CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
ricordato che il codice frontiere Schengen, entrato in vigore il 13 ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenente norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione;
ricordato, inoltre, che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riguarda la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la circolazione delle persone, la cooperazione fra polizie e la cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazione denominato SIS (Sistema informativo Schengen), la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci;
preso atto che le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica degli Stati membri e della stessa Commissione europea nell'applicazione del codice frontiere Schengen, che hanno fatto rilevare alcuni profili di criticità;
considerato che la proposta di modifica del Regolamento risulta particolarmente opportuna, considerate le recenti vicende di massicci afflussi di immigrati irregolari, coincidendo, quindi, con una fase particolarmente difficile che ha chiaramente evidenziato la necessità di una attenta ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen entrato in vigore in un contesto molto diverso da quello attuale e con una pressione migratoria quantitativamente assai inferiore e comunque più facilmente gestibile;
osservato che la proposta di regolamento in esame conferisce alla Commissione europea il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di adottare atti delegati per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, nonché le modifiche degli allegati III (modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera), IV (modalità per l'apposizione dei timbri) e VIII (modello relativo alla durata di un soggiorno breve);
valutato che la proposta di modifica si limita ad apportare alcune modifiche pratiche e tecniche lasciando invariato il sistema nel suo complesso;
sottolineato che l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

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prescrive che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione europea adottati in questo settore contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio;
tenuto conto che le disposizioni in esso contenute sono conformi alle norme comunitarie sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di modificare, dal punto di vista tecnico, un atto esistente dell'Unione, ovvero le misure del codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche cui sono soggette le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, non può, infatti, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;
tenuto conto, inoltre, che la proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti. Inoltre, poiché la proposta consiste in una modifica a un regolamento esistente, essa può essere realizzata solo con un atto legislativo europeo;
sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:
a) se il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, cui gli atti devono essere simultaneamente notificati non appena adottati, possa rappresentare un rischio di un eccesso di delega e se non occorra, quindi, verificare l'opportunità di una definizione più puntuale degli obiettivi, del contenuto e della portata della delega stessa;
b) se la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare di dichiarare la loro presenza, non possa essere di ostacolo al contrasto dell'immigrazione clandestina;
c) di invitare la Commissione europea a valutare l'opportunità di inserire tale proposta nel contesto di un ulteriore sviluppo della strategia per la gestione integrata delle frontiere, auspicata dallo stesso Consiglio europeo, che tenga conto delle pressioni particolari cui sono sottoposti alcuni Stati membri promuovendo un'equa ripartizione delle responsabilità;
d) ad istituire meccanismi di sostegno per i Paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina istituendo un sistema di intensificata collaborazione in situazioni di preallarme che facciano prevedere un'emergenza umanitaria imminente.