CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 ottobre 2013
95.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00673 Sbrollini: Riconoscimento della sensibilità chimica multipla (MCS) come malattia e suo inserimento nei LEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Sensibilità Chimica Multipla (SCM) e, ad oggi, una sindrome dagli aspetti clinici e patogenetici non ancora ben definiti: infatti la letteratura scientifica riporta numerosi meccanismi che stanno alla base di tale sindrome e ciò comporta difficoltà nel considerarla una singola entità nosologica e nel formularne la diagnosi, che si basa per lo più su sintomi riferiti dai pazienti.
  Ad oggi, la sindrome non è presente nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 2001, che ha istituito la rete nazionale delle malattie rare.
  Peraltro, le problematiche relative alla sindrome in esame sono da tempo all'attenzione del Ministero della salute: a seguito di ciò sono state assunte diverse iniziative nel merito.
  Nel 2005 è stato istituito presso il Centro Nazionale per le Malattie Rare dell'istituto Superiore di Sanità un gruppo di lavoro, per individuare possibili criteri diagnostici, prestazioni sanitarie rispondenti a criteri di appropriatezza ed efficacia ed eventuali tutele assistenziali in favore di pazienti con sintomi riferibili a tale condizione morbosa, che ha elaborato un documento di sintesi.
  Nel 2008 il Consiglio Superiore di Sanità, esprimendo il proprio parere su tale documento, riteneva che la indisponibilità di evidenze nella letteratura internazionale non consentisse di considerare la sindrome come entità nosologicamente individuabile e che, comunque, il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Livelli essenziali di assistenza, fosse già in grado di fornire una adeguata assistenza nei casi di intolleranza all'esposizione a sostanze chimiche.
  Preso atto di questo parere, si è ritenuto di garantire ai pazienti alcune misure assistenziali semplici, anche per evitare dispendiose e spesso poco efficaci richieste di trattamenti all'estero.
  In tale ottica, è stato attivato un Tavolo presso il Ministero della salute, avvalendosi anche di professionalità esperte segnalate dalle Associazioni di pazienti.
  Nelle riunioni del Tavolo è, tuttavia, emerso che le ipotesi su cui si sta lavorando sono ancora in fase di approfondimento e di verifica e che i risultati sperimentali raggiunti non sono sufficienti a supportare decisioni di natura amministrativa, né si possono intraprendere iniziative utili nell'immediato.
  Anche per non alimentare false aspettative, è sembrato ragionevole sospendere le attività del Tavolo almeno fino a quando le conoscenze siano più consolidate, assicurando comunque la disponibilità del Ministero a prendere in esame eventuali iniziative suggerite, come pure le proposte che dovessero emergere dai gruppi tecnici istituiti da Regioni e Province Autonome.
  Passando alla questione del riconoscimento della sindrome, si ricorda che quest'ultimo non è un mero atto amministrativo, ma discende esclusivamente dal consenso espresso dalla Comunità scientifica, nella quale è in corso da anni un serrato dibattito che vede posizioni assai distanti.
  Quanto ad un eventuale inserimento tra le malattie oggetto di particolari tutele, Pag. 134ciò non appare al momento possibile, proprio perché la mancanza di consolidate conoscenze epidemiologiche, cliniche e terapeutiche, rende difficile la condivisione dei criteri e dei metodi necessari per effettuare una precisa diagnosi ed una efficace gestione del paziente. Infatti, solo tali condizioni consentono di identificare correttamente i destinatari dei benefici, evitando pericolose generalizzazioni, che provocherebbero solo un aumento della spesa sanitaria, senza vantaggi concreti per gli interessati.
  Allo stato, si è ancora nella fase della promozione di studi e ricerche che possano colmare le lacune nella conoscenza, definendone le cause e la patogenesi, producendo stime epidemiologiche affidabili e proponendo validati schemi di trattamento.
  Pertanto, solo all'esito positivo di tali studi potrà essere attuato l'ordine del giorno approvato nella precedente legislatura.
  Tuttavia, condividendo le segnalazioni dell'onorevole interrogante, ricordo che alcune Regioni hanno già inserito la sindrome nell'ambito del sistema di tutela regionale delle malattie rare, mentre altre hanno emanato normative rivolte all'assistenza di persone con tale condizione morbosa.

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ALLEGATO 2

5-00726 Gagnarli: Iniziative per evitare la diffusione del virus VHD e della malattia emorragica virale (MEV) negli allevamenti di conigli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'obbligo di notifica per la malattia emorragica virale del coniglio è già previsto in ambito nazionale dal regolamento di polizia veterinaria.
  In ambito europeo invece non è previsto alcun obbligo di notifica, in quanto detta malattia non risulta inclusa nella lista di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE (per le quali è necessaria la notifica in Unione Europea).
  Quanto al commercio intracomunitario di conigli e carni di coniglio, dopo l'abolizione nel 1993 delle frontiere interne della Comunità, i controlli sanitari su animali e alimenti di origine animale devono essere effettuati prioritariamente nel Paese di origine dell'Unione Europea.
  Nel Paese di destinazione possono essere effettuati controlli «a sondaggio in maniera non discriminatoria», sulle partite di animali vivi e prodotti di origine animale spedite da altri Stati membri, al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria.
  Le problematiche sanitarie relative alla malattia emorragica virale del coniglio in Francia, citate nell'interrogazione, non sono state, ad oggi, oggetto di misure restrittive da parte della Commissione europea: pertanto, in un mercato aperto come quello dell'Unione Europea, eventuali disposizioni unilaterali dell'Italia potrebbero avere, come unico effetto, la deviazione dei flussi commerciali, senza incidere in maniera efficace ed adeguata.
  A seguito di segnalazioni apparse su organi di stampa scientifica internazionali, inerenti alla comparsa nel 2010 di una nuova variante del virus dei conigli in Francia, il Ministero della salute ha comunque prontamente informato le Associazioni di categoria nonché tutti gli interessati ed ha sollecitato i Servizi veterinari locali ad intensificare le misure di sorveglianza sugli allevamenti cunicoli, consigliando l'adozione di appropriate misure igienico-sanitarie e di biosicurezza.
  Contemporaneamente è stato demandato al Centro di referenza nazionale per le malattie virali dei conigli (istituito presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna), di approfondire gli aspetti tecnicoscientifici per la diagnosi e prevenzione della malattia, attraverso la redazione di un Manuale operativo in caso di malattia emorragica virale, il quale attualmente è in fase di ultimazione e sarà presto disponibile per tutti gli operatori del settore.
  In merito all'impiego di dosi di vaccini, all'indisponibilità di tali prodotti nel mercato legata ad un'elevata richiesta, ed alle iniziative adottate dal Ministero della salute in funzione preventiva, si segnala che, ad oggi sono presenti nel mercato n. 5 tipi di vaccini per la profilassi della malattia emorragica virale e, relativamente ai dati di produzione, si rileva che dal 2011 ad oggi c’è stata una temporanea indisponibilità in commercio solo di alcuni dei suddetti vaccini.
  Attualmente non sono stati rilevati problemi di approvvigionamento.
  Inoltre, dal 2010 al 2013 non sono pervenute al Ministero della salute segnalazioni di farmacovigilanza provenienti dal Pag. 136territorio nazionale, in merito alla diminuzione di efficacia dei vaccini utilizzati nei confronti della patologia.
  Si rammenta che, qualora il veterinario lo ritenga opportuno per documentati motivi epidemiologici, ai sensi della normativa vigente che disciplina la fabbricazione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini, è consentito produrre presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali, previa autorizzazione del Ministero della salute, medicinali immunologici preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da soggetti colpiti dalla forma infettiva dominante in un determinato allevamento o in quelli limitrofi ed impiegato per trattare gli animali presenti.
  Nel caso di condizioni tali da ritenere la malattia emorragica virale del coniglio una epizoozia grave, il Ministero della salute, in assenza di medicinali appropriati e dopo aver informato la Commissione europea delle condizioni d'impiego, può autorizzare temporaneamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica privi di autorizzazione all'immissione in commercio.
  Per quanto concerne le iniziative intraprese da questo Ministero al fine di incentivare le attività di biosicurezza negli allevamenti cunicoli e fuso di medicinali immunizzanti, si segnalano le pubblicazioni di opuscoli, le linee guida «Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia» ed i corsi di formazione sul territorio, nonché la revisione dei manuali delle buone pratiche predisposti dalle Associazioni di settore in ambito zootecnico.
  Peraltro, sebbene sia le acquisizioni scientifiche sia i riscontri epidemiologici provenienti dal territorio abbiano fornito risultati confortanti, il Ministero della salute intende mantenere costante l'attenzione sulla problematica in questione, individuando gli strumenti ritenuti più idonei a limitare la diffusione della malattia all'interno del nostro Paese e si riserva di intervenire presso le competenti sedi comunitarie, al fine di sollecitare un intervento di verifica e valutazione da parte degli organismi U.E. preposti.
  Per quanto riguarda eventuali misure di controllo aggiuntive sulle carni, l'Italia si atterrà a quanto verrà disposto in merito dalla Commissione U.E.