CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 aprile 2012
645.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE (Atto n. 449).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 449, concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE;
   ricordato che il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione delle suddette direttiva (rispettivamente procedura 2011/1072 e procedura 2011/1077), che il presente Schema è volto a recepire;
   evidenziato che esso non reca, invece, alcun riferimento alla direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 – che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
   premesso che lo schema di decreto legislativo introduce nell'ordinamento interno la disciplina di derivazione comunitaria finalizzata a dettare regole comuni per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, consentendo procedure flessibili e coerenti con una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;
   rilevato che l'eliminazione dalle normative dei singoli Stati membri delle disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere la concorrenza del mercato interno consente maggiore innovazione, cooperazione industriale e competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea;
   preso atto che il legislatore delegato ha inteso recepire le disposizioni comunitarie esclusivamente operando una integrazione della normativa esistente, in ossequio al principio di delega che imponeva di agire nel rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990;
   sottolineato che le nuove procedure semplificate riguardano i soli trasferimenti intracomunitari e che, anche per essi, continuano ad operare forme di controllo ex ante, in sede di rilascio delle certificazioni e delle licenze, nonché controlli ex post principalmente basati su attività ispettive delle amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità doganali e quelle preposte ai controlli finanziari, assicurando così la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni;
   preso atto che, in ossequio alla direttiva comunitaria, si individua l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri adempimenti previsti dalla normativa Pag. 8del 1990, in capo all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), già istituita presso il Ministero degli affari esteri;
   ritenuto comunque che lo schema in esame evidenzia esigenze di coordinamento tra le amministrazioni interessate, ad esempio, con riguardo ai profili connessi all'iscrizione delle imprese al registro nazionale – istituito presso il Ministero della difesa – e la relativa certificazione, che invece spetta all'UAMA e che tale esigenza andrà soddisfatta in sede di adozione della normativa attuativa, da definire di concerto tra i dicasteri degli Esteri e della Difesa;
   segnalato che, ai sensi del nuovo articolo 10-sexies della citata legge n. 185, l'elenco delle imprese nazionali certificate dovrà essere comunicato alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri, mentre non viene espressamente sancito anche l'obbligo di portarlo a conoscenza del Parlamento nazionale, eventualmente in modo contestuale alla relazione di cui all'articolo 5 della medesima legge;
   valutato il quadro sanzionatorio delineato dal nuovo articolo 25-bis della legge n. 185 come non pienamente adeguato a realizzare effetti di deterrenza anche per imprese di medie e grandi dimensioni e dunque suscettibile di inasprimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   si proceda, con il decreto legislativo in esame, a recepire anche i contenuti della citata direttiva 2012/10/UE, di modifica dell'elenco di prodotti della difesa, in ossequio ai principi enunciati dall'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che stabilisce che nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento di una direttiva comunitaria si tiene conto delle modificazioni ad essa apportate fino al momento di esercizio della delega e che le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo;
   si precisi, inoltre, che la disciplina attuativa della legge n. 185 del 1990, da aggiornare alla luce delle modifiche della normativa primaria, sia adottata – previa comunicazione alle Commissioni competenti – con lo strumento del decreto interministeriale da parte dei dicasteri degli Esteri e della Difesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche allo scopo di coordinare le attività concernenti la tenuta del registro delle imprese e la relativa certificazione delle imprese medesime;
   si preveda altresì l'obbligo governativo di riferire, presso le competenti Commissioni entro trenta giorni dalla sua trasmissione al Parlamento, sulla relazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, migliorandone la completezza e la comprensibilità;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) dovrebbe valutarsi l'opportunità, in sede di recepimento del contenuto dell'articolo 10 della citata direttiva 2009/43/CE nell'ambito dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990, e segnatamente nel nuovo comma 5-ter, di prevedere che – nei casi in cui si richiede l'autorizzazione ad esportare in paesi terzi prodotti della difesa che sono stati trasferiti dall'Italia verso altri stati dell'Unione europea – sia resa la necessaria informazione e sia sempre acquisito il consenso dello Stato d'origine;
   b) sia valutata l'opportunità di esplicitare, in sede di emanazione della normativa di attuazione, che l'elenco delle imprese nazionali certificate dovrà essere comunicato anche al Parlamento, eventualmente in modo contestuale alla relazione di cui all'articolo 5 della medesima legge;
   c) sia valutata l'esigenza, in sede di emanazione della normativa di attuazione, Pag. 9di correlare il quadro sanzionatorio amministrativo, di cui al nuovo articolo 25-bis, a quello rafforzato previsto dalla legge n. 185 del 1990, prevedendo l'adeguamento dell'articolazione organizzativa dell'Autorità nazionale, con particolare riferimento alle nuove attività di ispezione, controlli e irrogazione di sanzioni, al fine di realizzare concreti effetti di deterrenza;
   d) sia valutata l'esigenza di chiarire, in sede di emanazione della normativa di attuazione, i profili di coincidenza tra la categorie dei «prodotti per la difesa», di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a) e quella di materiali d'armamento» cui il medesimo articolo si riferisce alla lettera b), ove si precisa che in tale nozione «sono compresi i prodotti della difesa».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE (Atto n. 449).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO DI STANISLAO

  Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 449, recante modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE;
   premesso che:
    la citata direttiva è stata successivamente modificata, limitatamente all'elenco dei prodotti della difesa, con la direttiva n. 80 del 2010, indicante il 30 giugno 2011 come termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adottare la normativa di recepimento, che dovrà trovare applicazione a decorrere dal 30 giugno 2012;
    nel mese di settembre 2010, proprio in relazione alla necessità di recepire la direttiva 2009/43/CE, era stato presentato dal precedente Governo un apposito disegno di legge (A.S. 2404), contenente un'ampia delega che di fatto prevedeva l'integrale sostituzione della legge n. 185 del 1990 che ancora disciplina la materia, con lo scopo di operare un complessivo riordino della materia, ritenuto necessario per adeguare la normativa interna alle mutate esigenze del comparto difesa e sicurezza e per rafforzare i controlli con nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa;
    l'iter di tale disegno di legge non è più proseguito e con apposito emendamento al disegno di legge comunitaria per il 2010, la citata delega è stata poi ricondotta al solo recepimento della direttiva;
    essendo scaduti i termini fissati dalle citate direttive, la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione delle stesse;
    il 17 aprile 2012 è scaduto anche il termine per l'esercizio della delega, ma per effetto della presentazione dello schema alle Camere, il termine si intende prorogato di ulteriori 90 giorni;
    nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 è stata pubblicata un ulteriore direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012, che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
    l'attuale normativa che disciplina la materia, ovvero la legge n. 185 del 1990, non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti di materiali per la difesa in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea e quindi è senza dubbio necessario novellarla e allinearla agli standard europei, Pag. 11nella direzione di un recepimento delle disposizioni comunitarie, anche in considerazione del forte aumento, in seno all'Unione europea, dell'interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari e a un notevole aumento dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa;
    il decreto legislativo in esame rischia tuttavia di snaturare completamente i principi su cui si basa la legge n. 185 del 1990 sottraendone le valutazioni sia alla Commissione sia al Parlamento;
    il provvedimento così come concepito intende accelerare la presenza dell'industria bellica all'interno dei ministeri della Difesa e degli Esteri con il rischio di condizionarne le scelte o addirittura diventarne l'organo decisorio, a fronte dei pochi controlli, della poca trasparenza e delle poche restrizioni previsti nel testo;
    forte è il rischio che vengano semplificati i controlli sui trasferimenti di armi che potrebbero finire a Paesi sotto embargo o in stato di conflitto o, peggio ancora, che attraverso trasferimenti all'interno dell'Unione europea si possano far giungere, attraverso le cosiddette «triangolazioni», armi verso destinatari indesiderati come i gruppi terroristici o verso Paesi che si sono macchiati di gravi violazioni in materia di diritti umani;
    come evidenziato nel corso della sua audizione del 17 aprile scorso presso le Commissioni riunite III e IV, il vicepresidente dello IAI, generale Camporini, tra le altre, ha segnalato negativamente la duplicazione delle procedure (nonché dei relativi costi) relative alla registrazione e certificazione delle imprese (tra il Segretariato generale della difesa e l'UAMA, organo del Ministero degli esteri) che ne scaturirebbe dal testo in esame, «in contrasto con la dichiarata volontà di semplificazione»;
    da un rapporto del 2011 è emerso che l’export di armi leggere prodotte in Italia ad uso civile ha registrato un ulteriore incremento nelle vendite nel biennio 2009-2010: oltre un miliardo di euro con un rilevante aumento di circa il 10 per cento rispetto al biennio precedente. In particolare tra il 2009 e il 2010 la crescita si attesta a circa il 17 per cento. Le esportazioni sono per la maggior parte dirette verso gli Stati Unito o paesi dell'Unione europea, ma l’export verso l'Asia passa da 28 milioni di euro nel biennio 2007-2008 ad oltre 142 milioni nel biennio successivo. Emerge, altresì, l'esportazione verso Paesi sottoposti a embarghi internazionali sulle forniture di armi (Cina, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Armenia e Azerbaijan) e verso Paesi in cui sono in atto conflitti e in cui si riscontrano gravi violazioni dei diritti umani (la Federazione Russa, la Thailandia, le Filippine, il Pakistan, l'India, l'Afghanistan, la Colombia, Israele, Congo, Kenia, Filippine ecc.). L'Italia ha esportato armi da fuoco in tutta i Paesi nordafricani interessati quest'anno dalla «primavera araba»: l'Egitto, la Tunisia e, in particolare, la Libia che ha ricevuto oltre 8,4 milioni di euro, totalmente rappresentate da pistole e carabine Beretta e fucili Benelli finite nelle mani del settore di Pubblica Sicurezza del Comitato Popolare Generale (l'istituzione di governo libica), col grave rischio che possano essere state utilizzate per la repressione in atto negli ultimi mesi. Sono state fornite armi, proiettili ed equipaggiamento militare e di polizia usati per uccidere, ferire e imprigionare arbitrariamente migliaia di manifestanti pacifici in Paesi come la Libia, la Tunisia e l'Egitto e tuttora utilizzati dalle forze di sicurezza in Yemen. Lo Yemen ha importato dall'Italia una cifra pari a 487.119 euro di armi e oggi versa in una situazione di conflitto che ha provocato centinaia di morti; la dura repressione del governo, nei confronti delle manifestazioni popolari verificatesi a sud del Paese, ha causato molte vittime tra manifestanti e civili. Destano gravi dubbi, per la possibilità che siano usate per compiere violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, le esportazioni di armi Pag. 12nell'Africa Sub-Sahariana: in Congo (Brazaville), Kenya e verso la Repubblica Democratica del Congo verso cui sono state esportate munizioni per un valore di 81.152 euro malgrado l'embargo dell'Unione Europea e dell'Onu in vigore dal 1993; nel conflitto tra le vittime si annoverano numerosi civili e gli attacchi indiscriminati da parte di tutte le forze in campo, anche verso la popolazione civile, stanno creando un popolo di sfollati e rifugiati. La Cina, tra il 2009 e il 2010 ha acquistato dall'Italia armi civili, munizioni ed esplosivi per un valore di oltre 3 milioni, in violazione dell'embargo, imposto dal Consiglio Europeo nel 1989 in seguito ai fatti di Piazza Tienanmen, che mira proprio a tutelare i diritti umani. L'Honduras è stato teatro di un conflitto interno durante il 2009 e nella regione dell'Agu`an è stato imposto uno schieramento militare permanente a causa delle manifestazioni dei contadini contro aziende agricole private che spesso sono sfociate in episodi di violenza. L'Italia ha esportato verso quest'ultimo paese più di 600 mila euro di materiali totalmente rappresentati da pistole, fucili e loro parti ed accessori. Il problema della tracciabilità, inoltre, impedisce agli istituti di ricerca e al Parlamento di sapere chi siano i destinatari finali, di conseguenza queste armi possono facilmente finire nelle mani di gruppi armati e di terroristi semplicemente attraverso l'intermediazione di società di comodo. È evidente, pertanto, che le società esportatrici dovrebbero comunicare i dati al Parlamento, aumentare la quantità di informazioni così da consentire di ricostruire la catena dal produttore all'utilizzatore finale, inviare le informazioni al registro dell'Unione europea. Ogni anno, in tutto il mondo, persone comuni sono uccise, ferite, stuprate e costrette a lasciare le loro case a causa di un commercio mondiale delle armi privo di regole. Un utilizzo delle armi, dunque, illegale e illegittimo favorisce molte forme di violenza e alimenta i conflitti, ponendo sotto minaccia lo sviluppo sociale ed economico. Il prossimo luglio sarà discusso presso le Nazioni Unite un trattato internazionale sul commercio delle armi e, in tale occasione i rappresentanti diplomatici di circa 200 Paesi cercheranno di negoziare un trattato in materia di commercio delle armi convenzionali;
    il 31 marzo scorso è scaduto il termine per la presentazione, da parte del Governo, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222);
    in Italia necessitano di maggiori controlli e trasparenza il settore difesa e sicurezza, in particolar modo l’export militare, il rapporto industrie-banche, nonché il commercio di armi;
    occorre favorire la costituzione di un più efficiente mercato dei prodotti per la difesa e favorire l'interscambio di componenti e di materiali fra le imprese europee,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   siano avviati maggiori controlli con adeguatezza e puntualità monitorando costantemente l'attività sulle esportazioni e sul commercio di armi ad uso militare e non, considerando le armi comuni da sparo alla stregua delle armi leggere ad uso militare alla luce dell'ormai accertata pericolosità della loro presenza soprattutto nei numerosi scenari di conflitto;
   siano mantenuti inalterati i principi che regolano l'esportazione di armamenti mantenendo i controlli dello Stato sul regime delle autorizzazioni;Pag. 13
   siano avviati maggiori e mirati controlli sulle banche e gruppi finanziari che investono nella produzione e nel commercio di armi;
   siano migliorati e illustrati, oltre che depositati, i contenuti della citata Relazione al Parlamento, al fine di una maggiore e necessaria trasparenza e di un dibattito ampio ed un confronto costruttivo nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento;
   sia valutata con attenzione la compatibilità delle esportazioni con il dettato della legge n. 185 del 1990 secondo la quale l'esportazione di armamenti deve essere conforme alla politica estera e di difesa dell'Italia.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE (Atto n. 449).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

  Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 449, concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE;
   ricordato che il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione delle suddette direttiva (rispettivamente procedura 2011/1072 e procedura 2011/1077), che il presente Schema è volto a recepire;
   evidenziato che esso non reca, invece, alcun riferimento alla direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 – che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
   premesso che lo schema di decreto legislativo introduce nell'ordinamento interno la disciplina di derivazione comunitaria finalizzata a dettare regole comuni per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, consentendo procedure flessibili e coerenti con una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;
   rilevato che l'eliminazione dalle normative dei singoli Stati membri delle disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere la concorrenza del mercato interno consente maggiore innovazione, cooperazione industriale e competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea;
   preso atto che il legislatore delegato ha inteso recepire le disposizioni comunitarie esclusivamente operando una integrazione della normativa esistente, in ossequio al principio di delega che imponeva di agire nel rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990;
   sottolineato che le nuove procedure semplificate riguardano i soli trasferimenti intracomunitari e che, anche per essi, continuano ad operare forme di controllo ex ante, in sede di rilascio delle certificazioni e delle licenze, nonché controlli ex post principalmente basati su attività ispettive delle amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità doganali e quelle preposte ai controlli finanziari, assicurando così la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni;
   preso atto che, in ossequio alla direttiva comunitaria, si individua l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri adempimenti previsti dalla normativa Pag. 15del 1990, in capo all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), già istituita presso il Ministero degli affari esteri;
   ritenuto comunque che lo schema in esame evidenzia esigenze di coordinamento tra le amministrazioni interessate, ad esempio, con riguardo ai profili connessi all'iscrizione delle imprese al registro nazionale – istituito presso il Ministero della difesa – e la relativa certificazione, che invece spetta all'UAMA e che tale esigenza andrà soddisfatta in sede di adozione della normativa attuativa, da definire di concerto tra i dicasteri degli Esteri e della Difesa;
   segnalato che, ai sensi del nuovo articolo 10-sexies della citata legge n. 185, l'elenco delle imprese nazionali certificate dovrà essere comunicato alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri, mentre non viene espressamente sancito anche l'obbligo di portarlo a conoscenza del Parlamento nazionale, eventualmente in modo contestuale alla relazione di cui all'articolo 5 della medesima legge;
   valutato il quadro sanzionatorio delineato dal nuovo articolo 25-bis della legge n. 185 come non pienamente adeguato a realizzare effetti di deterrenza anche per imprese di medie e grandi dimensioni e dunque suscettibile di inasprimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   si proceda, con il decreto legislativo in esame, a recepire anche i contenuti della citata direttiva 2012/10/UE, di modifica dell'elenco di prodotti della difesa, in ossequio ai principi enunciati dall'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che stabilisce che nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento di una direttiva comunitaria si tiene conto delle modificazioni ad essa apportate fino al momento di esercizio della delega e che le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo;
   si precisi, inoltre, che la disciplina attuativa della legge n. 185 del 1990, da aggiornare alla luce delle modifiche della normativa primaria, sia adottata – previa comunicazione alle Commissioni competenti – con lo strumento del decreto interministeriale da parte dei dicasteri degli Esteri e della Difesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche allo scopo di coordinare le attività concernenti la tenuta del registro delle imprese e la relativa certificazione delle imprese medesime;
   si preveda altresì l'obbligo governativo di riferire, presso le competenti Commissioni entro trenta giorni dalla sua trasmissione al Parlamento, sulla relazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, migliorandone la completezza e la comprensibilità;
   in sede di recepimento del contenuto dell'articolo 10 della citata direttiva 2009/43/CE nell'ambito dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990, e segnatamente nel nuovo comma 5-ter, si valuti l'esigenza di prevedere che – nei casi in cui si richiede l'autorizzazione ad esportare in paesi terzi prodotti della difesa che sono stati trasferiti dall'Italia verso altri stati dell'Unione europea – sia resa la necessaria informazione e sia sempre acquisito il consenso dello Stato d'origine;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) sia valutata l'opportunità di esplicitare, in sede di emanazione della normativa di attuazione, che l'elenco delle imprese nazionali certificate dovrà essere comunicato anche al Parlamento, eventualmente in modo contestuale alla relazione di cui all'articolo 5 della medesima legge;
   b) sia valutata l'esigenza, in sede di emanazione della normativa di attuazione, Pag. 16di correlare il quadro sanzionatorio amministrativo, di cui al nuovo articolo 25-bis, a quello rafforzato previsto dalla legge n. 185 del 1990, prevedendo l'adeguamento dell'articolazione organizzativa dell'Autorità nazionale, con particolare riferimento alle nuove attività di ispezione, controlli e irrogazione di sanzioni, al fine di realizzare concreti effetti di deterrenza;
   c) sia valutata l'esigenza di chiarire, in sede di emanazione della normativa di attuazione, i profili di coincidenza tra la categorie dei «prodotti per la difesa», di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a) e quella di materiali d'armamento» cui il medesimo articolo si riferisce alla lettera b), ove si precisa che in tale nozione «sono compresi i prodotti della difesa».