CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'obbligo contributivo alla gestione separata dell'INPS - di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non subordinata ad iscrizione presso appositi albi o elenchi professionali.
L'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 26, come ricordato dall'interrogante, è frutto dell'interpretazione autentica fornita dal comma 12 dell'articolo 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
In proposito, occorre ricordare che l'INPS, con circolare n. 99 del 2011, ha evidenziato la conformità del proprio orientamento alla citata norma di interpretazione autentica, ritenendo che la disposizione contenuta nel comma 26 debba essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente comma 25, che delega il Governo ad emanare norme volte ad assicurare «la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi».
Il successivo decreto ministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro n. 281 del 1996, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, ha previsto, all'articolo 6, che «Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», confermando la chiave di lettura dei commi 25 e 26 e chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria di appartenenza.
Occorre evidenziare, infatti, che il comma 26 ha introdotto, a carico di specifiche categorie di soggetti, un obbligo contributivo legato alla mera percezione di determinati redditi.
Questo principio, non estendibile alle Casse private poiché non compreso tra quelli enucleati dalla legge come criteri direttivi della previdenza privata obbligatoria (v. il più volte citato comma 25 ed il decreto legislativo n. 509 del 1994), è stato rigorosamente applicato dall'INPS, il quale ha pertanto predisposto la copertura previdenziale richiesta dalla legge, in tutti i casi in cui i redditi prodotti non sono stati assoggettati ad altro prelievo contributivo obbligatorio.
Con riferimento allo specifico caso degli ingegneri che hanno lo status di lavoratori dipendenti, si tratta di professionisti non tenuti al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa previdenziale, ai sensi dell'articolo 7 del relativo Statuto.
Quest'ultimo, peraltro, non fa che ribadire quanto già espresso dall'articolo 2 della legge n. 1046 del 1971, che esclude «dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata».

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INARCASSA non è, quindi, la «cassa di appartenenza» degli ingegneri e degli architetti «libero professionisti-dipendenti» che, in virtù dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, sono iscritti ad una diversa forma di previdenza obbligatoria.
Di conseguenza, tali professionisti non sono stati «esonerati» da INARCASSA dall'obbligo del versamento del contributo soggettivo, ma è l'iscrizione ad INARCASSA (e, quindi, l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo che da essa deriva) ad essere incompatibile con quella ad un'altra forma di previdenza obbligatoria.
Pertanto, i redditi prodotti in virtù dell'attività libero-professionale svolta da tali professionisti sono assoggettati, dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, all'obbligo contributivo in favore della Gestione separata Inps.
Per quanto concerne, inoltre, il pagamento del contributo integrativo - finalizzato a coprire le spese di gestione delle Casse e di alcune prestazioni assistenziali - il legislatore e, successivamente, lo Statuto INARCASSA, in virtù della funzione solidaristica di tale contributo, ne hanno collegato l'obbligo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali: «tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo» (articolo 10 della legge n. 6 del 1981, recepito nell'articolo 23 dello Statuto INARCASSA).
Occorre ricordare, a questo proposito, che il contributo integrativo non entra a far parte del montante utile alla determinazione dell'importo della pensione.
Da ultimo, quanto al contenuto dell'emanando decreto interministeriale, previsto dall'articolo 18, comma 15, del decreto-legge 98 del 2011, posso escludere che esso possa rivestire natura Interpretativa, nel senso auspicato dall'interrogante, di una norma già di interpretazione autentica e sufficientemente chiarificatrice quale il comma 12 del medesimo articolo, dovendosi in tale decreto dettare unicamente le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011.

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ALLEGATO 2

5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle lavoratrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Mattesini - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla opportunità che l'INAIL adotti un sistema di rilevazione degli incidenti sul lavoro basato su un'ottica di genere, al fine di disporre di tali dati in modo distinto per lavoratori e lavoratrici.
L'analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico (indicando con tale ultimo termine le malattie professionali) in un'ottica di genere rappresenta certamente una tappa fondamentale per la reale tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
A questo proposito, va osservato che già il decreto legislativo 81 del 2008, meglio noto come Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenzia, tra l'altro, la necessità di una valutazione dei rischi e della predisposizione delle relative misure di prevenzione condotte in un'ottica di genere. L'articolo 8 del Testo unico, nell'istituire il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (cosiddetto SINP) - la cui gestione tecnica e informatica è affidata all'INAIL - espressamente prevede che allo sviluppo del Sistema informativo «concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne» e stabilisce altresì che i contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare «il quadro dei rischi anche in una ottica di genere, il quadro di salute e di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici».
In questa prospettiva, faccio presente che un notevole passo avanti in tale direzione è stato compiuto con l'approvazione - il 21 dicembre scorso - in seno alla Conferenza Stato-Regioni del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del SINP.
Va inoltre evidenziato che il sistema informativo dell'INAIL dispone di dati per lunghe serie storiche e che già da molti anni l'Istituto utilizza tra i criteri di analisi dei dati anche le differenze di genere dei lavoratori.
In particolare, attraverso il sito internet disponibile all'indirizzo www.inail.it/Statistiche, l'Istituto diffonde i dati relativi al fenomeno infortunistico e tecnopatico del Paese, differenziandoli in varie sezioni, tra le quali vorrei in questa sede ricordare: la Banca Dati al Femminile, la Banca Dati Statistica, la Banca Dati Disabili e la Banca Dati delle Professioni. Sono, inoltre, disponibili una serie di pubblicazioni contenenti tavole e commenti in un'ottica di genere.
In particolare, la Banca Dati al Femminile è uno strumento attraverso il quale è possibile consultare un ampio numero di dati infortunistici rilevati dai database dell'INAIL, potendo nel contempo utilizzare anche i flussi informativi provenienti da altre fonti statistiche ufficiali quali ISTAT e INPS.
Queste iniziative muovono tutte nella direzione di comporre un quadro d'insieme il più possibile esaustivo del fenomeno infortunistico ed impostare le basi per un'analisi articolata e significativa del mondo femminile nel contesto socio-economico e sanitario nazionale. Si vuole in tal modo comporre ed alimentare in modo appropriato l'insieme delle informazioni sulla specificità del lavoro femminile e dei suoi rischi, anche con riferimento alla

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salute della donna e al suo ruolo nella società. La banca dati è articolata in due aree tematiche: «Donna, Lavoro e Società» e «Donna, Rischi e Danni da Lavoro».
In particolare, la prima area è suddivisa in tre rami: Popolazione, Lavoro e Società, per ognuno dei quali sono indagate le principali caratteristiche di genere. Nel primo è riportata la struttura demografica nelle province e regioni italiane relativamente agli ultimi anni, con un focus sulla popolazione straniera. Nel secondo ramo sono presenti dati statistici su forze di lavoro e occupati ISTAT e assicurati INAIL. Il terzo ramo comprende le sezioni Maternità, Assistenza e Previdenza, Indicatori Socio-sanitari. La prima sezione contiene statistiche relative alla fecondità delle donne (sia italiane che straniere) e alle interruzioni volontarie di gravidanza; la seconda riguarda gli interventi dei comuni a favore di famiglie, minori, anziani e immigrati e dati sui beneficiari dei trattamenti pensionistici; la terza sezione prende in esame malattie croniche, disabili e tipi di disabilità.
L'area tematica «Donna, Rischi e Danni da Lavoro», che focalizza il fenomeno infortunistico e tecnopatico per la componente femminile, è interessata attualmente da un ampio aggiornamento e miglioramento che terminerà entro quest'anno ma è comunque disponibile nella versione precedente.
Da ultimo faccio presente che anche nella sezione Banca Dati Statistica, in cui sono riportati i dati relativi agli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) denunciati, indennizzati o definiti dall'INAIL nei ultimi cinque anni, sono disponibili tavole separate in relazione al genere dell'infortunato o del tecnopatico.

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ALLEGATO 3

5-05988 Fedriga: Vicende occupazionali relative alla Sirti SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo in questione con il quale viene richiamata la situazione produttiva ed occupazionale della società SIRTI spa, avente sede legale in Milano.
La SIRTI è una società per azioni che si occupa di progettazione e realizzazione di reti e sistemi di telecomunicazione, con un organico pari a 4.064 lavoratori su tutto il territorio nazionale.
L'azienda ha dapprima usufruito - per il periodo dal 4 agosto 2010 al 3 agosto 2011 - del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, autorizzata per il limite massimo di 544 lavoratori.
Successivamente, è stata presentata istanza di accesso al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale.
Conseguentemente, il 1o agosto 2011, si è svolto - presso la competente Direzione generale dell'Amministrazione che rappresento - l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 218 del 2000.
Nel corso di tale incontro, i vertici aziendali hanno evidenziato la necessità del piano di riorganizzazione, in conseguenza della considerevole contrazione dell'attività produttiva per riduzione delle commesse nonché della maggiore competitività da parte di società concorrenti di ridotte dimensioni. Tale piano, al cui interno è previsto un esubero di circa 300 lavoratori sul totale dell'organico aziendale, contempla, in particolare, il riposizionamento commerciale della SIRTI spa, la ridefinizione organizzativa della sua struttura ed un programma di contenimento degli sprechi.
All'esito dell'incontro, le Parti Sociali hanno sottoscritto un accordo per il riconoscimento del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, in favore di un massimo di 760 lavoratori, per il periodo dal 4 agosto 2011 al 3 agosto 2013.
Il programma di riorganizzazione aziendale è stato supportato da un'adeguata opera di formazione professionale, volta al miglioramento delle capacità lavorative dei dipendenti dell'azienda e da consistenti investimenti di entità superiore a quelli prodotti nel biennio precedente.
Successivamente, il 6 ottobre 2011, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dell'azienda hanno sottoscritto - presso ASSOLOMBARDA - un nuovo accordo a conclusione di una procedura di mobilità, attivata il 30 settembre 2011.
Tale accordo ha previsto - nel rispetto del precedente accordo dell'agosto 2011 - il graduale ricorso - per un numero massimo di 270 lavoratori - all'istituto della mobilità volontaria quale strumento positivo di gestione degli esuberi.
In conclusione, vorrei rassicurare l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della SIRTI spa, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.