CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dell'Accordo oggetto del provvedimento in esame, evidenziando come esso sia finalizzato a rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.
  Osserva, quindi, che una volta ratificato, l'atto sostituirà il precedente Accordo quadro sul commercio e la cooperazione, in vigore dal 2001, fornendo una cornice giuridica più ampia e articolata al complesso delle relazioni bilaterali, che negli ultimi anni ha visto un consolidamento dei legami commerciali.
  Oltre che a porre le basi per l'approfondimento del dialogo in numerosi settori di mutuo interesse, l'Accordo prevede anche un'ampia sezione dedicata al dialogo politico, comprensiva di disposizioni su temi di rilevanza globale non presenti o non sufficientemente coperti dal precedente Accordo, quali giustizia, energia, cambiamenti climatici, migrazioni, lotta al terrorismo e al crimine organizzato.
  Con riguardo ai contenuti dell'Accordo, di ben 53 articoli, richiama in particolare Pag. 134il Titolo I (articoli 1 e 2), che enuncia i valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, quali la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite.
  Di specifico interesse della Commissione difesa è, invece, il contenuto recato dagli articoli 4 e 5 del Titolo II (articoli 3-7), concernente il dialogo politico e la cooperazione.
  In particolare, l'articolo 4 sancisce la cooperazione tra le parti nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 5, invece, impegna le parti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
  Soffermando l'attenzione sull'articolo 4, evidenzia che tale norma prende le mosse dal riconoscimento che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (statali o non), costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la proliferazione di tali armi e dei relativi vettori sia mediante l'adozione di misure per la firma e la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi e per la loro piena attuazione, sia mediante l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati.
  In conclusione, poiché ritiene che l'Accordo in esame sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Augusto DI STANISLAO (IdV) nel concordare con le valutazioni del presidente, invita a valutare l'opportunità che, in futuro possa essere attribuito l'incarico di relatore su provvedimenti di analogo tenore anche a esponenti dell'opposizione.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, prende atto della richiesta dell'onorevole Di Stanislao che condivide. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole, che illustra.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.
Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IV Commissione, nella riunione del 15 maggio scorso, ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a trasmettere i rilievi di propria competenza alla I Commissione.Pag. 135
  Avverte, quindi, che sull'atto in oggetto la Commissione Affari costituzionali dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 giugno 2012.

  Pier Fausto RECCHIA (PD), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame, sul quale la Commissione difesa è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla I Commissione affari costituzionali, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.
  Il provvedimento è volto, in particolare, a dare attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, laddove, impone alle pubbliche amministrazioni, da un lato, di ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento e, dall'altro, di ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico. Ricorda che si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, anche il Ministero della difesa.
  Con lo schema di regolamento in esame, dunque, si provvede: alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale; alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa e, infine, alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa (benché tale misura non sia strettamente connessa all'adempimento dei citati obblighi di legge).
  Come precisato dal Governo nell'allegato documento sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sul piano quantitativo, l'obiettivo perseguito dallo schema di regolamento in esame è quello di determinare una riduzione del dieci per cento delle posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti posizioni organiche, nonché la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva per i posti in organico del personale civile non dirigenziale del dicastero.
  In termini numerici tale obiettivo si realizza attraverso una riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale.
  Con riferimento alla riduzione della spesa annua, la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta a regime un risparmio di euro oltre 1.150.000 euro.
  Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, il conseguimento della riduzione della spesa del dieci per cento per i posti in organico di tale personale si ottiene attraverso la riduzione di 1.636 posti nell'ambito dell'Area 3 (che, da un organico di partenza di 5.266 unità scende a 3.630 unità) e di 1.385 posti nell'Area 2, che da un organico di partenza di 27.965 unità scende a 26.590. Complessivamente l'organico del personale civile non dirigenziale scende dagli attuali 33.402 posti a 30.381, con una decurtazione di 3.021 posizioni cui consegue una riduzione della spesa annua a regime di oltre 115.850.000 euro.
  Il provvedimento reca, inoltre, ulteriori interventi sul richiamato Testo unico regolamentare non direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal decreto- legge n. 138 del 2011 (e sulle quali è opportuna una riflessione della Commissione anche in considerazione delle disposizioni di legge in base alle quali il provvedimento in esame è stato trasmesso alle Camere per i pareri).
  Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si Pag. 136tratta di interventi che in un primo momento erano stati inseriti nello schema di regolamento correttivo del Testo unico regolamentare e poi, «concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari».
  Nello specifico si tratta delle disposizioni dello schema di regolamento che incidono sulla disciplina regolamentare e sulla composizione del Consiglio centrale (COCER) e dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), sul consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), sull'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate, sulla possibilità per i Capi di stato maggiore di Forza armata di autorizzare il titolare di alloggio ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico) al mantenimento della conduzione dello stesso, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, solamente se in tale luogo non risulti disponibile altro alloggio destinato all'incarico e vi siano particolari esigenze di comando legate all'operatività.
  Per quanto riguarda, invece gli interventi previsti dallo schema di regolamento in esame finalizzati alla riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, l'articolo 1 dello schema di regolamento interviene prevedendo sia la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio, di cui all'attuale articolo 120 del Testo unico e la contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale del comma 1 dell'articolo 106, Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE), sia la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale.
  Ulteriori interventi di riorganizzazione riguardano la riduzione da 10 a 9 delle strutture dirigenziali di livello non generale dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, la riduzione di una unità afferente all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, la riduzione da 26 a 22 del numero delle strutture dirigenziali non generali della direzione generale per il personale militare, la riduzione di tre posizioni dirigenziali non generali (da 20 a 17) nell'ambito della direzione generale per il personale civile, la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali della direzione generale della previdenza militare e della leva dalle 18 esistenti a 10, la riduzione di quattro strutture di livello dirigenziale non generale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali.
  Per quanto riguarda, poi, la disciplina relativa agli Uffici di diretta collaborazione, lo schema di regolamento in esame interviene prevedendo la riduzione, da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, nonché dell'Ufficio legislativo e, infine, l'Ufficio del Consigliere diplomatico; si diminuisce, da dieci a nove, il numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione; si implementa, da 12 a 13, il contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata. Infine, viene soppresso l'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.
  Invita a porre attenzione, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettere dd) ed ee), che novella gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) e la composizione dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).
  Le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame riguardano la riduzione dei componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) da 63 delegati a 60, e la riduzione dei componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) da 240 a 234.Pag. 137
  Infine, sottolinea che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico dell'ordinamento militare che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc).
  Alla luce di quanto evidenziato, osserva che il provvedimento in esame pone alcune questioni che meritano un approfondimento da parte del Governo:
  Innanzitutto, occorre valutare se sia opportuno inserire nello schema di regolamento in esame disposizioni non aventi effetti ordinamentali.
  In secondo luogo, è necessario precisare se le disposizioni riguardanti gli istituti della rappresentanza militare tengono conto delle modifiche introdotte dal decreto legge mille proroghe del 2012 che ha modificato la composizione dei delegati del COCER e dei COIR, fermo restando il numero dei delegati.
  Appare, inoltre, opportuno chiarire quali siano, in tema di sanità militare, gli effetti concreti della disposizione che sposta, nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, anziché nell'ambito dello stato maggiore della difesa, l'apposita struttura di cui si avvale il capo di Stato maggiore della difesa assicurare l'unitarietà delle funzioni sanitarie.
  Sarebbe infine utile un chiarimento in ordine agli effetti – anche di carattere finanziario – legati alla modifica della disciplina sugli alloggi ASI.

  Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che, ai fini di un proficuo dibattito, sarebbe utile sapere dal Governo se le origini dello schema di decreto in esame possano essere rintracciate nel documento conclusivo – mai portato a conoscenza del Parlamento – dei lavori dell'apposita Commissione di studi istituita dal precedente Ministro della difesa. Al riguardo, sollecita il relatore a farsi parte attiva nella richiesta di acquisire gli esiti dei lavori svolti da tale organismo.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Di Stanislao, anche al fine di poter compiere una valutazione di carattere generale sulla coerenza tra la riconfigurazione dello strumento militare e le misure di riorganizzazione del dicastero recate dal provvedimento in esame.
  Nell'auspicare che la Commissione sia messa in condizione di ricevere ogni utile elemento conoscitivo necessario ad un esame approfondito, manifesta un giudizio di tendenziale contrarietà sullo schema di decreto. Infatti, a suo avviso, prima di procedere ad una rimodulazione delle strutture e degli uffici della Difesa, sarebbe stato necessario pervenire alla definizione del nuovo modello di difesa, per ora solo abbozzato nel testo in esame al Senato. Inoltre, una ristrutturazione dell'apparato amministrativo non può essere disgiunto da un'operazione che investa il complesso delle pubbliche amministrazioni, valutando le dimensioni e le diverse configurazioni di ciascuna. Non è possibile invece intervenire in modo indistinto, riducendo posizioni dirigenziali ed apicali in modo percentuale, senza tener conto della consistenza complessiva degli organici e del rapporto tra dirigenti e personale complessivo che, in numerose amministrazioni, è ben più elevato di quello riscontrabile nel comparto della difesa. Sente dunque l'esigenza di riaffermare che i sacrosanti obiettivi di risparmio debbano essere conseguiti con una politica coerente di ridimensionamento delle strutture amministrative, che non deve penalizzare le legittime aspettative di carriera dei dipendenti in modo squilibrato, atteso che non è certo il Ministero della difesa l'apparato statale in cui individuare i maggiori sprechi o risorse sovrabbondanti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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