CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2012
679.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese». Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Rileva che le disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono in buona parte nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.
  Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione, segnala in particolare gli articoli da 14 a 22. Pag. 35
  Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'articolo 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità portuali, introducendo l'articolo 18-bis nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale. Osserva che la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale. In particolare, il nuovo articolo 18-bis, al fine di potenziare l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali e il finanziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui. Le risorse del fondo devono essere destinate alla realizzazione dei piani regolatori portuali, chiamati a definire l'ambito e l'assetto complessivo dei porti, nonché dei piani operativi triennali concernenti le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il fondo è ripartito tra le singole Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, attribuendo a ciascuna Autorità portuale un importo pari all'ottanta per cento della quota corrispondente all'uno per cento del gettito da IVA e accise riscosso in quel porto e distribuendo il restante venti per cento del fondo complessivo tra le Autorità portuali con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. Inoltre, la disposizione consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dal nuovo articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, all'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali. Al riguardo osserva che la disposizione in esame riprende parte dei contenuti del testo unificato di riforma della legislazione portuale italiana attualmente all'esame della 8a Commissione del Senato. Ciò posto, considerata l'urgenza di giungere non solo alla riforma dei porti, ma anche a quella degli interporti, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire nel decreto-legge in oggetto, la riforma degli interporti approvata a larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, il 12 aprile scorso e attualmente all'esame del Senato.
  L'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale.
  L'articolo 16 dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto. In particolare, il comma 1 dell'articolo 16, al fine di garantire anche per l'anno 2012, la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Pag. 36Como, attribuisce alla Gestione governativa navigazione laghi risorse per 6 milioni di euro, che dovranno essere destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei predetti servizi pubblici. FA presente che la relazione illustrativa ricorda che esiste una Convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, in base alla quale deve essere garantito il trasporto pubblico nel bacino svizzero del Lago Maggiore. La relazione tecnica ricorda invece che il disavanzo di gestione generato dalla citata gestione governativa previsto per l'anno 2012 ammonta appunto a 6 milioni di euro. Il comma 2 dell'articolo 16 dispone inoltre la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus mediante un finanziamento, per l'anno 2012, di 4,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo statale da erogarsi alla società Trenitalia S.p.A. che assicura attualmente il servizio in base ad un Accordo di Programma con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente, stipulato negli anni 2004-2006 e successivamente prorogato fino al 2011, e che rientra nell'ambito della sperimentazione di modalità più sicure di trasporto combinato strada-rotaia tra Italia e Francia, risalente al vertice governativo italo-francese di Torino del 19 gennaio 2001, successivo all'incidente verificatosi nel tunnel del Monte Bianco nel 1999. Il comma 3, al fine di garantire l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe, autorizza altresì, per l'anno 2012, la spesa di 5 milioni di euro per il contributo dovuto per la concessione alla società Funivie S.p.A. Il comma 4 interviene per facilitare il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., attualmente del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In particolare, sia per attivare le procedure per il trasferimento, che per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, viene autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro, a condizione che entro sessanta giorni siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento. Segnala che la norma appare formulata in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni citate, prevedendosi, nello stesso comma 4, sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. I commi da 5 a 10 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, elaborati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della legislazione vigente, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario ad acta, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro da parte dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e del Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta. Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare Pag. 37si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013 si prevede, invece, un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro l'eventuale incremento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.
  L'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La relazione governativa evidenzia che la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, attesa anche la pendenza di una causa pregiudiziale a seguito di un rinvio da parte di un giudice italiano avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici non di linea.
  L'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici, ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi. Le disposizioni in esame introducono così obblighi ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si limita a prevedere un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti ai fini dell'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici. I soggetti indicati, nonché le regioni ad autonomia speciale secondo le previsioni dei rispettivi statuti, devono conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2012. Dal 1o gennaio 2013, l'efficacia dei titoli che attribuiscono vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare è subordinata alla pubblicazione dei relativi dati sulla rete internet, la cui mancanza, incompletezza o ritardo è azionabile ai fini del risarcimento del danno. La norma rinvia ad un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di attuazione della normativa introdotta dall'articolo in esame, nonché le disposizioni di coordinamento tra di essa e quella già vigente. Infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle attività previste si faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca. Il comma 2, primo periodo, indica espressamente taluni princìpi cui l'Agenzia dovrà attenersi ossia l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, la trasparenza e l'economicità. Il secondo periodo del medesimo comma, invece, rimanda ai dettami di carattere generale per tutte le agenzie governative recati dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  L'articolo 20 del decreto-legge delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il comma 2 dell'articolo attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la Pag. 38diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. Tra queste ricorda la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Due importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA sono trasferite alla Consip SpA. La prima funzione trasferita consiste nella formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e del monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti. La seconda funzione trasferita alla Consip si riferisce a quelle affidate a DigitPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 177 del 2009. In realtà, si tratta di diverse funzioni tra cui la più rilevante riguarda la realizzazione, diretta o attraverso soggetti terzi, e la gestione di specifici progetti di innovazione digitale. Al riguardo, osserva che tali funzioni, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia dal comma precedente e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip che attengono alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In proposito, giudica quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti e dispone che, entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, debba essere adottato lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato. Lo statuto dovrà disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori e dovrà conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con il decreto-legge in oggetto.
  L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime. Innanzitutto, il comma 1, dispone la soppressione, con decorrenza immediata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. I commi seguenti disciplinano quindi la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto svuotato completamente delle sue funzioni che sono trasferite alla nuova Agenzia, non viene, invece, soppresso direttamente dal decreto in esame, che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale, riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dal decreto legislativo n. 303 del 1999, ne demanda la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio. Al riguardo, osserva che alla soppressione degli organi succitati non corrisponde una contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano tali organi che rimarrebbero vigenti senza produrre nessun effetto. In proposito ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ai sensi del successivo comma 3, il personale di ruolo delle amministrazioni Pag. 39soppresse è trasferito all'Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Al personale della nuova Agenzia, ai sensi del comma 6 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, nelle more dell'eventuale definizione di un diverso comparto di contrattazione. Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia. L'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, è stabilita, nel limite sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con gli altri ministri vigilanti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Infine, il comma 9 prevede che la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia sia assicurata dall'Avvocatura dello Stato.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal rappresentante del Governo e degli esiti della discussione.

  Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel condividere le osservazioni del relatore, segnala l'opportunità che nel parere venga data un'indicazione di semplificazione con riguardo agli organismi istituzionali deputati alla vigilanza dell'Agenzia, attualmente definiti nel Presidente del Consiglio o in un Ministro da lui delegato, nonché nei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 10 luglio 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (vedi allegato).

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, fa presente che il testo unificato è stato elaborato inserendo nella proposta di legge Pag. 40n. 5093 Palmieri – opportunamente modificata per tenere conto dei rilievi formulati dal relatore e dal Governo nel corso dell'esame preliminare – gran parte delle disposizioni della proposta di legge n. 4891 Gentiloni, cercando di coordinare i testi delle due proposte di legge ed eliminando diverse sovrapposizioni. In particolare, per quanto riguarda la proposta n. 4891 Gentiloni rileva che sono state inserite nel testo unificato: la disciplina concernente la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali; le disposizioni in favore delle famiglie a basso reddito, al fine di incentivare l'utilizzo della rete e il rinnovo delle dotazioni informatiche; le disposizioni in materia di programmi di alfabetizzazione informatica; la disciplina concernente lo sviluppo delle infrastrutture; le disposizioni in materia di adozione del software libero da parte delle pubbliche amministrazioni e di sostituzione integrale dei servizi di sportello prestati dalle medesime amministrazioni con servizi digitali.
  Fa presente che le disposizioni in materia di sanità digitale, di agevolazione ai giovani imprenditori e di sicurezza dei dati, invece, sono state assorbite dalle analoghe disposizioni della proposta di legge n. 5093 Palmieri, che trattano tali materie più diffusamente. Sottolinea che dalla proposta di legge n. 5093 Palmieri sono state ovviamente espunte tutte le disposizioni che si sovrapponevano a quelle del testo Gentiloni, confluite nel testo unificato nonché quelle che configgevano con la più recente evoluzione della normativa vigente in materia. Inoltre, rileva che si è provveduto allo slittamento di un anno di tutte le disposizioni confluite nel testo unificato, in modo da tenere conto del tempo trascorso dal momento della presentazione delle due proposte di legge. Infine, evidenzia che è stata indicata una nuova copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziate per l'Agenda digitale, quantificando gli oneri in coerenza con le risorse allocate e con il relativo profilo temporale.
  Segnala infine che il Comitato ristretto non ha ritenuto opportuno inserire nel testo unificato la disposizione – contenuta all'articolo 5 della proposta di legge n. 4891 Gentiloni e all'articolo 22 della proposta di legge n. 5093 Palmieri – che prevede una riduzione dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il commercio elettronico, a causa dei profili problematici che tale disposizione presenta rispetto alla disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE. Ritiene, tuttavia, che tale questione debba essere affrontata, con l'ausilio del Governo, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Carlo MONAI (IdV) ribadisce le proprie perplessità sul largo utilizzo di termini in lingua inglese all'interno del testo unificato, che potrebbero renderne difficile la comprensione da parte dei cittadini che non hanno familiarità con tale lingua. In ordine alla previsione di una legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, nel condividere l'esigenza di sensibilizzazione di Governo e Parlamento su temi di grande rilievo per il Paese come quello oggetto del provvedimento all'esame, osserva che questa potrebbe costituire un appesantimento burocratico, con il rischio che non si riescano a rispettare i tempi previsti e si generino gravi ritardi nell'approvazione, come già verificatosi in precedenti esperienze similari, come ad esempio la legge comunitaria.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, nel concordare con le osservazioni del collega Monai, ritenendo che l'obiettivo principale del provvedimento debba essere quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica un argomento di fondamentale rilievo per la crescita e lo sviluppo del Paese, giudica opportuno che, durante l'esame del provvedimento, venga fatta una attenta riflessione riguardo ai temi della semplificazione e dello snellimento burocratico.

  La Commissione delibera di adottare il testo unificato come testo base.

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  Mario VALDUCCI, presidente, non essendoci obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 16 luglio, alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 4 luglio 2012, pagina 235, seconda colonna, alla tredicesima riga, sostituire le parole «la possibilità di installare», con le seguenti: «l'installazione facoltativa».

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