CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano

Art. 1. – (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche).

DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO + STRUTTURA DI SUPPORTO («GRANDE PROGETTO POMPEI»), E UNITÀ GRANDE «POMPEI»

  Comma 1 – La disposizione prevede che al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei derivanti dall'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea, con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla nomina di un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario denominato «direttore generale di progetto» nonché di un vice direttore generale vicario, appartenenti al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con successivo DPCM è definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche che non potrà essere superiore a 100.000 euro lordi annui, fermi, in ogni caso, i limiti previsti dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 210/2011, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni.
  Comma 2 – Viene prevista la costituzione, con apposito DPCM di un'apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta da un contingente di personale in posizione di comando non superiore a venti unità proveniente dai ruoli del MIBAC o delle altre Pag. 63p.a. appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo nonché da 5 esperti in materia giuridica, economica architettonica, urbanistica e infrastrutturale.
  Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico della Struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).
  Gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai 5 esperti sono posti a carico della stessa struttura di supporto.
  Per quanto riguarda l'incarico di «direttore generale di Progetto» e di vice direttore generale vicario, gli stessi non determinano l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del MIBACT.
  Comma 5 – Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1, e il suo vicario sono preposti alla Unità «Grande Pompei» per la quale, inoltre, viene prevista l'istituzione di un Comitato di gestione composto da rappresentanti del MIBACT, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
  Alla predetta Unità sono assegnate massimo dieci unità di personale in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione.
  Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico dell'Unità sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).
  Il dettaglio dei predetti oneri del personale in comando e degli esperti della struttura è indicato nelle tabelle sotto riportate.

ONERE ANNUALE TRATTAMENTO ACCESSORIO FUA/STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO

STRUTTURE UNITÀ COSTO FUA STRAORDINARIO TOTALE MEDIO TOTALE PER 20 UNITÀ ONERI RIFLESSI TOTALE GENERALE
Struttura di supporto 20 2.500,00 1.140,00 3.640,00 72.800,00 23.805,60 90.605,60
Unità grande Pompei 10 2.500,00 1.140,00 3.640,00 36.400,00 11.902,80 48.302,80
Riepilogo complessivo 30 2.500,00 1.140,00 7.280,00 109.200,00 35.708,40 144.908,40
Esperti struttura di supporto 5 40.000,00 Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi 200.000,00

  Comma 8 – prevede che l'onere complessivo riferito ai commi da 1 a 7 e comprensivo delle spese del personale, ivi compresi il direttore generale di progetto, il vice direttore generale vicario, degli esperti e Pag. 64delle spese di funzionamento sia pari ad euro 200.000 per l'anno 2013 (tenuto conto del ridotto periodo di attività della struttura in tale anno) e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.
  Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono 167.000 euro nel 2013 e 666.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  Commi 11 e 12 – La disposizione prevede l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del MIBACT.
  L'onere annuo previsto è pari ad euro 109.500,00, a decorrere dall'anno 2014, corrispondente al costo complessivo, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di un dirigente di 2a fascia del MIBACT, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.
  In questo caso poiché l'onere è segnatamente riferito solo a spesa di personale sono stati considerati gli effetti relativi agli oneri tributari e contributivi: pertanto i riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento risultano valutati in euro 55.800 annui a decorrere dal 2014.

Art. 2 – (Misure urgenti per l'avvio del programma straordinario di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma «500 giovani per la cultura»).

  Commi 1 e 2 – La disposizione prevede l'attivazione di un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di 500 giovani da impiegare in programma straordinario denominato «500 giovani per la cultura» della durata di 12 mesi, con finalità formative, e diretto alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione del patrimonio culturale.
  Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato programma, che non configura l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, sono stati stimati sulla base delle «indennità di partecipazione» previste dalle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, per i tirocini formativi, sono pari a complessivi euro 2.500.000, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15.
  Gli effetti sui tre saldi sono stati considerati equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici.
  Infine, per fornire al progetto l'adeguato supporto tecnologico e strumentale il MIBACT può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la predetta Agenzia svolgerà tali funzioni di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2-bis. – (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

  La disposizione è volta a prevedere l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività commerciali tradizionali riconosciute quali Pag. 65espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia. Trattandosi, pertanto, di norma di natura ricognitiva di attività che vengono svolte e la cui valorizzazione è comunque rientrante nelle competenze dell'ente locale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Art. 3 – (Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura).

  La norma in esame dispone la disapplicazione, nei confronti dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura (articolo 110 del decreto legislativo n. 42 del 2004), della disciplina in tema di riassegnazioni di entrate alla spesa, di cui ai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
  In conseguenza di ciò, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, gli introiti in argomento sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, conseguentemente si riduce, per la quota correlata ai proventi sopra richiamati, lo stanziamento del fondo, istituito dal citato comma 616, ed iscritto sul capitolo 2401 dello stato di previsione del predetto Ministero.
  Sul fronte delle entrate, la disposizione in esame produce una riduzione delle previsioni di 19,2 milioni a decorrere dal 2014, in dipendenza del fatto che, con il ripristino della riassegnazione delle entrate in parola, l'iscrizione della previsione non avverrà con legge di bilancio, bensì sarà effettuata con appositi decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare man mano che si verifica l'afflusso di entrate al bilancio.
  Sul fronte della spesa si riduce lo stanziamento sul citato capitolo di spesa 2401, per la parte afferente ai proventi in argomento, per un importo pari a 6,4 milioni a decorrere dal 2014.
  In conclusione l'onere della disposizione, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene coperto per 12,8 milioni di euro con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15 e per 6,4 milioni di euro mediante riduzione del suddetto fondo di cui al citato comma 616, articolo 1, legge 244/2007.
  Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 3-bis.(Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali).

  La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro al fine di permettere l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014. Conseguentemente dalla disposizione discendono oneri di pari importo, per il medesimo anno, che trovano copertura nelle disposizioni di cui al comma 83, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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Art. 3-ter. (Disposizione per la valorizzazione dei siti Unesco).

  La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-quater. (Autorizzazione paesaggistica).

  La norma, volta a prevedere l'obbligo di concludere i lavori effettuati sulla base di un'autorizzazione paesaggistica entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio di riferimento e a prorogare di tre anni il termine di vigenza delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura procedimentale.

Art. 3-quinquies. (Conseguimento della qualifica di restauratore).

  La disposizione, finalizzata alla previsione dei requisiti per la qualifica di restauratore, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4. – (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura).

  La disposizione di cui al comma 1 è volta a precisare, ai fini della tutela economica del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, quando l'esecuzione di un opera non è considerata pubblica.
  I comma 2 e seguenti sono volti a prevedere l'obbligo che le pubblicazioni finanziate almeno al 50 percento con fondi pubblici siano rese accessibili al pubblico in archivi elettronici istituzionali o di settore. Tali pubblicazioni saranno effettuate dai soggetti finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Trattandosi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Comma 4-quater e 4-quinquies. Viene destinato alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'importo di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

Art. 4-bis. (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili).

  La disposizione è di natura ordinamentale essendo finalizzata a contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante nelle aree pubbliche che hanno particolare valore archeologico, Pag. 67storico, artistico e paesaggistico. Pertanto dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-ter. – (Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale).

  La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. – (Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela).

  Comma 1 «Nuovi Uffizi».
  Il progetto «Nuovi Uffizi» è stato suddiviso in due lotti: il primo è già stato finanziato e alcuni lavori risultano già conclusi, mentre quelli relativi al secondo sono stati invece finanziati in minima parte (10.000.000 euro).
  L'importo previsto dal progetto definitivo per il completamento dei lavori dei “Nuovi Uffizi” ammonta a 32.016.701,39 euro al lordo del ribasso, cioè escludendo l'IVA e le somme da accantonare per imprevisti, lavori in economia, incentivo per la progettazione, e altro.
  La norma proposta è necessaria al fine di consentire almeno la prosecuzione dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse finanziarie, contrariamente a quanto avverrebbe in presenza di una nuova, lunga e complessa gara europea. Oltre ai tempi di svolgimento di una nuova procedura pubblica bisogna, infatti, considerare l'aggravio che deriverebbe in termini di costi e di tempi per lo smontaggio della vecchia area e l'allestimento della nuova area di cantiere con il ripresentarsi di difficoltà nella amministrazione degli approvvigionamenti, nonché nella gestione di una nuova fase di conoscenza del progetto con l'eventuale nuovo aggiudicatario.
  Per la prosecuzione del progetto «Nuovi Uffizi» è autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014.
  Comma 2 – Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah.
  II Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah – MEIS necessita di fondi per il completamento dei lavori per la realizzazione della sede e del percorso espositivo, già in parte finanziati a partire dalla prima legge speciale 17 aprile 2003, n. 91.
  Il finanziamento complessivo ancora necessario viene stimato dalla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna in 40.793.000 euro, ma il primo lotto, funzionale al restauro dell'edificio ex carcerario del complesso, risulta già coperto con 9.000.000 euro.
  Dei restanti 31.793.000 euro, 30.012.000 euro risultano assegnati al cosiddetto secondo lotto e 1.781.000 euro sono per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per ottenere una opportuna comunicazione del materiale esposto.Pag. 68
  In particolare, la disposizione oggetto di esame, che autorizza la spesa complessivi di 4.000.000 euro per il biennio 2013-2014, risulta indirizzata al finanziamento di parte delle spese previste per il secondo lotto, in modo tale da non arrestare i lavori e consentire l'imprescindibile costruzione dell'importante corpo di entrata al museo sulla via Rampari di San Paolo, che completerebbe la sistemazione esterna.
  È pertanto autorizzato un contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di complessivi quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014.
  Comma 3 – Mausoleo di Augusto.
  Al fine di permettere il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
  Comma 3-bis. e 4. Interventi rilevanti
  È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014 per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di tutela di beni culturali che presentino rischio di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze. All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, si fa fronte ai sensi dell'articolo 15 comma 2, lett. e-bis) del presente decreto.

Art. 5-bis. – (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma).

  Le disposizioni in oggetto prevedono un contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore del Centro Pio Rajna in Roma, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 282 del 2004 convertito nella legge n. 307 del 2004.

Art. 5-ter e 5-quater.

  Le disposizioni sono finalizzate, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, rispettivamente, allo stanziamento di 500.000 euro per garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero» e allo stanziamento di 100.000 euro, per Interventi urgenti di tutela dei siti Patrimonio dell'Unesco in provincia di Ragusa. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a-bis.)

Art. 6. – (Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei).

  La norma in rassegna è volta a consentire l'individuazione – nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici – di beni immobili di proprietà dello Stato che possono essere destinati ad ospitare atelier di giovani artisti italiani o stranieri.Pag. 69
  I beni individuati sono locati o concessi, per un periodo non inferiore ad anni 10, ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.
  Le relative entrate sono iscritte, per un milione di euro annuo, in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.
  La definizione delle modalità di utilizzo dei predetti beni è rimessa ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede anche a disciplinare la sponsorizzazione dei beni individuati, con lo scopo di reperire risorse da dedicare al sostenimento, in tutto o in parte, dei costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione dei beni stessi (commi 1-3).
  La disposizione prevede altresì la possibilità di destinare alla finalità della norma anche beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159.
  La norma attribuisce anche a regioni, province e comuni la facoltà di dare in locazione, per le medesime finalità e secondo le stesse modalità contemplate dal presente articolo, i beni di rispettiva proprietà, su richiesta delle predette cooperative e associazioni (comma 4).
  La norma in esame, mantenendo fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, nonché escludendo quelli trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, risulta idonea a preservare il novero dei cespiti da impiegare a tali fini e, quindi, a non inficiare gli esiti attesi, sotto il profilo finanziario, da siffatte procedure, particolarmente per quel che attiene al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico. Obiettivo al quale è, peraltro, previsto che concorrano pure le risorse rivenienti dalle locazioni o concessioni ora introdotte.
  Infine, per quanto concerne la previsione di un canone simbolico, si evidenzia come tale riduzione non comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate, ma si configura quale rinuncia a maggior gettito, in quanto i beni immobili oggetto dell'articolo in esame, a legislazione vigente, sono adibiti ad usi governativi o, comunque, non utilizzati, per cui agli stessi non sono ascrivibili entrate finanziarie già scontate in bilancio.
  Il comma 5 dispone la copertura dell'onere, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi dell'articolo in esame, e in particolare, conseguente al sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria per gli immobili locati, così come specificato dall'articolo 15, comma 2-bis. La copertura del predetto onere è assicurata mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) Pag. 70del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
  Comma 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 7. – (Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore).

  Ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nei limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo di cui all'articolo 64 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito
  II comma 8-bis. Prevede disposizioni, di carattere ordinamentale, finalizzate a sostituire la licenza prevista con una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  L'onere recato dalla disposizione in esame è di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.
  Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 8. – (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo).

  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, prevedono benefici fiscali per il settore cinematografico aventi efficacia fino al 2013. La norma in esame prevede che detti benefici siano resi permanenti dal 2014.
  Dai dati aggiornati all'anno 2012 relativi all'utilizzo in compensazione con F24 (codice tributo 6823, 6824, 6826, 6827 e 6828), risulta un importo compensato annuo di 68 milioni di euro. Ne consegue che l'onere il limite massimo di spesa indicato in 110 milioni di euro dal 2014 può ritenersi congruo. In ogni caso ai sensi del comma 4 le Pag. 71disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Pertanto, al fine di raggiungere lo stanziamento necessario per un corretto funzionamento dell'agevolazione negli anni a partire dal 2014, stimato in 110 milioni di euro annui, viene autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014 (tenuto conto dell'importo di 45 milioni per il 2014, già stanziato con l'articolo 11 del decreto-legge 69 del 2013) e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  L'istituzione presso il MIBACT del tavolo tecnico operativo di cui al comma 9 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. – (Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo).

  Le disposizione di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3, finalizzate alla determinazione dei criteri di assegnazione dei contributo allo spettacolo dal vivo e degli adempimenti formali che gli enti assegnatari sono tenuti a porre in essere, non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato.
  Commi 4 e 5: la soppressione dei Fondi (residuali e inutilizzati) per le sale teatrali e musicali non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare sono fatti salvi i contributi già deliberati entro la data di entrata in vigore del decreto, per i quali i beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione entro il 30 novembre 2013.
  Commi 6 e 7: viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In relazione ai dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istanze soggette all'imposta di bollo in base alla previgente normativa presentate annualmente alle competenti Direzioni del citato Dicastero sono circa 13.500. Pertanto, su base annua la perdita di gettito, considerata l'imposta fissa di bollo di 16 euro, è di 216.000 euro a decorrere dal 2014 che viene coperta mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
  Per l'anno 2013, considerate le istanze già presentate, l'effetto sul gettito è pressoché nullo.
  Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 10. – (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali).

  La norma dispone misure per la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni Pag. 72e delle attività culturali, che sotto il profilo finanziario sono volte, in particolare, al recupero di una parte degli effetti di contenimento della spesa disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  È previsto che la misura della riduzione dei consumi intermedi, attualmente fissata al 10 per cento delle spese sostenute nel 2009, sia diminuita all'8 per cento a decorrere dall'anno 2014. Detta riduzione comporta un maggior onere complessivo quantificabile in circa 4 milioni di euro annui, tenuto conto che, per effetto delle disposizioni di cui al citato decreto legge 95, l'effetto complessivo di risparmio è ammontato a circa 20 milioni di euro, derivante da:
   circa 12,5 milioni, per effettive riduzioni dei trasferimenti agli enti vigilati dal Ministero, effettuati in sede di determinazione del bilancio di previsione dall'anno 2013;
   circa 7,5 milioni, per versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai teatri stabili e da altri enti vigilati dal Ministero (i cui effetti non sono considerati in sede di predisposizione del suddetto decreto-legge n. 95).
  In base alla nuova proposta, tenuto conto dei suddetti riflessi finanziari registrati in applicazione della richiamata normativa, potrà essere direttamente restituita in bilancio una quota proporzionale delle risorse che sono state effettivamente ridotte con il decreto-legge n. 95 (euro 12.500.000/20.000.000 x 4.000.000 = 2.500.000), mentre per la restante parte (1.500.000 euro) saranno gli stessi enti interessati ad applicare pro quota la disposizione, attraverso corrispondenti minori versamenti all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quelli originariamente previsti.
  Agli oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Art. 11. – (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza).

  Il comma 3 prevede l'istituzione della figura del Commissario governativo, il cui compenso viene previsto dal comma 5 e posto a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche sulle ordinarie risorse di bilancio: tale figura non comporta, pertanto, un aumento dei costi a carico delle finanze pubbliche.
  Commi 6 – 8. Al fine di fornire liquidità e favorire il processo di risanamento finanziario, economico e patrimoniale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni. Alla dotazione del fondo si provvede riducendo, per l'importo corrispondente, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità Pag. 73per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui al decreto-legge n. 35 del 2013. Alle norme sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il comma 7 non fissa il tasso di interesse dei finanziamenti, che pertanto può risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato per i finanziamenti concessi agli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Prudenzialmente per tener conto di un possibile minor flusso di interessi attivi si ascrive un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 corrispondenti ad un tasso medio del 4 percento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili pari a 75 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate recate dal provvedimento.
  Gli effetti sono considerati solo in termini di saldo netto da finanziare trattandosi di interessi a carico di soggetti interni al consolidato della PA.
  Commi 9 e 10. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento delle fondazioni che versano in una particolare condizione di carenza di liquidità, per l'anno 2013, possono essere concesse anticipazioni fino a un massimo di 25 milioni di euro a valere sulle risorse delle contabilità speciali intestate al Ministero dei beni e delle attività culturali. Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto trattasi di utilizzare risorse per una diversa finalità.
  Il comma 11 prevede, a valere sulle contabilità di cui ai commi precedenti, un versamento specifico all'entrata del bilancio dello Stato di ulteriori importi, pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non comporta effetti netti.
  Il comma 12, infine, si riferisce all'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dovevano essere effettuati nell'anno 2012, e con la disposizione vengono rimodulati temporalmente per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
  La disposizione determina corrispondenti effetti positivi sui tre saldi.

Art. 12. – (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e per il coinvolgimenti dei privati).

  La disposizione prevede che siano fissate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, allo scopo di facilitarne la raccolta. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.
  Inoltre al comma 3 è previsto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento Pag. 74a beni individuati con decreto del medesimo Ministro. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Art. 13. – (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

  Per assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego e razionalizzazione di cui ai decreti-legge n. 112 del 2008 e 95 del 2012 non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici.
  Ai componenti degli organismi in parola non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi.
  Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13. comma 2-bis.

  La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica.
  Si tratta di una deroga alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 che non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto della esclusione della corresponsione di compensi, indennità e rimborsi spese per la partecipazione alla Commissione.

Art. 14, commi 1 e 2 – (Oli lubrificanti e accisa su alcool).

  La norma dispone, al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'Allegato I al T.U.A., decreto legislativo n. 504 del 1995, nella misura di euro 37,81 per 1000 chilogrammi; pertanto l'aliquota passa dagli attuali 750,00 euro per 1000 chilogrammi a 787,81 euro per 1000 chilogrammi.
  Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati dei consumi rilevati dalla banca dati del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012, diminuiti nella misura del 3 per cento al fine di tener conto del trend attuale del consumo di tale prodotto. I consumi per usi tassati sono, quindi, stati assunti pari a 327,09 tonnellate annue. Pag. 75
  Il maggior gettito annuo derivante dall'applicazione della nuova aliquota è stimato in 12,37 milioni di euro di imposta di consumo e in 1,04 milioni di euro di Iva (tenuto conto dei soli consumatori finali), per un maggior gettito complessivo di circa 13,41 milioni di euro su base annua.
  In termini finanziari di cassa, considerando anche gli effetti sulle Imposte Dirette e Irap, si ha il seguente andamento:

  2014 2015 2016
Imposta di consumo 12,37 12,37 12,37
Ires/Irpef  0,00 - 2,86 - 1,63
Irap  0,00 - 0,55 - 0,30
Iva  1,04  1,04  1,04
Totale 13,41 10,00 11,48

In milioni di euro

  La disposizione prevede, nel comma 2, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento delle aliquote di accisa dei prodotti alcolici e delle bevande alcoliche di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 nelle seguenti misure:
   a) birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro,
   c) alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro.
  La disposizione prevede, altresì, a decorrere dall'anno 2015, un ulteriore aumento delle aliquote d'accisa fissate nelle seguenti misure:
   a) birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro,
   c) alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
  Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012.
  In termini finanziari, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette ed irap, si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all'anno 2014 e all'anno 2015 (in milioni di euro):

comma 2 anno 2014
  2014 2015 2016 2017
Accisa 18,5       
Ires/Irpef 0 - 4,3 - 2,4 - 2,4
Irap 0 - 0,8 - 0,5 - 0,5
Iva 1,6  1,6  1,6  1,6
Totale 20,1  - 3,5 - 1,3 - 1,3

In milioni di euro

Pag. 76
comma 2 dal 2015
  2014 2015 2016 2017
Accisa   55,3 55,3 55,3
Ires/Irpef    0,0 - 6,8 - 3,9
Irap   - 0,0 - 1,8 - 1,0
Iva    4,7  4,7  4,7
Totale   60,0 51,4 55,1

In milioni di euro

  2014 2015 2016 2017
Totale complessivo comma 2 20,1 56,5 50,1 53,9

In milioni di euro

  La norma dispone, ai comma 3, l'aumento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati, da stabilirsi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in misura tale da assicurare risorse per 50 milioni di euro dal 2014 per il restauro e la conservazione dei paesaggio e dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

Art. 15. – (Norme finanziarie).

  La norma indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 5, all'articolo 5-ter, all'articolo 5-quater, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, all'articolo 11, comma 7, all'articolo 14 comma 1 e 2, e all'articolo 15, comma 1 pari complessivamente a 5,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 126.709.500 euro per l'anno 2014, euro 158.219.500 per l'anno 2015, euro 159.539.500 per l'anno 2016 ed euro 159.039.500 per l'anno 2017 e euro 150.539.500 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede per l'anno 2013:
   quanto ad euro 600.000 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente;
   quanto ad euro 3.000.000 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di conto capitale;
   quanto a euro 2.000.000 con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;
  per l'anno 2014:
   quanto a euro 600.000 mediante riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), Pag. 77del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
   quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;
   quanto a 119.709.500 euro, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

  per l'anno 2015:
   quanto a euro 600.000 mediante riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
   quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;
   quanto a euro 151.219.500 con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

  per l'anno 2016:
   quanto a euro 153.139.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;
   quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;

  per l'anno 2017:
   quanto a euro 152.639.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;
   quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007

  a decorrere dall'anno 2018:
   quanto a euro 144.139.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;
   quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007.