CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 giugno 2013
32.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali (C. 875 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 875, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, e l'abbinata proposta di legge C. 901 Pini;
   sottolineata la rilevanza politica della Convenzione, connessa sia alla dimensione dei rapporti economici tra San Marino e l'Italia, sia alla prospettiva di superare alcune tensioni insorte tra i due Stati nel corso degli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il contenzioso fiscale e le misure per contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro;
   rilevato a tale proposito come, nonostante San Marino abbia adottato negli ultimi anni una condivisibile politica volta a garantire una maggiore trasparenza, fissando l'obiettivo di cancellare il segreto bancario e concludendo alcuni accordi internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale, sia ancora necessario, anche alla luce dei rilievi espressi in materia dall'OCSE nel gennaio 2011, compiere ulteriori passi avanti sotto tale profilo;
   evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il Protocollo di modifica della Convenzione, fatto a Roma il 13 giugno 2012, intenda appunto colmare tale ritardo, segnatamente laddove, all'articolo IV, sostituisce l'articolo 26 della Convenzione stessa in materia di scambio di informazioni, in particolare attraverso l'introduzione di un nuovo paragrafo 5, il quale supera, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario, stabilendo al riguardo che le Parti non possono rifiutarsi di fornire le informazioni di natura tributaria richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca ovvero da altra istituzione finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.