CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
esaminato il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato: DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 2, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);
per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili potrebbe contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
su questa materia risulta aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
ricordato, con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 4, in materia di materiali da diporto, che la direttiva 2008/98/CE esclude dal suo ambito di applicazione il terreno in situ inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
rilevato altresì che con riferimento all'articolo 3, commi 7 e 9, i quali prevedono rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente, occorre ricordare che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo limitate possibilità di deroga, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione dell'articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030;

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2) provveda la Commissione di merito a riformulare l'articolo 3, commi da 1 a 4, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE;
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, commi 7 e 9, del disegno di legge al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sopra richiamate, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Atto n. 441).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
rilevato che il provvedimento consente di superare il contenzioso aperto con la Commissione europea che, in data 18 maggio 2011, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/0609) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/110/CE sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica entro il termine del 30 aprile 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.