CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).

BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato);
  premesso che:
   la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;
   occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;
   la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;
   i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;
   appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;
   i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;Pag. 176
   la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di governance economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;
   appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;
   sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;
   gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;
   il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;
   occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;
   l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;
   con specifico riferimento al Fiscal compact, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;
   in particolare, le misure contenute nel Fiscal compact andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;
   larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla governance, approvati l'8 novembre 2011 (cd. six pack), dalle proposte legislative presentate Pag. 177dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. two pack) e dal Patto europlus;
   va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;
   occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del Fiscal compact relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;
   appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunte dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;
   la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della governance economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;
   il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;
   occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del «quartetto» coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli stability bond o quanto meno un fondo europeo di redenzione;
   l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;
   il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;
   il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del Fiscal compact e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;
   dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 178

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).

BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358);
  premesso che:
   la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;
   occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;
   la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;
   i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;
   appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;
   i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;
   la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione Pag. 179in materia di governance economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;
   appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;
   sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;
   gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;
   il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;
   occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;
   l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;
   con specifico riferimento al Fiscal compact, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;
   in particolare, le misure contenute nel Fiscal compact andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;
   larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla governance, approvati l'8 novembre 2011 (cd. six pack), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. two pack) e dal Patto europlus;
   va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si Pag. 180interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;
   occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del Fiscal compact relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;
   appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunte dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;
   la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della governance economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;
   il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;
   occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del «quartetto» coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli stability bond o quanto meno un fondo europeo di redenzione;
   l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;
   il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;
   il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del Fiscal compact e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;
   dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 181

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato).

BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato);
  premesso che:
   la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;
   occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;
   la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;
   i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;
   appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il Fiscal compact – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;
   i Trattati in esame hanno operato significativi trasferimenti di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;
   la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di governance economica andrà Pag. 182operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;
   appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;
   sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;
   gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;
   il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;
   occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;
   l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi Bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;
   con specifico riferimento al Fiscal compact, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;
   in particolare, le misure contenute nel Fiscal compact andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;
   larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla governance, approvati l'8 novembre 2011 (cd. six pack), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. two pack) e dal Patto europlus;
   va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si Pag. 183interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;
   occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del Fiscal compact relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;
   appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunte dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;
   la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della governance economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;
   il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;
   occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del «quartetto» coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli stability bond o quanto meno un fondo europeo di redenzione;
   l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che comprimeranno ulteriormente le sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi, mediante l'emissione in comune di debito;
   il Consiglio europeo di dicembre dovrà inoltre porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo;
   il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del Fiscal compact e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;
   dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita,
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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. recante «Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato»;
   preso atto delle finalità del provvedimento, volto alla promozione della ripresa del sistema produttivo nonché all'incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa, indirizzato in particolare alle donne e agli uomini di età inferiore a 38 anni, anche attraverso misure di sostegno alla genitorialità, con specifico riguardo all'istituto del congedo parentale per le lavoratrici autonome;
   ricordate, in tale ambito, le misure già adottate con la Legge 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che, all'articolo 4, comma 24, lettera a), introduco in via sperimentale per gli anni 2013-2015 l'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, e la possibilità di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;
   segnalata l'opportunità di proseguire in questa direzione, anche alla luce della proposta di direttiva (COM(2008)637) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, come emendata dal Parlamento europeo, che ha introdotto tra l'altro misure volte a estendere il congedo di maternità minimo a 20 settimane, a prevedere durante il congedo di maternità una remunerazione al 100 per cento dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media, a garantire ai padri il diritto a un congedo di paternità remunerato di almeno due settimane, nonché a proibire il licenziamento delle donne dall'inizio della gravidanza fino a almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità;
   richiamati i contenuti della comunicazione della Commissione europea intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)173) nella quale si invita gli Stati membri, tra gli altri, a sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali l'economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   sottolineato infine il rilievo delle raccomandazioni all'Italia approvate dal Consiglio dell'UE il 10 luglio 2012 nell'ambito della procedura del semestre europeo, in cui si invita l'Italia ad assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese e prendere misure per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 185

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 def.) – Proposta di regolamento recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 def.) – Proposta di regolamento recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 def.) – Proposta di regolamento recante «Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 def.) – Proposta di regolamento recante «Misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 def.) – Proposta di regolamento recante «Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 def.) – Proposta di regolamento recante «Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione «La PAC verso il 2020» (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011, costituito dai seguenti atti: proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625); proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626); proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2011)627); proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628); proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629); proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630); proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631);
  premesso che:
   la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;Pag. 186
   per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità;
  tenuto conto:
   degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla XIII Commissione Agricoltura, competente per il merito, tra le quali l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos;
   della nota informativa trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 4-quater della legge n.11 del 2005, nonché degli atti di indirizzo trasmessi dalle assemblee e dai consigli delle regioni di dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sardegna e Veneto ai sensi della medesima legge;
   degli indirizzi stabiliti dal Documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 28 marzo scorso, in esito all'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo Quadro finanziario pluriennale presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010;
   del parere motivato approvato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Commissione politiche dell'Unione europea in merito alla proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, incluso il FEASR(COM(2011)615 def.), con particolare riguardo alle condizionalità macroeconomiche;
   del fatto che l'Italia in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie si è dichiarata favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, come si evince nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011;
  considerato che:
   la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013;
   i negoziati sulle proposte di riforma della Politica agricola comune e su quelle relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 2012-2014 viaggiano in parallelo e che il secondo, dall'esito molto incerto, non sarà concluso prima della primavera del 2013; pertanto solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione;
   gli stanziamenti del bilancio europeo costituiscono pressoché l'unica fonte di finanziamento per le attività e i produttori agricoli, avendo la PAC natura federale e non essendo cofinanziato il primo pilastro a livello nazionale;
   le proposte in esame prospettano, in coerenza con il modello decisionale consolidatosi sin dalla nascita della PAC, un ampio ricorso ad atti delegati ed esecutivi della Commissione per le gestione della politica agricola e la disciplina di questioni tecniche e di dettaglio. Tale assetto appare pienamente giustificato dall'esigenza di una gestione flessibile e di un rapido adeguamento della regolamentazione all'evoluzione dei mercati agricoli europei ed internazionali;
   il ricorso ad atti delegati ed esecutivi può tuttavia pregiudicare i poteri di indirizzo e controllo dei parlamenti nazionali che, in base ai Protocollo n. 1 e n. 2 allegati al Trattato di Lisbona, ricevono documenti ed informazioni sui soli progetti legislativi;
   rilevata, infine, l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale approvato dalla Commissione Pag. 187di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché al Comitato delle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere in considerazioni i seguenti aspetti:
    a) appare in primo luogo inopportuna una ulteriore riduzione delle risorse, proposta dalla Commissione al fine di migliorare i saldi netti degli Stati membri; peraltro, ferma restando la necessità di tenere conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, appare indispensabile nell'ambito del negoziato sul prossimo quadro finanziario ribadire l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita, quali l'agricoltura;
    b) relativamente al criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti, il riferimento alla superficie agricola nazionale deve tenere conto di fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, invece, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;
    c) la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili;
    d) relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale, analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno;
    e) con specifico riferimento al Fondo per lo sviluppo rurale, va ribadita la contrarietà alle condizionalità macroecononomiche, previste dall'articolo 21 della proposta di regolamento generale sui fondi strutturali ((COM(2011)615 def.), che subordinerebbero l'erogazione degli stanziamenti del fondo a parametri economici e di finanza pubblica estranei alle finalità dello sviluppo rurale;
    f) si rileva l'esigenza che l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati rappresenti un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, appare necessario che le Istituzioni dell'UE assicurino la massima trasparenza delle procedure per la predisposizione di misure delegate ed esecutive e che il Governo trasmetta tempestivamente informazioni alle Camere sugli atti in preparazione di maggiore rilevanza.