CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Nuovo testo C. 5440 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5440, di conversione del DL 158/2012, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;
   sottolineata l'importanza del provvedimento, che interviene su una materia particolarmente delicata quale la tutela della salute, anche al fine di garantire maggiore efficienza e di recuperare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, in un momento di evidente difficoltà per il settore;
   rilevato che su materie riconducibili al capo I (artt. 1-6) del decreto legge in esame sono pendenti procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che, pertanto, occorre introdurre nel testo del provvedimento disposizioni volte a dare soluzione alle procedure in questione;
   ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha inviato il 26 aprile 2012 una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2011/4185) all'Italia per la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro; la Commissione europea ritiene infatti che nel caso dei medici, l'Italia non applicherebbe completamente le disposizioni del decreto legislativo 66/2003, di recepimento della direttiva 2003/88, in quanto in base all'articolo 41, paragrafo 13 del decreto legge n. 112 del 2008, i dirigenti che operano nel Servizio sanitario nazionale sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 4 (durata media massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali) e dell'articolo 7 (diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero) del medesimo decreto legislativo;
   richiamato inoltre il parere motivato inviato dalla Commissione europea all'Italia, il 26 aprile 2012 (procedura di infrazione n. 2009/4686), nel quale si rileva che la disciplina contrattuale interna relativa alla dirigenza medica e veterinaria viola l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il regolamento CEE 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in quanto non prevede che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana, siano valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità;
   segnalato con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della ludopatia, che la Commissione europea ha adottato, il 24 marzo 2011, un Libro verde (COM(2011)128) sui problemi specifici di ordine pubblico e i rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo on line e ha preannunciato, nel programma di lavoro per il 2012, la presentazione di una comunicazione sul gioco on line nel mercato interno, che Pag. 57delineerà orientamenti strategici e azioni, da realizzare a livello UE e a livello nazionale, per un'adeguata tutela di tutti i cittadini, inclusi i minori e i gruppi vulnerabili;
   visti i contenuti delle disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis dell'articolo 8, che elevano dal 12 al 20 la percentuale minima di succo naturale che deve essere contenuta nelle bevande analcoliche – siano esse quelle di cui alla Legge n. 286 del 1961, recanti denominazioni di fantasia, o quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, recanti denominazioni che si richiamano alla frutta – ai fini della loro commercializzazione, nonché le disposizioni di cui al comma 16-ter, che recano una disciplina transitoria e 16-quinquies, che vieta l'utilizzo di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato nelle bevande di cui sopra;
   sottolineato che l'introduzione del divieto di commercializzazione delle bevande analcoliche di cui ai commi 16 e 16-bis è qualificabile quale misura di effetto equivalente ad una restrizione degli scambi nel mercato interno e si pone, pertanto, in palese contrasto con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci ed in particolare con il divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   considerato altresì che le medesime disposizioni, introducendo requisiti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e più vincolanti per i soggetti che producono e commercializzano bevande in Italia, si pongono in contrasto con il divieto di gold plating di cui all'articolo 15 della legge di stabilità 2012, ribadito dall'articolo 2, comma 1, lett. i) del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (AS 3510);
   ricordato inoltre che la XIV Commissione si è già espressa sulla medesima questione, in occasione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante «Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta», approvando, il 20 giugno 2012, un parere favorevole con condizione e osservazione; ricordato, in particolare, che la condizione posta dalla XIV Commissione prevedeva che le norme in materia di contenuto minimo di succo naturale fossero applicabili solo previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
   rilevato che nel testo del provvedimento presentato dal Governo alle Camere l'articolo 8, comma 16, recava analoga previsione, stabilendo come condizione per la commercializzazione delle bevande analcoliche con contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento, il perfezionamento con esito positivo della suddetta procedura di informazione;
   osservato tuttavia che la norma è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione di merito;
   tenuto conto del fatto che la disciplina di cui ai commi 16, 16-bis, 16-ter e 16-quinquies dell'articolo 8, se approvato, determinerà uno svantaggio competitivo per i produttori e distributori di bevande analcoliche italiani rispetto agli imprenditori stranieri, con conseguenze fortemente negative sia per gli imprenditori che per i lavoratori del settore;
   sottolineato infine che sulla medesima materia si è espressa, formulando rilievi critici, anche la X Commissione Attività produttive, in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante «Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la XII Commissione a sopprimere i commi 16, 16-bis, 16-ter e Pag. 5816-quinquies dell'articolo 8 o, subordinatamente, a sostituire i commi 16, 16-bis, 16-ter e 16-quinquies con la formulazione del comma 16 contenuta nell'originario disegno di legge di conversione del Governo presentato alle Camere (C. 5440), che subordinava l'entrata in vigore delle norme sulla commercializzazione delle bevande analcoliche con contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento al perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione;
   2) provveda la Commissione di merito ad inserire nel disegno di legge di conversione in esame disposizioni volte a modificare la disciplina nazionale al fine di dare seguito alle contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea con le procedure di infrazione n. 2011/4185, per la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro, e n.  2009/4686, concernente la mancata valutazione, per la dirigenza medica e veterinaria, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana.