CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08347 Bernardo e Giammanco: Garanzie fideiussorie per partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni relative alla raccolta di scommesse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta al documento di sindacato ispettivo in esame, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato quanto segue.
  L'interrogazione in parola intende evidenziare la restrittività, nei confronti di aziende di minori dimensioni, dei requisiti per l'accesso alla procedura, di selezione di cui all'articolo 10, comma 9-octies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha previsto l'indizione di una gara per l'affidamento di duemila concessioni per l'esercizio tramite rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva.
  Al riguardo, è bene precisare che l'interrogazione attiene alla specifica cauzione che viene richiesta a tutela della serietà del candidato che partecipa ad una gara pubblica e che perciò ha carattere provvisorio (un anno di durata in correlazione alla massima presunta durata della gara); per quanto attiene al suo valore nominale, quello ivi presente, in misura di euro 20.000,00, è minore rispetto a precedenti analoghe gare, ma congruo rispetto alla consistenza finanziaria del settore. Inoltre, giova rilevare come, nella non creduta ipotesi che l'impianto della citata lex specialis abbia privilegiato i concorrenti di medie o grandi dimensioni a discapito di quelli di ridotta struttura imprenditoriale – il che non è se si pone niente alla moderazione degli oneri di accesso rispetto alle precedenti selezioni – la giurisprudenza ha ammesso, entro certi limiti e a determinate condizioni, la limitazione all'accesso a imprese di ridotte dimensioni, affermando che è legittimo l'operato di una Amministrazione che abbia introdotto nella lex specialis di gara disposizioni atte a limitare il numero dei concorrenti al fine di consentire la partecipazione alla gara di soggetti altamente qualificati, purché le relative disposizioni non violino la concorrenza attraverso la predeterminazione di fatto del novero dei possibili partecipanti, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza delle informazioni richieste, nonché della loro pertinenza allo scopo perseguito. (Cons. di Stato, Sez. IV, 13.01.2010, n. 56).
  Inoltre, nello stesso senso, è legittimo restringere l'accesso all'affidamento del relativo contratto alle imprese capaci per la specifica esperienza acquisita nel settore di garantire una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni richieste. Le Amministrazioni aggiudicatrici, infatti, hanno il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti ex lege purché non irragionevoli o sproporzionati in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da affidare. Detto potere, lungi dall'essere espressione di mero arbitrio dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei princìpi costituzionali d'imparzialità e di buon, andamento dell'azione amministrativa e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse Pag. 65pubblico concreto oggetto dell'appalto da affidare. (Cons. di Stato, Sez. V, 2.2.2010 n. 426).
  Nella fattispecie all'esame, il prevalente interesse primario della norma, come emerge dalla mera lettura della stessa disposizione, è quello di conformarsi ai dettami della legislazione comunitaria, colmando, con l'occasione, il vuoto creato dalla scadenza di un cospicuo numero di concessioni (quindi, a tutela dei soggetti affiliati al sindacato Assosnai), cui sono sottese le finalità giustificative del regime concessorio (prevenzione della criminalità, contrasto ai fenomeni di gioco illecito, tutela della fede e dell'ordine pubblico, interessi erariali, eccetera). È, quindi, evidente e non manifestamente irrazionale, che la delicatezza dell'oggetto della convenzione, per un verso, impone alla pubblica amministrazione una scelta orientata nei confronti non di ogni possibile imprenditore ma di operatori esperti della gestione dei giochi e delle reti di raccolta e, per altro verso grazie ai meccanismi dell'avvalimento, dei raggruppamenti d'impresa e dei consorzi (paragrafo 3.1 delle regole amministrative stabilite per la procedura di selezione) non restringere la platea dei possibili partecipanti soltanto alle imprese di maggiori dimensioni, consentendo a tutti di poter partecipare, utilizzando le predette figure giuridiche (cfr. TAR Lazio, Sez. II, su ricorso 8832/2007 Stanley International Betting LTD c/AAMS per l'affidamento del Superenalotto, Camera di consiglio del 21.11.2007 dep. il 17.01.2008 n. 290/2008).
  Da ultimo, l'AAMS rappresenta che tutta la documentazione di gare, compresa quindi anche la parte in questione, è stata oggetto di un preventivo e specifico parere del Consiglio di Stato, che nulla ha osservato al riguardo.
  Per quanto concerne le disposizioni cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» (cosiddetto decreto Balduzzi), in corso di conversione al Senato, occorre evidenziare che la ratio sottesa alle medesime è quella della prevenzione della ludopatia ed appare quindi esulare da esigenze di sviluppo equilibrato e professionale del mercato dei giochi.

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ALLEGATO 2

5-08348 Barbato: Regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo diverso dai rimborsi spese dai gruppi politici, costituiti presso le assemblee elettive a livello parlamentare o locale, ai loro componenti.
  Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria fa presente quanto segue.
  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, dunque, assoggettati interamente ad IRPEF, «le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica».
  Il successivo articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g), del sopracitato articolo 50, non concorrono a formare il reddito «le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».
  Pertanto, giova sottolineare che la stessa formulazione del sopraindicato articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendervi anche le somme corrisposte dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese.
  In altri termini, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che la «non imponibilità» ai fini IRPEF spetti soltanto per le somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi «dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi», vale a dire dalle diverse assemblee elette, competenti anche a determinarne i criteri di riparto e le spese rimborsabili.
  L'imponibilità delle somme erogate da soggetti diversi, quali i gruppi politici, anche a titolo di rimborso spese, dovrà quindi essere verificata di volta in volta in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il soggetto erogatore e il percipiente.

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ALLEGATO 3

5-08349 Lo Monte e Zeller: Applicazione della riduzione del 30 per cento della base imponibile IRPEF anche agli immobili di interesse storico-artistico locati a canone convenzionato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico, concessi in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  Più precisamente, viene chiesto se, nell'ipotesi descritta, il reddito imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del TUIR vada ulteriormente ridotto del 30 per cento, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Giova premettere che il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dal possesso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è stato modificato ad opera dell'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  In particolare, per quanto di interesse, il comma 5-quater del predetto articolo ha abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è «determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.»; mentre il comma 5-sexies ha modificato, tra l'altro, il comma 4-bis dell'articolo 37 del TUIR, in applicazione del quale, in caso di locazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, il relativo reddito imponibile è costituito dal canone di locazione ridotto forfettariamente del 35 per cento se maggiore del reddito medio ordinario (tariffe d'estimo).
  A seguito delle modifiche intervenute, il reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico è determinato con modalità analoghe a quelle dettate per le altre tipologie di immobili, salva la più elevata percentuale di riduzione forfetaria.
  L'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, citato nell'interrogazione, prevede che «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ... è ulteriormente ridotto del 30 per cento».
  La norma richiamata, in sintesi, dispone un'agevolazione per le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, situate nei comuni cosiddetta ad alta densità abitativa.
  In base alle disposizioni richiamate, l'Agenzia delle entrate ritiene che, qualora siano gli immobili di interesse storico o Pag. 68artistico, così come le altre tipologie di immobili, ubicati in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa e siano locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, il relativo reddito, determinato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 37 del TUIR, è ulteriormente ridotto del 30 per cento in applicazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998.

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ALLEGATO 4

5-08350 Fugatti e Vanalli: Differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al question time in esame si fa presente quanto segue.
  Il Dipartimento delle Finanze, preliminarmente, osserva che non è possibile dar esito alla richiesta di differimento dell'istituzione del nuovo tributo. Infatti l'istituzione del TARES, nonché della relativa maggiorazione deve essere necessariamente realizzata, in quanto rientra nell'ambito di una manovra di finanza pubblica più vasta e complessa, che prevede contestualmente la riduzione a decorrere dall'anno 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, nella misura del gettito della maggiorazione standard del nuovo tributo, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  Per quanto riguarda l'emanazione del regolamento di cui al comma 12 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, la disposizione citata statuisce che «si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158».
  Pertanto, l'impianto normativo del TARES è costruito in modo da assicurare comunque l'istituzione e l'operatività del nuovo tributo, così come è già accaduto per la TIA2 per la quale la mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha certo pregiudicato la possibilità di istituire in via facoltativa la TIA2.
  La problematica esposta dall'interrogante è, quindi, suscettibile di essere risolta anche applicando il regolamento in vigore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che tiene conto nella parte concernente le utenze domestiche proprio dei componenti il nucleo familiare.
  Altro problema è, invece, quello della difficoltà riscontrata dai comuni che a tutt'oggi non hanno ancora predisposto gli strumenti (piano finanziario e regolamento comunale) per l'applicazione del nuovo tributo e che non può essere superata né dall'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 12 dell'articolo 14 in commento, né tantomeno mediante il differimento del termine di entrata in vigore della TARES, per le argomentazioni appena svolte.
  In disparte, il Dipartimento evidenzia che il termine del 31 ottobre 2012 per l'emanazione del nuovo regolamento con il quale devono essere stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti ha carattere meramente ordinatorio.
  Infine, per quanto riguarda la riscossione della maggiorazione di cui al comma 13 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il Dipartimento ricorda che il comma 29 dello stesso articolo 14 dispone che «I comuni che hanno realizzato Pag. 70sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo». Il successivo comma 31 stabilisce che, in tali casi, l'applicazione e la riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La citata maggiorazione è riscossa, invece, direttamente dal comune, a norma del comma 32 dell'articolo in questione.
  Il Dipartimento, inoltre, osserva che la distinta modalità di riscossione nell'ipotesi dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui al citato comma 29, trova il suo fondamento nella circostanza che detta tariffa ha natura corrispettiva, mentre la maggiorazione ha natura tributaria.
  Tuttavia, considerate le difficoltà che potrebbero insorgere a carico dei comuni e dei contribuenti, come già riferito in occasione dello svolgimento del question time n. 5-08140 del 24 ottobre 2012 di analogo contenuto, si potrebbe valutare l'opportunità di evitare lo sdoppiamento delle modalità di riscossione in parola, prevedendo, ad esempio, che la maggiorazione suddetta sia riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale è obbligato, contestualmente a riversarla al comune destinatario del gettito.