regioni, si potrà contare su Raccomandazioni di riferimento, con lo scopo di fornire alle Regioni Pag. 92elementi utili alla programmazione sanitaria, al governo clinico e al miglioramento dell'assistenza per l'applicazione dello screening neonatale esteso. Va detto, infatti, che in Italia la programmazione dello screening neonatale allargato alle malattie metaboliche congenite risulta fortemente disomogenea nelle diverse realtà regionali.
  Alcune Regioni hanno adottato un «Programma regionale per lo screening neonatale esteso»; altre Regioni, invece, hanno avviato invece progetti pilota, altre ancora eseguono lo screening sui neonati limitatamente alle patologie per cui esiste un obbligo di legge.
  La conoscenza degli aspetti organizzativi e di gestione che caratterizzano attualmente il percorso diagnostico-assistenziale connesso allo screening neonatale nelle singole Regioni, potrà consentire di costituire un modello operativo condiviso per lo screening esteso. Nell'ambito del Progetto in corso, prima indicato, è attivo un Tavolo tecnico con i rappresentanti del Ministero della salute, del Tavolo interregionale delle malattie rare, dell'AGENAS, dei responsabili regionali dei programmi di screening e di importanti società scientifiche.
  È in fase conclusiva un ulteriore Progetto «Costruzione di percorsi diagnostico-assistenziali per le malattie oggetto di screening neonatale allargato», finalizzato a realizzare una rete assistenziale integrata per i bambini con malattie metaboliche, diagnosticate attraverso screening neonatale allargato. In particolare, viene promossa l'individuazione dei centri clinici di riferimento.
  La tematica degli screening viene ribadita anche nella Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonati sani di peso inferiore a 2.500 grammi non correlata a malattia congenita, che prevede, tra l'altro, prima della dimissione ospedaliera, l'effettuazione del controllo clinico del neonato e l'esecuzione degli screening per le malattie metaboliche ed uditivi.
  Detta Raccomandazione è attualmente in fase di condivisione con il gruppo tecnico sicurezza delle cure delle Regioni e Province Autonome.
  Da ultimo, comprendendo lo spirito che ha portato gli Onorevoli interroganti a porre la questione della obbligatorietà degli screening, si ritiene necessario potenziare, come sopra detto, le azioni finalizzate a superare la disomogeneità delle diverse Regioni, migliorando la rete e promuovendo, con le cautele necessarie, la introduzione di test allargati.

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ALLEGATO 3

5-01393 Nicchi: Iniziative per un aumento delle risorse finanziarie per i contratti di formazione medica specialistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria è stato modificato dal decreto ministeriale in data 1o agosto 2005. Il decreto ha previsto, a risorse invariate, la durata delle scuole di specializzazione portata a 5 anni di corso per tutte le scuole e a 6 anni di corso quelle di neurochirurgia e chirurgia generale. L'applicazione del sopra citato decreto è avvenuta a decorrere dall'anno accademico 2008/2009. Ciò ha comportato un anno aggiuntivo di permanenza di tutti gli specializzandi e conseguentemente un maggior numero di contratti da finanziare con il medesimo stanziamento annuale. L'ammontare complessivo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 39, del decreto legislativo n. 368 del 1999 (pari a circa 562 milioni di euro) ed il numero costante di specializzandi in corso di formazione, ha permesso fino all'anno accademico 2011/2012 di finanziare 5.000 contratti per il primo anno di corso.
  La prima contrazione del numero di contratti si è registrata nell'anno accademico 2012/2013. Per tale anno accademico, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha determinato in 4.500 il numero di contratti per gli immatricolabili al primo anno delle scuole di specializzazione, sottolineando in tale occasione come la questione possa avere ricadute più gravi nell'anno accademico 2013/2014, anno in cui, in mancanza un incremento delle risorse finanziare correnti, potranno essere immatricolati al primo anno di corso all'incirca 2.000 specializzandi.
  Ciò posto, si ritengono condivisibili le preoccupazioni degli onorevoli interroganti, tanto è vero che la questione è da anni all'attenzione di questo Ministero ed è stata più volte rappresentata nelle sedi istituzionali opportune.
  È evidente dunque, come questo Ministero consideri la situazione attuale difficilmente gestibile, anche tenuto conto che il possesso del titolo di specializzazione è requisito di accesso per il Servizio Sanitario Nazionale. È indispensabile, pertanto, che il maggior numero di laureati in medicina e chirurgia derivante dall'incremento dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea avvenuto negli ultimi anni accademici, possa tradursi concretamente in un aumento del numero di dirigenti medici impiegati nel Servizio Sanitario Nazionale.
  Non è, infatti, ipotizzabile una programmazione degli accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia che non sia correlata alla possibilità che i futuri medici completino la propria formazione accedendo ad una scuola di specializzazione o al corso di formazione in medicina generale.
  Come è noto, per tentare di alleviare in parte le criticità finanziarie in esame, il recente decreto-legge n. 104 del 2013, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, contiene disposizioni in materia di riduzione degli anni per le scuole di specializzazione.
  Infine, per quanto riguarda la richiesta di finanziamento di 1.000 contratti di formazione da destinare a specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, quali: fisici sanitari, psicologi, biologi, statistici, farmacisti, di cui all'articolo 8 della legge n. 401 del 2000, si osserva quanto segue.Pag. 94
  Nel rispetto di tale norma, il Ministero della salute già nel 2002, aveva attivato, unitamente ai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una ricognizione delle scuole di specializzazione esistenti e interessate alla questione, al fine di quantificare l'onere economico che ne sarebbe derivato.
  Occorre, infatti, precisare che detta norma nel sancire per i sopracitati professionisti un diritto, non ha, tuttavia, previsto alcuna copertura finanziaria, necessaria a far fronte agli ulteriori oneri. Da ciò deriva l'impossibilità di sottrarre risorse alla formazione dei medici, considerato che solo per quest'ultima categoria è riconosciuta, nel rispetto delle norme comunitarie la remunerazione durante il periodo di specializzazione.
  Ulteriore elemento di criticità è derivato, inoltre, dall'attuazione degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999 che, prevedono l'applicazione ai medici specializzandi del contratto di formazione specialistica in luogo della precedente borsa di studio, attesi i maggiori oneri derivanti da detti contratti.
  Basti considerare, a tal riguardo, che, in assenza di risorse aggiuntive necessarie a finanziarli, la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ha procrastinato la stipula di tali contratti per i medici specialisti, per la cui applicazione si è dovuto attendere l'anno accademico 2006/2007.
  Aggiungo inoltre che nel 2008, sempre per dare soluzione alla problematica, il Ministro della salute ha effettuato uno studio al fine di quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 8, proponendo di individuare risorse finanziarie aggiuntive con la legge finanziaria per il 2009.
  Sulla base di dette stime era stata ipotizzata la necessità di un finanziamento da parte dello Stato di circa 800/1000 contratti di formazione per tutte le categorie professionali interessate, con una spesa per il primo anno pari ad euro 20/25 mln. Tuttavia, attesa la sfavorevole congiuntura economica, tale proposta non è stata mai presa in considerazione.
  Concludo confermando che i problemi sollevati ed esaminati sono reali, e per una adeguata programmazione delle figure sanitarie, necessarie per garantire il livello e la qualità dell'assistenza sanitaria, è necessario l'aumento delle risorse finanziarie.