CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
COMUNICATO
Pag. 27

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.
Atto n. 517.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

  Ermete REALACCI (PD), nel richiamare il dibattito svolto nella seduta del 4 dicembre scorso, esprime piena condivisione per le considerazioni svolte dal collega Bonciani in ordine alla necessità che talune delle sanzioni previste nello schema di decreto legislativo in esame siano inasprite allo scopo di renderle proporzionate alla lesione dei beni e dei valori tutelati dalle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

  Roberto TORTOLI, presidente e relatore, assicura che, in sede di predisposizione della proposta di parere sul provvedimento, terrà conto delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, ivi comprese quelle espresse dal collega Bonciani e ribadite nella seduta odierna dal collega Realacci.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di Pag. 28taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
Atto n. 519.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissioni inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore per la VIII Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 13 gennaio prossimo, il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
  In particolare, segnala che lo schema è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 217/2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (17 gennaio 2014) la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della stessa entrata in vigore della legge comunitaria, tra i quali figura proprio il regolamento (CE) n. 1102/2008. Tale regolamento impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011, il divieto di esportazione dall'UE del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio e ha l'obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengano da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell'ambiente. Precisa che la relazione illustrativa dello schema sottolinea che il divieto delle esportazioni di mercurio rappresenta un elemento essenziale della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005 (COM(5005)20 def.), volta a contrastare l'inquinamento da mercurio nell'UE e nel mondo: si tratta di una strategia che prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l'offerta e la domanda e a proteggere dall'esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.
  Ricorda poi che, prima dell'emanazione del regolamento (CE) 1102/2008, già il regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, aveva vietato l'esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, alle condizioni ivi previste. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico, però, a livello comunitario si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia con disposizioni specifiche.
  Pertanto a livello nazionale la disciplina recata dallo schema di decreto riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 che recano norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689/2008.
  Aggiunge che l'analisi tecnico-normativa (ATN) sottolinea come lo schema in esame sia da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto l'articolo 7 di detto regolamento prevede che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario, adottino tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali norme e che le sanzioni emanate, efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché ogni modifica destinata a incidere sull'applicazione di tali sanzioni siano notificate alla Commissione europea entro il 4 dicembre 2009.
  A tale proposito fa notare come l'analisi tecnico-normativo segnali altresì che, pur non essendo ancora stata aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha richiesto informazioni Pag. 29in merito all'attuazione a livello nazionale del citato articolo 7 del regolamento (procedura EU Pilot 2695/11/ENVI).
  Passando a illustrare il provvedimento, rileva che l'articolo 1 individua il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 stabilisce le sanzioni per chi viola il divieto di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario. Oltre al mercurio metallico, il divieto di esportazione si applica al cinabro, al cloruro mercuroso, ossido mercurico o miscele di mercurio metallico con altre sostanze, comprese le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 per cento in peso. È, inoltre, vietata la miscelazione del mercurio metallico con altre sostanze con l'unico fine di esportarlo. L'articolo 3 stabilisce invece, al comma 1, che chi si avvale della facoltà di stoccare temporaneamente il mercurio metallico come previsto all'articolo 3, paragrafo l, del regolamento, violando le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 27.000,00.
  L'articolo 4, al comma 1, stabilisce le sanzioni da applicare per il mancato invio delle informazioni relative ai volumi, ai prezzi, ai Paesi di origine e di destinazione del mercurio metallico, sia in entrata nell'Unione sia oggetto di scambi transfrontalieri, da parte degli importatori di mercurio metallico, degli esportatori di mercurio metallico considerato rifiuto, inclusi, per quanto pertinenti, i gestori delle attività di cui all'articolo 2 del regolamento. Tali attività riguardano l'industria dei cloro-alcali, la purificazione del gas naturale, l'operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi e l'estrazione dal cinabro. Il comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di cloro-alcali a celle di mercurio che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei suddetti impianti, il quantitativo totale di mercurio contenuto nell'impianto di stoccaggio, il quantitativo dei residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente e l'ubicazione e le coordinate di tali impianti. Il comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati relativi al quantitativo di mercurio ottenuto, al quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l'ubicazione e le coordinate di tali impianti. Il comma 4, infine, stabilisce le sanzioni da applicare nel caso in cui i dati di cui ai commi l, 2 e 3 siano incompleti o inesatti. L'articolo 5, comma 1, stabilisce che le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 siano esercitate dall'Agenzia delle dogane. Il comma 2 stabilisce che l'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 sia esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le relative sanzioni siano irrogate dal Prefetto, ai sensi della legge n. 689 del 1981. Il comma 3, infine, prevede che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applichi il pagamento in misura ridotta. L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni stabilite dal provvedimento in esame vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  Conclude rilevando che l'articolo 7 prevede che l'applicazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, indicando che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.