CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 11.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente dal Senato. Il provvedimento è pertanto alla sua terza lettura presso la Camera. Le Commissioni di merito hanno trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti nella giornata di ieri e l'Assemblea dovrebbe iniziarne la discussione generale il prossimo lunedì 18 giugno. Il provvedimento sarà quindi licenziato dalle Commissioni in sede referente nella giornata odierna. Rammenta, infine, che la Camera può intervenire solo sulle parti che non siano già state approvate nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento della Camera.
  Fatta questa premessa, richiamandosi a quanto già detto nel corso della relazione sul precedente testo (C. 2326-B), ricorda che la Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1o luglio 2010, rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione Pag. 187infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.
  Fa presente, poi, che la Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, che il Senato ha approvato pressoché all'unanimità (un solo voto contrario), osserva che esso si differenzia dal testo approvato dalla Camera l'11 gennaio 2011 per profili inerenti tutti al Capo II, che reca le modifiche all'ordinamento interno, mentre il Capo I – che reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3) – non è stato modificato dal Senato. Le modifiche approvate dal Senato – le sole parti su cui si può intervenire – sono volte a: inserire nel codice penale la disposizione che richiede una verifica concreta della pericolosità sociale del destinatario della misura di sicurezza personale (previsione attualmente contenuta nella Legge Gozzini); disciplinare in modo diverso e graduato l'interdizione dai pubblici uffici per colui che sia condannato per delitti a sfondo sessuale e in danno di minori; modificare il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.
  Ricorda che le disposizioni che investono più direttamente materie di competenza della XII Commissione sono quelle di cui all'articolo 4, modificato dal Senato, e all'articolo 6, non modificato dal Senato, le quali, pur avendo natura penale e processuale penale, rafforzano la tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale e la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione.
  In particolare l'articolo 4, novellando il codice penale, alla lettera a) – non modificata dal Senato – interviene sull'articolo 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; alla lettera b), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale l'articolo 203-bis, che afferma il principio generale in base al quale le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. La disposizione inserisce nel codice un principio già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale, che con diverse sentenze ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano presunzioni di pericolosità sociale, e a seguito delle quali è intervenuta la legge Gozzini (legge n. 663 del 1986, articolo 31), che ha abrogato l'articolo 204 c.p. (in materia di accertamento di pericolosità e pericolosità sociale presunta) ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Avendo ricondotto il principio al codice penale, il testo approvato dal Senato (articolo 4, comma 2) abroga l'articolo 31 della legge Gozzini.
  Rileva poi che l'altra modifica apportata dal Senato riguarda la lettera c), che introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis c.p.). La pena originariamente prevista dalla Camera (reclusione da 3 a 5 anni) è stata ridotta nel minimo edittale al Senato (reclusione Pag. 188da un anno e sei mesi a 5 anni), che ha anche corretto la fattispecie prevedendo che la pubblica istigazione a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a materiale pornografico per immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (è stato eliminato l'espresso riferimento al mezzo telematico). Le ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume non possono essere invocate a scusante della condotta.
  Fa presente, infine, che le altre modifiche approvate dal Senato e le pochissime correzioni risultanti dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nella seduta di ieri non investono profili riguardanti settori di competenza della Commissione.
  In conclusione, condividendo le finalità del provvedimento e ritenuto più che mai urgente che il Governo proceda con celerità alla ratifica di tale importante Convenzione, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.