CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.
Testo unificato C. 4258 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, illustra il testo unificato in esame, composto di un solo articolo, recante disposizioni volte a modificare la denominazione del richiamato Parco.
  Nella relazione illustrativa delle proposte di legge C. 4258 e C. 4467, segnala che il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, rende necessaria la modifica della denominazione del Parco in quanto il Parco museo è ormai ubicato nel territorio di entrambe le regioni.
  In particolare, il comma 1 del testo unificato novella l'articolo 15 della legge n. 93 del 2001 aggiungendo il comma 2-bis volto a modificare la denominazione del Parco in «Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna»; a comprendere nel Parco anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.
  In proposito, ricorda che il citato articolo 15, comma 2, della legge n. 93 del 2001, recante norme in materia di attività mineraria, ha disposto – al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale – l'assegnazione di finanziamenti al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, prevedendone l'istituzione con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività Pag. 46culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati. La norma ha altresì disposto l'affidamento della gestione ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati.

  Laura FRONER, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elisa MARCHIONI (PD) relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto.
  Rileva che il provvedimento, in considerazione del contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli animali d'affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali nonché di prevenire e contrastare il randagismo.
  Il nuovo testo unificato si compone di 38 articoli; gli articoli da 17 a 21 presentano profili di interesse della X Commissione.
  Sottolinea che il testo in esame è frutto di un approfondito lavoro istruttorio – condotto dalla XII Commissione anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni di rappresentanti dei comuni italiani (ANCI), delle organizzazioni veterinarie, del mondo dell'associazionismo animalista e delle associazioni professionali degli operatori economici del settore –, sul quale si è registrato un ampio consenso fra i gruppi parlamentari.
  La presente relazione è dedicata ad illustrare i punti qualificanti della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame.
  L'articolo 1 indica i principi e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni normative, stabilendo, in particolare, che sono «animali di affezione» i cani e i gatti «tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo».
  Gli articoli 3 e 4 dettano norme in materia di istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione (ponendo in capo al responsabile dell'animale, oltre all'obbligo della sua iscrizione al citato anagrafe, una serie di ulteriori obblighi a garanzia della tutela e della cura dell'animale) e di costituzione di una specifica banca dati regionale, consultabile sul web, disponendo altresì che l'identificazione dell'animale avvenga attraverso inoculazione sottocutanea di un microchip.
  I successivi articoli 5 e 6 prevedono invece l'obbligo generale di segnalare al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale il rinvenimento di un animale ferito e l'obbligo specifico del responsabile dell'animale di segnalare il suo decesso, mentre l'articolo 9 prevede l'obbligo di segnalazione al servizio veterinario pubblico delle morsicature e delle aggressioni di cani, nonché l'obbligo per i proprietari di cani di comprovata pericolosità di frequentare appositi corsi di formazione e di stipulare una polizza assicurativa.
  Segnala, quindi, gli articoli 8 e 10 che prevedono, rispettivamente, l'individuazione in ambito provinciale di una specifica struttura veterinaria competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali di affezione, nonché gli obblighi dei servizi veterinari pubblici responsabili dei canili e dei gattili sanitari (effettuazione delle cure necessarie, installazione del microchip negli animali randagi, affidamento in adozione degli animali non reclamati entro venti giorni, eccetera).Pag. 47
  L'articolo 11 dispone in tema di rifugi destinati a favorire la cessione a privati degli animali ospitati. La materia dell'affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario e al termine del servizio presso le forze di polizia e le forze armate è trattata dagli articoli 12 e 13. Gli articoli 15 e 16 individuano le responsabilità del sindaco e dei comuni in tema di prevenzione e contrasto al randagismo, costruzione e gestione dei rifugi, tutela della salute collettiva e del benessere degli animali. Viene prevista una specifica procedura di autorizzazione – da parte del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico – per le attività economiche o commerciali con gli animali d'affezione, quali la gestione di pensioni per animali, di negozi di vendita o di allevamento di animali. L'autorizzazione è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale. I titolari delle attività economiche con animali d'affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista, che assicuri adeguata assistenza sanitaria agli animali (articolo 17).
  I successivi articoli da 18 a 21 regolano, poi, le attività economiche con animali d'affezione, ponendo, fra l'altro, in capo al titolare di tali attività l'obbligo di tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vietando la vendita e la cessione di animali non identificati. L'articolo 19 in particolare vieta le fiere aventi ad oggetto esclusivamente gli animali di affezione, disciplina l'organizzazione di mostre e esposizioni di animali e vieta l'impiego di animali come richiamo al pubblico per esercizi commerciali. In generale gli animali devono essere di età non inferiore a 3 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute; viene altresì previsto che il trasporto degli animali di affezione avvenga nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.
  L'articolo 22 disciplina l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, nonché il trasporto delle carcasse degli animali di affezione, mentre gli articoli da 24 a 26 recano il divieto di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati, la disciplina degli adempimenti in caso di avvelenamento di animali d'affezione, nonché gli obblighi per i produttori di sostanze pericolose.
  L'articolo 28 consente, poi, alle regioni e alle province autonome di promuovere interventi da parte degli enti locali finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, mentre l'articolo 33 pone in capo a regioni e province autonome la programmazione degli interventi di controllo demografico della popolazione animale.
  L'articolo 34 prevede una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova disciplina legislativa mentre i successivi articoli da 35 a 37 disciplinano le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dalla medesima disciplina.
  Ricorda, infine, che l'articolo 38 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 39 dispone, come ho detto all'inizio, l'abrogazione della legge n. 281 del 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
  In conclusione, nel ritenere che il nuovo testo unificato in esame non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Sui lavori della Commissione.

  Giovanni SANGA (PD) comunica che nella giornata odierna si è svolto un incontro tra i presidenti delle Commissioni X e XI e le rappresentanze dei sindacati confederali della regione Lombardia. Aggiunge che i rappresentanti sindacali hanno depositato una documentazione che Pag. 48può essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte della X Commissione.
  Sollecita pertanto alla presidenza un'audizione di questi soggetti presso la X Commissione.

  Alberto TORAZZI (LNP), nell'associarsi alla richiesta del deputato Sanga, sottolinea la necessità di approfondire l'evolversi della crisi economica che potrebbe portare Paesi come la Grecia ad uscire dall'Unione monetaria europea.

  Laura FRONER, presidente, assicura che riferirà alla presidente Dal Lago la richiesta di audizioni formulata dai deputati Sanga e Torazzi.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.