CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08138 Ventucci: Valorizzazione del complesso demaniale delle terme militari di Acqui Terme.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, chiede al Governo di intraprendere opportune iniziative per l'utilizzazione e la valorizzazione dello stabilimento balneo-termale militare sito in Acqui Terme.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Il complesso immobiliare, esteso su una superficie fondiaria di circa 5.000 metri quadri e composto da vari corpi di fabbrica, di cui il principale a destinazione ricettiva e gli altri adibiti a locali tecnici e per terapia – è stato dismesso dal Ministero della Difesa il 28 giugno 2007.
  L'Agenzia del demanio ha, quindi, provveduto alla tutela del bene nello svolgimento dei compiti di vigilanza demaniale attribuiti dalla legge, procedendo anche a denunce per i danneggiamenti e i furti perpetrati e proseguendo nelle attività già iniziate dal Ministero della difesa di monitoraggio e pompaggio degli idrocarburi che inquinano il sito.
  La competente Filiale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia ha riferito che l'immobile in parola era stato inserito, in data 28 maggio 2009, in un'operazione di permuta tra lo Stato e la regione Piemonte che avrebbe dovuto concludersi tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. Tale operazione immobiliare, che tra l'altro prevedeva la bonifica definitiva del sito a fronte di un rilevante investimento da parte della Regione, non è stata definita a seguito di nuove politiche regionali di gestione del portafoglio immobiliare.
  Successivamente, intervenuto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, il complesso è stato inserito nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili suscettibili di attribuzione in proprietà agli enti territoriali.
  Attualmente, ai fini di una migliore valorizzazione dello stabilimento e in assenza dei decreti attuativi del federalismo demaniale, l'Agenzia del demanio fa presente che sono allo studio altre ipotesi di dismissione e valorizzazione del complesso in argomento, da attuarsi con gli strumenti che la legge consente, tenendo conto dalle destinazioni urbanistiche ed edilizie che verranno concesse dai competenti organi locali.
  L'Agenzia segnala inoltre, che sono programmati interventi edilizi volti a rafforzare le chiusure del complesso in argomento per prevenire accessi abusivi nonché alla manutenzione conservativa dell'immobile.
  Infine, il Ministero per i beni e le attività culturali riferisce che, secondo notizie ricevute dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, il compendio dello stabilimento termale militare di Acqui Terme è stato sottoposto, nel giugno del 2007, al procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e paesaggistici – approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – con esito negativo.
  L'immobile non risulta pertanto attualmente soggetto alle disposizioni di tutela, e di valorizzazione, previste dal predetto Codice.

Pag. 144

ALLEGATO 2

5-08139 Lo Monte e Zeller: Regime dei rimborsi IVA per prestazioni pubblicitarie eseguite nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole Zeller ha chiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, con particolare riferimento alle «prestazioni pubblicitarie».
  In particolare l'Onorevole interrogante espone il caso concernente il rimborso dell'Iva assolta in Italia per gli acquisti di beni e servizi utilizzati per la realizzazione di un evento pubblicitario, da parte di una società non residente stabilita in altro Stato membro dell'Unione europea.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che, anteriormente al 1° gennaio 2010, allorquando è entrato in vigore l'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, rilevavano nel territorio dello Stato e, pertanto, erano assoggettati ad Iva in Italia, i servizi cosiddetti generici acquistati da un soggetto passivo non residente in quanto effettuati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (cfr. articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 pre-vigente). Relativamente a tali servizi, pertanto, l'iva assolta in Italia per le prestazioni di servizi, ivi territorialmente rilevanti, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Diversamente considerato, ove il soggetto non residente – organizzatore dell'evento – avesse acquistato da soggetto passivo stabilito in Italia, servizi riconducibili ad una prestazione pubblicitaria, gli stessi non sarebbero stati rilevanti, ai fini Iva, nel territorio dello Stato. Per tali prestazioni, infatti, sia nella disciplina Iva pre-vigente che in quella attualmente in vigore, torna applicabile il criterio della «tassazione» nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
  Ciò posto, si osserva che gli elementi forniti dall'Onorevole interrogante non consentono di qualificare esattamente le prestazioni di servizi acquistate in Italia dalla società non residente – organizzatrice dell'evento. Resta, pertanto, da verificare se i servizi per i per i quali è chiesto il rimborso, fossero territorialmente rilevanti in Italia in base alla disciplina vigente nel 2009.
  Inoltre, l'Agenzia sottolinea che non è possibile stabilire se i servizi acquistati siano stati utilizzati per effettuare operazioni attive consistenti in prestazioni pubblicitarie ovvero in prestazioni relative a fiere ed esposizioni.
  In quest'ultimo caso, la società organizzatrice dell'evento (realizzatosi nel 2009) avrebbe dovuto assoggettare ad Iva, in Italia (paese di materiale esecuzione) la prestazione fornita alla società committente non residente ed adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.
  In relazione alla questione posta dall'Onorevole interrogante, pertanto, la spettanza o meno del rimborso dovrà essere valutata dagli Uffici competenti sulla base degli elementi che in concreto connotano la fattispecie.

Pag. 145

ALLEGATO 3

5-08140 Causi: Problematiche relative all'affidamento dei servizi di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano alcune criticità nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.
  L'articolo 14 del citato decreto legge istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARES), al quale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  Il comma 29 dello stesso articolo 14 prevede che: «comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.»
  Il successivo comma 31 stabilisce che, in tali casi, l'applicazione e la riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La citata maggiorazione è riscossa, invece, direttamente dal comune, a norma del comma 32 dell'articolo in questione.
  Il Dipartimento sottolinea che la distinta modalità di riscossione nell'ipotesi dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui al citato comma 29, trova il suo fondamento nella circostanza che detta tariffa ha «natura corrispettiva», mentre la maggiorazione ha «natura tributaria». Il comune può, comunque, esternalizzare la riscossione della maggiorazione in questione, nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  Il Dipartimento, infine, fa presente che, le criticità evidenziate dagli interroganti in ordine alla riscossione del tributo in argomento, potrebbero essere superate prevedendo che la maggiorazione suddetta venga riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale sarebbe obbligato, contestualmente, a riversarla al comune destinatario del gettito. Ovviamente, una soluzione del genere necessiterebbe di opportuni approfondimenti e confronti tecnici.

Pag. 146

ALLEGATO 4

5-08141 Barbato: Iniziative per la riduzione della pressione fiscale ed effetti sul PIL delle manovre finanziarie adottate a partire dallo scorso anno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in oggetto, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.
  Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i successivi provvedimenti emanati nel corso del 2012, il Governo Monti ha varato misure coerenti con l'indicazione della Commissione Europea di spostare gradualmente il carico fiscale dalle imposte più distorsive sul lavoro e sulle imprese.
  In questo contesto si inseriscono gli interventi del citato decreto n. 201 del 2011 e, in particolare:
   1. l'introduzione dell'imposta Municipale Unica (IMU), che ha ampliato la base imponibile attraverso la rivalutazione dei coefficienti e ha eliminato l'esenzione della prima casa;
   2. l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), che ha ridotto il carico fiscale sulle imprese e ha ripristinato le condizioni di neutralità nelle scelte di investimento delle imprese;
   3. la riduzione del cuneo IRAP;
   4. l'incremento delle accise;
   5. l'incremento della tassazione sui consumi, che nel 2010 risultava pari al 15 per cento in Italia, più bassa rispetto alla media EA-I7 (pari al 18 per cento).
  In particolare, il secondo comma dell'articolo 12 del disegno di legge di stabilità per il 2013, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di martedì 9 ottobre 2012, modificando l'articolo 11, comma 1, del TUIR, prevede la riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF corrispondenti ai primi due scaglioni di reddito a partire dal periodo di imposta 2013 (si passerà infatti rispettivamente al 22 per cento per il primo scaglione di reddito e al 26 per cento per il secondo).
  Inoltre, il comma 1 del medesimo articolo 12 del disegno di legge di stabilità 2013, è intervenuto sull'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni, in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, tale norma prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aumento delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, previsto, a legislazione vigente, a decorrere dal 1o luglio 2013.
  Che una manovra di consolidamento della finanza pubblica con corposi aumenti di entrate e tagli di spese comporti effetti deflattivi non è certo un mistero né una sorpresa.
  Agli effetti delle necessarie misure di bilancio nazionale si sommano gli effetti di una congiuntura internazionale non brillante.
  Riguardo allo specifico, i potenziali effetti delle misure contenute nella legge di stabilità vanno valutati in riferimento alla legislazione vigente.
  A legislazione vigente, come è noto, le aliquote IVA dovrebbero aumentare di due punti a partire dal luglio dell'anno prossimo.
  Avere limitato l'incremento dell'IVA ad un solo punto percentuale ed aver ridotto di un punto percentuale le due aliquote IRPEF più basse, ha l'inequivocabile segno di ridurre rispetto alla legislazione vigente gli effetti deflattivi della manovra fiscale per il 2013.

Pag. 147

ALLEGATO 5

5-08180 Fugatti: Riapertura dei termini per la definizione delle liti tributarie pendenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'articolo 39, commi 9 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il nuovo strumento del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro, nonché la possibilità di definire le liti fiscali di importo non superiore a 20.000 euro, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, chiede al Governo la riapertura dei termini per beneficiare di questa definizione agevolata.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, per effetto delle modifiche apportate con l'articolo 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 39, comma 12, del citato decreto legge n. 98 del 2011, l'ambito delle liti definibili è già stato ampliato, ricomprendendovi anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale (di seguito, CTP), notificati nel periodo 2 maggio-31 dicembre 2011, a parità delle altre condizioni già richieste dall'articolo 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011.
  In particolare, alla data del 31 dicembre 2011 doveva essere già stato proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado, non essendo suscettibili di definizione le cosiddette «liti potenziali», ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non era stato presentato alla predetta data, anche in pendenza dei termini di impugnazione di un atto notificato.
  Risultano, inoltre, comunque escluse le controversie interessate da giudicato ovvero concluse con una decisione che risulti definitiva alla data del 27 febbraio 2012, giorno antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 14 del 2012.
  Si segnala, tuttavia, che l'eventuale estensione della definizione andrebbe a complicare gli adempimenti processuali, comportando in particolare anche la riapertura successiva di termini processuali e sostanziali già scaduti, trovandoci in data successiva a quella del 30 giugno 2012 in cui è venuta a cessare la sospensione delle liti e dei termini processuali.
  In merito a quanto ipotizzato dall'interrogante, secondo cui la proposta riapertura dei termini della definizione garantirebbe una esatta continuità temporale nell'applicazione delle relative disposizioni, l'Agenzia delle entrate rappresenta che la definizione delle liti «minori» è finalizzata ad una chiusura agevolata delle liti già instaurate, mentre l'istituto della mediazione mira a prevenire l'instaurazione di nuove controversie, «avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa».
  I due istituti, dunque, hanno finalità diverse.
  Si fa presente, infine, che la richiesta della riapertura dei termini in argomento non assicurerebbe la auspicata continuità tra i due istituti atteso che la mediazione si applica agli atti notificati dal 1° aprile 2012 mentre la chiusura delle liti pendenti si applicherebbe alle liti pendenti alla data del 31 marzo 2012.