CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 novembre 2012
734.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 8 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.
(COM (2012) 510 final).

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
(COM (2012) 511 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
(COM (2012) 512 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come il pacchetto sulla vigilanza bancaria unificata, presentato dalla Commissione europea il 12 settembre scorso, si articoli in due proposte di regolamento e in una comunicazione; in particolare, si tratta di una proposta di regolamento che conferisce alla BCE poteri per la vigilanza Pag. 43di tutte le banche della zona euro; di una proposta di regolamento che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il vigente regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA o ABE); di una comunicazione che delinea la visione complessiva della Commissione per l'unione bancaria, comprese le prossime iniziative per l'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.
  Le due proposte legislative prospettano, in estrema sintesi:
   l'attribuzione alla BCE di compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza;
   l'assolvimento di tali compiti da parte della BCE nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'Autorità bancaria europea (EBA o ABE);
   la responsabilità della BCE per i compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e all'Eurogruppo;
   la rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse;
   la conferma in capo all'EBA dei poteri e compiti di elaborazione di standard tecnici, ai fini dello sviluppo di un corpus unico di norme europee, alla convergenza e coerenza delle pratiche di vigilanza e alla mediazione tra le autorità di vigilanza nazionali. Sarebbero peraltro modificate le procedure di funzionamento dell'EBA per tenere conto dei nuovi poteri della BCE.

  Prima di passare ad un'illustrazione dettagliata delle soluzioni prospettate dalla Commissione europea, sottolinea come le proposte in esame presentino una fortissima rilevanza e delicatezza, non soltanto per il settore bancario, ma per lo sviluppo complessivo dell'intervento dell'UE in materia economica e finanziaria.
  Ciò per tre ragioni principali.
  La prima risiede nel fatto che, in base alla dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, l'introduzione della vigilanza unica è una precondizione affinché il meccanismo europeo di stabilità (MES) – strumento per l'assistenza finanziaria agli Stati dell'area euro – possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri.
  L'entrata in vigore del nuovo sistema di vigilanza è dunque fondamentale sia per la stabilità del settore bancario di alcuni importanti Stati membri – primo tra tutti la Spagna – sia, in ultima istanza, per prevenire tensioni sul mercato del debito sovrano. Un ritardo nell'attivazione del sostegno diretto del MES alle banche potrebbe infatti tradursi nella ripresa di tensioni speculative sui titoli di Stato di alcuni Paesi.
  La seconda ragione consiste nelle strette connessioni tra la solidità delle banche e la sostenibilità del debito sovrano, poste in evidenza dalla crisi economica.
  Come è noto, diversi Stati membri sono stati costretti a ricapitalizzare le proprie banche, per evitarne l'insolvenza, aggravando deficit e debito pubblico e contribuendo così all'acuirsi delle tensioni sui mercati.
  È innegabile che il rischio del fallimento di grandi e piccole banche in alcuni Paesi europei discenda dalla loro forte propensione verso attività speculative e l'acquisizione di titoli tossici, favorita da una inadeguata vigilanza delle autorità nazionali.
  L'istituzione di un sistema unificato di vigilanza a livello dell'UE e, in prima battuta, dell'area euro risulta pertanto indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, ristabilendo la fiducia dei mercati e dei risparmiatori, Pag. 44nonché per assicurare un controllo efficace dei rischi sistemici e la prevenzione delle crisi.
  In terzo luogo, nel disegno della Commissione europea la vigilanza centralizzata costituisce il primo pilastro della futura unione bancaria dell'eurozona, unitamente ad altri tre interventi legislativi:
   il quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, già oggetto di una proposta di direttiva presentata nello scorso giugno 2012, in base alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire un fondo di risoluzione ex ante, finanziato dai contributi delle banche ed un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali;
   l'approvazione della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010;
   l'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico) e per il coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche. La Commissione intende presentare una proposta legislativa al riguardo una volta approvate quelle relative alla vigilanza e ai sistemi nazionali di risanamento e risoluzione.

  Questa articolazione dell'Unione bancaria è stata, nelle sue linee essenziali, ribadita e, per alcuni aspetti precisata, nel rapporto intermedio sul futuro dell'Unione economica e monetaria, presentato il 12 ottobre 2012 – su richiesta del Consiglio europeo del 28-29 giugno – dal Presidente Van Rompuy.
  L'assetto del nuovo sistema di vigilanza proposto dalla Commissione europea, inclusa la sua estensione territoriale e soggettiva e la ripartizione di competenze tra la BCE e le autorità nazionali, risponde quindi pertanto ad un disegno complessivo di un'Unione bancaria, in cui a fronte della condivisione di sovranità sottesa alla attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE, le banche stabilite nell'area euro dovrebbero poter beneficiare, oltre che dell'intervento diretto dell'ESM, anche di un unico meccanismo di risoluzione delle crisi, dotato di risorse finanziarie adeguate.
  Le proposte della Commissione europea non operano il trasferimento in blocco di tutte le competenze di vigilanza bancaria alla BCE, ma attribuiscono alla stessa, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità nazionali, alle quali restano per altro riservate alcune competenze.
  In questo contesto, la BCE avrebbe competenza esclusiva a:
   a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, tenendo conto delle eventuali condizioni supplementari previste dalla normativa nazionale;
   b) valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in enti creditizi;
   c) accertare l'osservanza degli atti dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali sotto forma di requisiti in materia di fondi propri, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
   d) imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure aggiuntive agli enti creditizi, esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'UE;
   e) applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno;
   f) accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione Pag. 45e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente previsti dagli atti dell'Unione;
   g) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale;
   h) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;
   i) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte.
   l) svolgere, in coordinamento con le pertinenti autorità di risoluzione della crisi, i compiti di vigilanza collegati all'intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili;
   m) coordinare ed esprimere la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea;
   n) con specifico riferimento ai poteri di indagine: eseguire ispezioni in loco; esigere, da parte dei soggetti controllati, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita ai fini della sorveglianza; chiedere la presentazione di documenti; esaminare i libri e i registri contabili; ottenere spiegazioni scritte o orali; organizzare audizioni.

  La proposta prevede che, fino alla sostituzione delle direttive bancarie in vigore con altre che dovrebbero eliminare i margini di discrezionalità nazionali, la BCE non potrà adottare direttamente provvedimenti nei confronti dei soggetti vigilati, ma eserciterà le proprie prerogative attraverso istruzioni impartite alle autorità di vigilanza nazionali.
  Tutti i compiti non attribuiti alla BCE resterebbero di competenza delle autorità nazionali di vigilanza, ad esempio, quelli in materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio di capitali, nonché in materia di vigilanza degli enti creditizi dei Paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero in uno Stato membro.
  Anche per i compiti attribuiti alla BCE, la maggior parte delle verifiche quotidiane e delle altre attività di vigilanza necessarie per preparare e attuare gli atti della BCE verrebbero svolte dalle autorità di vigilanza nazionali, in considerazione della loro conoscenza dei mercati bancari nazionali, regionali e locali, delle risorse considerevoli di cui dispongono, nonché per motivi di ubicazione e di conoscenza della lingua.
  I poteri sanzionatori sarebbero ripartiti tra la BCE e il livello nazionale. In particolare, in caso di violazione dolosa o colposa degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione, la BCE potrebbe infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 per cento del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente.
  Secondo la proposta della Commissione europea, i compiti di vigilanza della BCE si estenderebbero a tutte banche stabilite nell'area euro indipendentemente dalla dimensione, dalla complessità operativa, dalla propensione al rischio e dalla natura societaria.
  Con riferimento all'estensione territoriale, la scelta di limitare il meccanismo di vigilanza unificata alla sola area euro non è imposta dai Trattati ma risponde ad una precisa scelta politica.
  L'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, base giuridica della proposta di regolamento in esame, consentirebbe infatti di attribuire alla BCE funzioni di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli altri Pag. 46istituti finanziari, escluse le imprese di assicurazione, stabiliti in tutto il territorio dell'Unione.
  A rigor di logica, tenuto conto del livello di integrazione del mercato bancario nell'Unione – reso evidente dalle forti interconnessioni tra le banche ed istituzioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri – il sistema di vigilanza unico dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.
  Tuttavia, appare evidente che non sussistono le condizioni politiche per una estensione della vigilanza e degli altri strumenti in cui si articola l'Unione bancaria a Paesi estranei all'area euro, quali il Regno Unito, la Polonia ed altri Stati membri di recente adesione.
  Oltre ad essere espressione di realismo politico, la limitazione del sistema unificato, almeno in prima battuta, ai soli Paesi dell'area euro, è ragionevole alla luce della più marcata interdipendenza dei sistemi economici e finanziari dei Paesi che hanno adottato la moneta unica.
  Per quanto riguarda la scelta, controversa, di estendere i poteri della BCE a tutte le oltre 6.000 banche stabilite nell'area euro, essa risponde all'esigenza di assicurare l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e di non creare rischi di riallocazione della raccolta bancaria.
  L'opzione, sostenuta dalla Germania e da alcuni altri Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alla banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche potrebbe infatti indurre i risparmiatori ed il mercato a distinguere tra banche di «serie A» e banche di «serie B»: le banche sottoposte alla vigilanza unificata, potendo beneficiare in caso di crisi dell'intervento diretto del MES (e del futuro fondo europeo di risoluzione delle crisi), finirebbero con l'essere considerate più affidabili con conseguente fuga dei depositi dalle banche più piccole, vigilate a livello nazionale ma non ricapitalizzabili dal MES.
  Inoltre, la crisi ha messo in evidenza – è il caso in particolare della Spagna – che anche banche locali, che non hanno apparentemente una rilevanza a livello sistemico, possono in realtà generare criticità che finiscono con l'investire l'intero sistema bancario di un Paese.
  Rileva, peraltro, come la scelta di applicare la sorveglianza all'intera platea di intermediari ponga non pochi problemi sotto il profilo delle strutture di cui la BCE dovrebbe dotarsi e delle metodologie da applicare nella vigilanza di soggetti fortemente differenziati.
  Ritiene pertanto opportuno acquisire nel corso dell'esame informazioni più dettagliate sulle modalità e i tempi di creazione della struttura istituzionale e organizzativa dedicata alla supervisione.
  La Commissione europea sembra peraltro consapevole di queste difficoltà, in quanto propone una introduzione graduale della vigilanza unificata:
   dal 1o gennaio 2013 la BCE svolgerebbe i compiti di vigilanza nei confronti degli enti creditizi che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica;
   gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello europeo sarebbero assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1o luglio 2013;
   nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerebbe pienamente i suoi compiti al più tardi a partire dal 1o gennaio 2014.

  In base alle proposte della Commissione UE, i compiti di politica monetaria della BCE dovrebbero essere rigorosamente separati da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse tra gli obiettivi della politica monetaria e quelli della vigilanza prudenziale.
  A tale scopo, verrebbe istituito un consiglio di vigilanza, con compiti prevalentemente istruttori, ma a cui il Consiglio direttivo della BCE, titolare della responsabilità ultima nell'adozione delle decisioni, potrebbe scegliere di delegare taluni compiti o parte del potere decisionale. Il consiglio di vigilanza avrebbe un presidente e un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sarebbe composto, Pag. 47in aggiunta ad essi, di quattro rappresentanti della BCE e di un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale o altra autorità nazionale competente di materia di vigilanza.
  Sul piano delle strutture operative, si prevede lo scambio e il distacco di personale tra le autorità di vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE potrebbe chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti.
  Per assicurare alla BCE il necessario grado di autonomia decisionale, è previsto che i costi della vigilanza siano sostenuti in primo luogo dai soggetti che vi sono sottoposti, imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si stabilisce una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.
  Passando alla proposta di regolamento che adegua le modalità di funzionamento dell'EBA, mantenendone peraltro ferme le competenze, essa risponde, secondo la Commissione, alla necessità di evitare, a fronte dell'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza limitati all'eurozona, la frammentazione del mercato interno e di assicurare la convergenza delle regolamentazioni e delle prassi di vigilanza in tutta l'UE.
  L'autorità, in base al regolamento (UE) 1093/2010, svolge, tra gli altri, tre principali compiti:
   1) contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza, in particolare elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che sono poi formalmente adottati dalla Commissione europea;
   2) media e risolve controversie tra autorità competenti, incoraggiando e facilitando la delega dei compiti e delle responsabilità tra le medesime autorità;
   3) formula orientamenti e raccomandazioni per le autorità nazionali di vigilanza e individua le migliori prassi, al fine di promuovere la convergenza delle funzioni di vigilanza.

  La proposta in materia della Commissione, tenendo ferme queste competenze dell'EBA, prospetta dunque una separazione dei ruoli tra la medesima autorità, che eserciterebbe compiti di regolatore, estesi all'UE a 27, e la BCE che opererebbe quale supervisore, nella sola area euro.
  Le modifiche proposte dalla Commissione riguardano le modalità di voto in seno agli organi dell'autorità.
  Secondo la disciplina vigente le decisioni riguardanti aspetti regolamentari (norme tecniche vincolanti, orientamenti e raccomandazioni) e di bilancio sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza (principale organo dell'EBA) a maggioranza qualificata dei membri (con la ponderazione dei voti prevista per il Consiglio UE). Le decisioni su altre materie (ad es. in merito alla risoluzione delle controversie) sono assunte a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, secondo il principio «una persona, un voto». La Commissione europea rileva che, se le regole di voto rimanessero invariate, non sarebbe possibile garantire che le decisioni prese a maggioranza semplice rappresentino sempre gli interessi dell'UE nel suo insieme, dal momento che i Paesi dell'eurozona (e quelli non euro che aderirebbero al meccanismo unico di vigilanza) potrebbero creare una maggioranza predefinita.
  Pertanto, la Commissione europea propone di attribuire competenze decisionali ad un gruppo di esperti indipendente, istituito all'interno del consiglio delle autorità di vigilanza e composto dal presidente e da due membri nominati dallo stesso consiglio tra i suoi membri con diritto di voto. Almeno un membro del gruppo di esperti rappresenta uno Stato membro non partecipante al meccanismo unico di vigilanza.
  Le decisioni proposte dal gruppo di esperti si riterrebbero adottate, a meno Pag. 48che non vengano respinte a maggioranza semplice, con almeno tre voti di Stati membri partecipanti e tre voti di Stati membri non partecipanti al meccanismo unico di vigilanza. Questo meccanismo garantirebbe che una proposta in materia di violazioni del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie, preparata dal gruppo di esperti indipendente, abbia il sostegno sia degli Stati membri della zona euro che degli Stati membri che non ne fanno parte, evitando che gli Stati membri della zona euro formino una minoranza di blocco in caso di azioni adottate nei confronti di uno di essi.
  La Commissione europea propone inoltre di modificare la composizione del consiglio di amministrazione dell'EBA, che è attualmente eletto a maggioranza semplice, in quanto, mantenendo le regole vigenti, gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico potrebbero avere una influenza decisiva nella sua composizione.
  Per evitare questo rischio, la proposta di regolamento modifica la composizione del consiglio di amministrazione prevedendo che almeno due dei suoi membri siano rappresentanti degli Stati membri non partecipanti.
  Con riferimento all’iter legislativo a livello delle proposte in esame, ricorda che la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza viene esaminata secondo una procedura legislativa speciale, che prevede l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE e il mero parere del Parlamento europeo.
  La proposta relativa all'adeguamento delle competenze dell'EBA segue invece la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).
  In merito alla tempistica delle predette proposte legislative, rammenta che il Consiglio europeo del 18-19 ottobre ha in sostanza ribadito l'obiettivo, già indicato a giugno, dell'adozione delle proposte legislative entro la fine del 2012, ma demandando ad atti ed intese successive la definizione delle relative modalità operative e organizzative per l'esercizio a livello europeo della vigilanza centralizzata in capo alla BCE.
  Il Consiglio dell'UE ha istituito un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei Governi degli Stati membri per approfondire gli aspetti tecnici e operativi della nuova disciplina.
  Nelle prime discussioni sulla proposta sono emersi diversi profili problematici, soprattutto in merito alla scelta di attribuire alla BCE la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE (circa 6.000 intermediari) di diversa dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria.
  Al riguardo la Germania, sostenuta dai Paesi Bassi (e, con alcune sfumature, da Polonia, Repubblica ceca ed altri Stati membri di recente adesione, che non aderirebbero, peraltro, al sistema di vigilanza centralizzato), sostiene l'opportunità di circoscrivere i poteri della BCE alle banche di importanza sistemica e a quelle con attività transfrontaliere.
  La posizione tedesca non appare condivisibile per le ragioni già richiamate in precedenza.
  In alternativa, a tale ultima posizione è stata prospettata l'ipotesi che la BCE deleghi alle autorità nazionali i compiti di vigilanza sugli enti a dimensione nazionale e locale.
  Rileva a tale proposito come sulle proposte in esame si siano già espressi inoltre alcuni parlamenti nazionali, tra cui, il Bundestag tedesco, il Senato francese e la House of Lord, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione puntuale delle specifiche indicazioni espresse da ciascun Parlamento.
  Propone quindi, al fine di approfondire i complessi profili giuridici, istituzionali ed economici sottesi alle proposte, di svolgere alcune audizioni, tra cui quelle dei seguenti soggetti:
   il Ministero dell'economia e delle finanze;
   la Banca d'Italia;
   l'Associazione bancaria italiana;Pag. 49
   l'Associazione delle banche popolari;
   esperti della materia (tra i quali Stefano Micossi, Rainer Masera, Mario Sarcinelli).

  Sottolinea quindi come le proposte normative in esame, in particolare per quanto riguarda le modifiche agli assetti della vigilanza creditizia, debbano essere valutate con molta attenzione, in ragione degli impatti decisivi che esse potrebbero avere sulle prospettive dell'economia italiana e dell'intero Paese, ritenendo pertanto che l'esame parlamentare su di esse non debba in alcun modo essere affrettato.

  Marco CAUSI (PD), pur concordando con il relatore circa la necessità di un esame approfondito del contenuto e degli effetti dei provvedimenti in titolo, evidenzia, tuttavia, come essi debbano essere esaminati dalla Commissione in tempi abbastanza stringenti, anche in considerazione del fatto che la loro adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, dà seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso mese di giugno in materia, fortemente sostenute dal Governo italiano.
  Osserva, quindi, come l'esigenza di approfondimento, pur giustamente rappresentata dal relatore, debba essere coniugata con l'oggettiva urgenza, anche per il nostro Paese, di una migliore definizione delle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
  Sottolinea, peraltro, come l'eventuale intendimento della Commissione di procedere all'esame di tali provvedimenti in tempi eccessivamente lunghi sarebbe in contraddizione con il ruolo svolto in sede europea dal Governo italiano, il quale ha saputo guadagnarsi un potere di negoziazione forte proprio per quanto attiene alle politiche dell'Unione europea in materia finanziaria e bancaria.

  Cosimo VENTUCCI, presidente, concorda con il deputato Causi, rilevando, peraltro, come occorra evitare la tendenza, diffusa in Italia in molti ambiti, a recepire affrettatamente gli atti normativi comunitari senza aver adeguatamente ponderato gli eventuali effetti negativi che possono derivare da iniziative non sufficientemente ponderate, richiamando a tale proposito la posizione recentemente assunta da alcuni Paesi dell'Unione in relazione all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Osserva, peraltro, come i tempi di svolgimento delle audizioni proposte dal relatore, le quali saranno definite dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, dipenderanno anche dalla disponibilità dei soggetti da audire.

  Maurizio FUGATTI (LNP) propone di ascoltare in audizione anche le associazioni rappresentative delle banche di credito cooperativo.

  Alessandro PAGANO (PdL), relatore, ritiene di non poter condividere l'invito del deputato Causi a concludere in tempi stringenti l'esame dei provvedimenti, sia perché essi, come illustrato in precedenza, hanno una fortissima rilevanza e delicatezza non soltanto per il settore bancario, ma anche per lo sviluppo complessivo dell'intervento dell'Unione europea in materia economica e finanziaria, sia in quanto da una rapida conclusione del loro iter non deriverebbe alcun vantaggio concreto nel breve periodo.
  Precisa, quindi, che il suo invito ad approfondire compiutamente i complessi profili giuridici, istituzionali ed economici sottesi alle proposte non è ispirato da intenti dilatori, ma risponde esclusivamente a un'oggettiva esigenza di conoscenza, il più possibile completa, derivante soprattutto dalla difficile situazione economica, indubbiamente aggravata dalla restrizione del credito in atto.
  A tale riguardo, osserva, peraltro, come il sistema bancario italiano abbia dimostrato di essere tra i più virtuosi in Europa, anche accrescendo la propria solidità patrimoniale, e come l'Autorità di vigilanza nazionale abbia dato prova di saper svolgere con perizia e scrupolo i propri compiti. Pag. 50
  In tale contesto, non vede ragioni per imprimere all'esame dei provvedimenti in titolo un'accelerazione che sarebbe, per un verso, inopportuna e, per un altro verso, non conforme a quel buonsenso e a quello spirito collaborativo cui la Commissione ha costantemente improntato la propria azione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) condivide le considerazioni del relatore, ritenendo che la Commissione debba utilizzare tutto il tempo necessario per acquisire una compiuta conoscenza del contenuto e degli effetti dei provvedimenti in esame, attesa la loro rilevanza e delicatezza.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno chiarire che, nel suo precedente intervento, non intendeva affatto disconoscere la necessità di un approfondimento dei provvedimenti in esame, anche procedendo alle audizioni proposte dal relatore e a quelle ulteriori che saranno eventualmente deliberate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ma soltanto segnalare l'urgenza di addivenire a una migliore definizione delle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, osservando come le due esigenze emerse nel dibattito possano senz'altro essere coniugate.

  Cosimo VENTUCCI, presidente, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sui documenti in esame, la quale, peraltro, sarà precisata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ricorda che, come già segnalato dal relatore, il Consiglio europeo intende adottare le proposte legislative entro la fine del 2012, e che, pertanto, la Commissione Finanze dovrà concluderne l'esame in tempo utile per poter incidere sulle scelte che verranno assunte in materia a livello comunitario.

  Francesco BARBATO (IdV) condivide l'esigenza di approfondire adeguatamente il contenuto dei documenti in esame, rilevando come l'esigenza primaria non sia quella di affrettare l'esame parlamentare di tali proposte, ma, invece, quella di assicurare un'adeguata erogazione di credito alle imprese ed alle famiglie. In tale contesto occorre che il Parlamento, ed il Paese nel suo complesso, siano in grado di tutelare efficacemente gli interessi nazionali, senza assumere posizioni subalterne rispetto agli organismi comunitari ovvero ad altri Stati membri, i quali non hanno, evidentemente, il diritto di imporre all'Italia alcun diktat. Pertanto, ritiene che un approfondito esame delle proposte legislative formulate dalla Commissione europea rappresenti un elemento fondamentale per contribuire a salvaguardare la dignità del Paese nelle sedi decisionali europee.

  Cosimo VENTUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 8 novembre 2012.

Audizione del Presidente dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), sulle problematiche relative all'attuazione della disciplina tributaria della cedolare secca sui redditi da locazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.