CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale»;
   sottolineata l'importanza dell'articolo 3, che reca disposizioni volte a favorire il passaggio all'editoria digitale;
   visti gli articoli 2 e 4 del decreto-legge che recano disposizioni in ordine ai contributi e al credito di imposta a favore di imprese editrici;
   rilevato che su analoghe disposizioni (articoli da 4 a 8 della legge n. 62 del 2001 recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, notificate dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE) è intervenuta la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2004 (Decisione 2006/320/EC – GUUE L 118/8, 3 maggio 2006) che, pur riconoscendo la natura di aiuti di Stato delle disposizioni, consistenti rispettivamente in contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e in un credito di imposta, ha dichiarato le misure compatibili con il mercato interno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE) in quanto «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) – Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento sulla riforma della Politica Comune della Pesca – PCP (COM (2011)425), il «regolamento di base» che stabilisce le disposizioni fondamentali in materia; la proposta di regolamento sull'Organizzazione Comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) che riforma la politica commerciale relativa al settore; la proposta di regolamento relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca recante disciplina del nuovo strumento finanziario del settore presentata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2011 (COM(2011)804);
   visti la comunicazione sulla riforma della PCP (COM(2011)147); la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), nonché la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile della risorse della pesca nell'ambito della PCP; la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP;
   premesso che:
    le proposte legislative in esame prospettano una riforma organica della politica comune della pesca e dei suoi strumenti di finanziamento, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;
    la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per il FEAMP nel periodo 2014-2020 ammonterebbe a euro 6.567.000.00 di cui 1,047 miliardi sarebbero dedicati alle misure a gestione diretta (principalmente alla PMI). Tali risorse, tenuto conto del livello complessivo del bilancio dell'UE proposto per il periodo 2014-2020, appaiono adeguate, tenuto anche conto della ragionevolezza ed equità dei parametri di distribuzione proposti dalla Commissione: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione «storica»;
    gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea di una politica comune della pesca sostenibile, efficace e coerente appaiono condivisibili. Peraltro, la politica della pesca non può prescindere dalla considerazione di una pluralità di fattori che caratterizzano interessi, risorse, sistemi di pesca, luoghi, storia, abitudini alimentari, economie tra loro differenti, al fine di individuare Pag. 337interventi normativi idonei a rispondere alle esigenze reali e alle specificità territoriali. Occorre inoltre contemperare le priorità ambientali, con l'esigenza di supportare le attività produttive e le loro ricadute economiche e sociali;
    la base giuridica prescelta per le proposte in esame appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;
   fermo restando che, in base agli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'UE, le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti le priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, le proposte stesse risultano conformi al principio di sussidiarietà. Gli obiettivi da esse perseguiti – che includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione – non potrebbero infatti essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale in quanto richiedono norme comuni in tutto il territorio dell'Unione;
   rilevato che appare pertanto opportuna e conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dello strumento del regolamento, che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, e lasciando agli Stati membri tramite l'approccio regionalizzato, la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione;
   tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e di valutazione forniti dalle audizioni svolte presso la XIII Commissione Agricoltura;
   rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE per assicurare il coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato ed il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori;
   b) con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito delle proposte che compongono il pacchetto – pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona («atti delegati»), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali, nonché di estendere le disposizioni settoriali (sempre con «atti delegati») – si sottolinea che:
    occorre evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente Pag. 338o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per la facoltà della Commissione di adottare, mediante atti delegati, disposizioni concernenti i limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale, che non può essere considerato elemento non essenziale della regolamentazione;
    appare altresì opportuno, nel caso specifico, fissare un termine di scadenza della delega, che la Commissione prevede, invece, a tempo indeterminato;
   c) in materia di dimensione esterna della PCP, si sottolinea l'esigenza di perseguire una politica di cooperazione con i Paesi terzi volta a migliorare il rispetto delle norme nel contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca intensive praticate nell'area del Mediterraneo tenendo conto delle specificità dell'ecosistema ittico in tale bacino;
   d) relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione; si sottolinea, altresì che se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine;
   e) per quanto riguarda, infine, il FEAMP per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare, che nella proposta della Commissione occorre addivenire ad una più specifica finalizzazione delle risorse, che tenga conto di priorità, quali la ricerca e il sostegno a coloro che intendono rinnovare la flotta per rafforzare e migliorare la propria attività; inoltre, si rileva che la talune delle misure proposte sono di efficacia incerta ai fini della riduzione della sovraccapacità e, comunque, non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella Mediterranea.