CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'onorevole Fedriga concerne la vicenda pensionistica della signora Germana Lubiana, cittadina italiana, emigrata con la famiglia in Canada e successivamente rientrata in Italia.
Al riguardo giova subito precisare - sulla base delle notizie acquisite presso l'INPS - che la signora Lubiana risulta essere titolare, a decorrere dal maggio 2001, in qualità di commerciante, di pensione INPS in regime internazionale con il Canada.
Il caso prospettato dell'interrogante potrebbe riguardare, piuttosto, il mancato riconoscimento in favore della medesima lavoratrice dell'integrazione della pensione al trattamento minimo.
In proposito, l'Istituto ha precisato che la signora Lubiana non ha diritto a percepire tale prestazione, dal momento che la stessa non ha raggiunto il requisito di 10 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, previsto dalla vigente normativa (articolo 8, comma 2, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994).
Infine, con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante in relazione ad eventuali cittadini emigranti che risultino penalizzati dal mancato conseguimento del diritto alla pensione, mi riservo di trasmettere ogni utile elemento informativo che potrà essere fornito dall'INPS in tempi meno ristretti rispetto a quelli di cui hanno potuto disporre gli uffici tecnici per fornire la presente risposta.

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ALLEGATO 2

5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'onorevole Damiano, concerne l'integrazione delle risorse umane dell'INPDAP e dell'ENPALS a seguito della loro soppressione.
Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.
Il secondo comma del medesimo articolo ha demandato a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.
Al riguardo occorre precisare che i decreti attuativi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 non rivestono natura regolamentare e perseguono il solo obiettivo di perfezionare - con un atto formale - il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi all'INPS, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura degli stessi enti soppressi.
Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare, l'INPS ha reso noto che l'integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS dovrà essere coerente con il processo di integrazione funzionale ed organizzativa, nel pieno rispetto del principio di garanzia del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Il rispetto dei princìpi enunciati, oltre ad assicurare la piena tutela delle capacità manageriali e professionali dei dipendenti degli enti disciolti, tutela altresì gli interessi dell'utenza di tali pubbliche amministrazioni.
Coerentemente con il processo di integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS, potrà essere valutata la possibilità che il personale in servizio presso gli enti soppressi sia assegnato presso sedi più agevoli in relazione alle esigenze personali e familiari dei dipendenti, nel rispetto delle esigenze di continuità e qualità del servizio.

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ALLEGATO 3

5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'onorevole Paladini concerne le possibili ricadute che possono derivare alle categorie particolarmente svantaggiate di cittadini dopo l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale disposizione prevede, infatti, che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogate ai beneficiari attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.
Voglio subito precisare che le criticità evidenziate dall'interrogante non si pongono (o si pongono solo marginalmente) per i soggetti che già usufruiscono o usufruiranno di un amministratore di sostegno, mentre possono concretamente manifestarsi per coloro che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno delegato un altro soggetto (di regola un familiare) alla riscossione della pensione in contanti presso gli uffici postali.
Com'è noto l'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel codice civile dalla legge 6/2004, la cui finalità è quella di «tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». All'amministratore di sostegno può essere affidata sia la cura del patrimonio che la cura della persona del beneficiario. I compiti che l'amministratore dovrà svolgere sono definiti caso per caso nel decreto di nomina, con cui viene creato il «progetto su misura».
La normativa vigente non esclude, quindi, la possibilità per l'amministratore di sostegno di provvedere, in nome e per conto dell'assistito, anche all'apertura di un conto corrente, qualora il giudice tutelare disponga in tal senso nel relativo decreto di nomina. Inoltre, per le amministrazioni di sostegno già in essere, è ben possibile chiedere al Tribunale l'adozione di un decreto integrativo che consenta all'amministratore di adottare gli atti relativi all'apertura dei conti correnti in questione.
Tanto premesso, il Ministero della giustizia ha reso noto che il prossimo 15 marzo - presso Tribunale di Bergamo - avrà luogo un incontro con il Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) per la Provincia di Bergamo, per esaminare i problemi collegati all'obbligo di apertura di un conto corrente per anziani e disabili per la riscossione della pensione.
In particolare, il Presidente del Tribunale di Bergamo - con la collaborazione dell'ANMIC locale e degli istituti bancari - si adopererà per concordare procedure semplificate ed agevoli per la stipulazione dei contratti di conto corrente, allo scopo di evitare un ricorso generalizzato alla figura dell'amministratore di sostegno.
Occorre infatti considerare che in mancanza di accordi che possano andare nella direzione prospettata dal Tribunale di Bergamo, sarà necessario procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno secondo la procedura prevista dalla

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legge istitutiva, sia pure accelerando, nei limiti del possibile, gli adempimenti previsti.
Auspico che le iniziative di semplificazione che si propone di sollecitare il Tribunale di Bergamo possano, nel più breve tempo possibile, estendersi all'intero territorio nazionale evitando in tal modo eccessivi disagi per le persone che non possono agire in condizioni di piena autonomia.
Conclusivamente, faccio presente che il Governo è già intervenuto sulla questione sollevata dall'interrogante, provvedendo a differire al 1o maggio 2012 il termine ultimo per ricevere le pensioni superiori a mille euro in contante, attraverso un'apposita disposizione introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 (decreto sulla semplificazione fiscale).

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ALLEGATO 4

5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Muro - con il presente atto parlamentare - chiede di includere tra i soggetti derogati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) anche il personale appartenente ai vigili urbani.
Il predetto articolo, in particolare, abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'INAIL).
Per esplicita previsione di legge, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Pertanto, alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte, i dipendenti comunali appartenenti alla categoria dei vigili urbani non possono essere considerati ancora destinatari dei predetti istituti.
Informo al riguardo che è attualmente all'esame della Commissione Affari istituzionali del Senato un disegno di legge in materia di polizia locale (A.S. 272) il cui testo prevede che al personale dei servizi di polizia locale, cui è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale, «si applicano in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica le disposizioni previste per le forze di polizia nazionali [...]. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari».