CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIV Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del «DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
  premesso che:
   il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, con misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;
   preso atto che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita;
   ricordato che la revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012;
   ricordato che le raccomandazioni erano stata sottoposte dalla Commissione europea al Consiglio il 30 maggio 2012, e successivamente avallate politicamente dal Consiglio europeo del 28-29 giugno;
   sottolineato che nel preambolo della raccomandazione, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che «il governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (spending review) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita.»;
   evidenziato che al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di «perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista spending review»;
   rilevato che con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti in house, dispone che a Pag. 428decorrere dal 1o gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui;
   ricordato, sul punto, che il modello dell’in-house providing – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti, individuati rispettivamente nel «controllo analogo» e nella «attività prevalente»;
   tenuto conto che i commi 8 e 8-bis del decreto legge, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma;
   segnalato, inoltre, che con riferimento all'articolo 1, comma 26, in materia di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049);
   segnalato, altresì, che per quanto riguarda l'articolo 6, comma 19 del decreto legge, la Commissione europea ha recentemente avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia: il primo consiste in un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia, al fine di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale e se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato; il secondo procedimento è rappresentato da un parere motivato del 21 giugno 2012 (procedura n. 2007/4609) per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in cui si contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008), senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e si richiede all'Italia che notifichi entro due mesi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere approfondimenti al Governo circa le coerenza rispetto alla disciplina comunitaria delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 8 e 8-bis del decreto legge, configuranti fattispecie derogatorie in materia di in house providing;
   b)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'impegno del Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia, nei procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie (procedura di infrazione n. 2011/4049) e in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia (procedura n. 2007/4609).

Pag. 429

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del «DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
  premesso che:
   il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nell'ottica di un impegno duraturo assunto dal Governo e dal Parlamento italiano nell'ambito del semestre europeo, con specifiche e dettagliate misure concernenti il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;
   preso atto che la revisione della spesa pubblica non costituisce attuazione di specifici obblighi normativi dell'Unione europea ma è oggetto di valutazioni e raccomandazioni indirizzate all'Italia dalle Istituzioni dell'Unione nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e, più in generale, nel quadro del monitoraggio sulle misure volte al conseguimento degli obiettivi e parametri di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita;
   ricordato che la revisione della spesa pubblica è oggetto di specifiche indicazioni nelle raccomandazioni adottate in via definitiva dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2012 in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia, svolto nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012;
   ricordato che le raccomandazioni erano stata sottoposte dalla Commissione europea al Consiglio il 30 maggio 2012, e successivamente avallate politicamente dal Consiglio europeo del 28-29 giugno;
   sottolineato che nel preambolo della raccomandazione, che opera una valutazione della situazione macroeconomica e di finanza pubblica dell'Italia, la Commissione rileva che «il governo si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (spending review) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita.»;
   evidenziato che al punto 2 del dispositivo, si raccomanda all'Italia di «perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista spending review»;
   rilevato che con riguardo agli aspetti di compatibilità del provvedimento con la Pag. 430normativa comunitaria, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 8, riguardante gli affidamenti in house, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house, nel limite massimo di 200.000 euro annui;
   ricordato, sul punto, che il modello dell’in-house providing – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti, individuati rispettivamente nel «controllo analogo» e nella «attività prevalente»;
   tenuto conto che i commi 8 e 8-bis del decreto legge, come modificati nel corso dell'esame al Senato, configurano fattispecie derogatorie rispetto alla norma;
   segnalato, inoltre, che con riferimento all'articolo 1, comma 26, in materia di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da parte del regime italiano di assegnazione di contratti nel campo delle intercettazioni telefoniche (procedura di infrazione n. 2011/4049);
   segnalato, altresì, che per quanto riguarda l'articolo 6, comma 19 del decreto legge, la Commissione europea ha recentemente avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia: il primo consiste in un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia, al fine di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale e se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato; il secondo procedimento è rappresentato da un parere motivato del 21 giugno 2012 (procedura n. 2007/4609) per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in cui si contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008), senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e si richiede all'Italia che notifichi entro due mesi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere approfondimenti al Governo circa le coerenza rispetto alla disciplina comunitaria delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 8 e 8-bis del decreto legge, configuranti fattispecie derogatorie in materia di in house providing;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'impegno del Governo nella direzione indicata nell'ambito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia, nei procedimenti di contenzioso in materia di spese per intercettazioni telefoniche giudiziarie (procedura di infrazione n. 2011/4049) e in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia (procedura n. 2007/4609).