CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08560 Di Stanislao: Sulla chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Dall'anno 2005, in ambito Difesa, è stato predisposto un Progetto di riordino che individua e riassume, per aree funzionali, i provvedimenti e/o gli obiettivi da perseguire.
  Lo scopo principale è quello di riorganizzare le strutture sanitarie attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze onde aumentarne l'efficienza e – come già detto – il rapporto costo/efficacia.
  Come preannunciato dal Signor Ministro della difesa nel corso della sua audizione «Sulle linee programmatiche del Dicastero», tenutasi il 1o dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4a Senato e IV Camera, «Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo [...]. Si tratta di una linea che deve essere condivisibile proprio perché portata avanti con rigore, ma anche con equità e trasparenza».
  In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un complesso ridimensionamento.
  Il ridimensionamento dell'area della medicina legale contempla, inevitabilmente, anche la soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze, come previsto nella Direttiva del Ministro della difesa 9 agosto 2012 recante «Riordino della Sanità Militare in senso interforze», scaturita a seguito dell'attività di Gruppo di Lavoro interforze dello Stato Maggiore della Difesa, ma anche di un attento e incisivo riesame delle strutture sanitarie.
  Nella Direttiva è precisato, altresì, che le strutture soppresse verranno chiuse o rimarranno nelle disponibilità delle Forze armate a beneficio delle strutture di aderenza (poliambulatori, laboratori ecc.), laddove ragioni di costo/efficacia lo rendano conveniente.
  Quanto al reimpiego del personale militare e civile, com’è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie strutture ordinative, anche la questione relativa al futuro del Dipartimento Militare di Medicina Legale, è stata oggetto di opportuna valutazione.
  Nello specifico, per il personale militare, in analogia con quanto esperito per le soppressioni/riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni provvedimenti affinché siano contemperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che saranno rappresentate.
  Analogamente, si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Pag. 49

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08561 Paglia: Sull'applicabilità della disciplina della riserva dei posti nei concorsi delle pubbliche amministrazioni a coloro che abbiano frequentato Accademie o Scuole militari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante lamenta il fatto che, nonostante la chiarezza legislativa, alcune categorie di militari – in particolare gli allievi delle scuole militari – non sarebbero destinatari della normativa riguardante la riserva di posti nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 3 dell'articolo 1014 del Codice dell'ordinamento militare deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 627, comma 5, che inquadra nella categoria dei militari di truppa, prevista al comma 1 del medesimo articolo – tra gli altri – gli allievi delle scuole militari e quelli delle accademie militari.
  Peraltro, al fine di fugare ogni possibile dubbio, si fa presente che è in corso di completamento l’iter di approvazione del secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell'ordinamento militare che, a parziale modifica dell'articolo 788, al solo fine di meglio esplicitare norme già vigenti, prevede che al completamento del corso di studio, si applichino agli allievi le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052 che disciplinano, rispettivamente, la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici nonché il riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego.
  Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il beneficio della riserva dei posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni sia fruibile anche dagli allievi delle scuole e delle accademie militari che abbiano ultimato il relativo corso di studio.

Pag. 50

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08562 Rugghia: Sugli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione degli impegni assunti per ottemperare alla risoluzione n. 8-00177, approvata dalla IV Commissione, in merito all'acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di alloggi della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'impegno assunto dal Governo, si rende noto che i contenuti della risoluzione conclusiva concernente la vendita dell'usufrutto con diritto di accrescimento degli alloggi della Difesa, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione Difesa della Camera in data 29 maggio u.s., saranno recepiti nel prossimo schema di provvedimento correttivo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che risulta tuttora in corso di predisposizione.