CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2011
519.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che le Commissioni Affari esteri e Difesa concluderanno l'esame in sede referente del provvedimento nel primo pomeriggio della giornata odierna, e che dunque il parere su di esso dovrà essere espresso entro la mattinata di oggi.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, il disegno di legge C. 4551, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2011, recante proroga degli interventi di

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cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, l'articolo 1, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato prevede l'integrazione, nella misura di 10,8 milioni di euro, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, delle risorse finanziarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. La disposizione autorizza inoltre, nel secondo semestre 2011, la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano e al Fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan.
Il comma 2 autorizza, per il secondo semestre 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.
Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, che riguardano il sostegno dei settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.
Il comma 4 affida al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure tese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata ripristinata la norma, contenta anche nel decreto-legge n. 228 del 2010, in base alla quale, nel quadro delle misure di cui ai commi da 2 a 4, è prevista la realizzazione di una Casa della società civile a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Afghanistan in esito alla Conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan svoltasi a Roma nel maggio 2011.
Il comma 5 prevede che, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 5,8 milioni disposta dal comma 1 rientri anche l'eventuale reclutamento di personale in loco (o l'invio di personale dall'Italia) presso la sede della cooperazione italiana, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica di Herat istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.
Il comma 6 autorizza, sempre per il secondo semestre del 2011, la spesa di 24.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile dell'Ufficio NATO Provincial Reconstruction Team di Herat.
L'articolo 2, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, amplia di 8,6 milioni di euro, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 (in materia di disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dall'apposita voce contenuta nella Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, finalizzati ad interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia. L'autorizzazione di spesa è inoltre estesa, per lo stesso periodo e nella misura di 350.000 euro, agli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario.
La disposizione prevede altresì che, entro il limite massimo del 15 per cento di detto stanziamento, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali di applicazione del decreto-legge.
Il comma 2 prevede la possibilità di utilizzare beni pubblici libici esistenti in Italia, precedentemente «congelati», quale

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garanzia a tutela del rischio politico e commerciale a favore di persone giuridiche che intraprendono azioni umanitarie per il popolo libico. La norma prevede che le stesse risorse possono inoltre essere utilizzate, per le stesse finalità, per aperture di credito a favore del Consiglio Nazionale Transitorio libico, il quale è stato riconosciuto dall'Italia come titolare dell'autorità di governo.
Tale previsione si fonda su quanto previsto dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204 (Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia), il quale prevede che le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea possano utilizzare, alle condizioni ritenute più opportune, beni congelati, appartenenti a persone, entità o organismi elencati all'allegato III dello stesso Regolamento, per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.
Il comma 3 autorizza, nel semestre 1o luglio-31 dicembre 2011, la spesa di 5,1 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori interessati da eventi bellici e ad alto rischio.
Il comma 4 finanzia con 2,2 milioni di euro la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2011, per gli interventi di stabilizzazione in Iraq e Libia, consentendo altresì al Ministro degli Affari esteri di destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi.
Il comma 5 autorizza la spesa di 4,1 milioni di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
Il comma 6 autorizza, per l'arco temporale già menzionato, una spesa di 340.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano, nonché per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.
Il comma 7 autorizza, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2011, la spesa di 200.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.
Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la concessione di un contributo volontario pari a 250.000 euro per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, il quale svolge attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero deve essere inserite, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il comma 8 autorizza, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2011, la spesa di circa 400.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.
Il comma 9 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 994.000 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
Il comma 10 integra per 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2011, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.
Il comma 11 autorizza la spesa di 437.250 euro per coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le sedi italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan ed Yemen, al quale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, n. 18. La disposizione prevede inoltre una deroga all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica

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n. 18 del 1967, per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi (e non ogni 12 o 18 mesi come previsto dal predetto articolo 181), il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.
Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al già citato articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
Viene altresì autorizzata la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.
Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.
Il comma 12 autorizza la spesa di 403.200 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto è calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero. La norma specifica che, per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.
Per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale.
Il comma 13 dispone un'autorizzazione di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Il comma 14 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.
L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali, sia umane sia materiali.
Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in missione per le attività di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo che la misura di tale indennità sia incrementata del 30 per cento della diaria prevista in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

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In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei Paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge, debba, per esigenze di sicurezza, essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'articolo 13 della legge n. 49 del 1987. Il medesimo comma prevede che alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (le quali prevedono che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009).
Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dagli articoli da 1 a 3, ove non diversamente disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, e di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.
Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.
Attraverso il rinvio alle sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono invece applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.
Si esclude inoltre dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.
Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

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Il comma 7 prevede che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il Ministero può altresì stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni che hanno ridotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di consulenza. La disposizione specifica che gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
Il comma 8 stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono convalidati, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 1 e 2 del decreto stesso, nonché delle disponibilità degli stanziamenti per iniziative di stabilizzazione e di pace di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2010, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 102 del 2010, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 228 del 2010.
In base ai commi 9 e 10, le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. Inoltre, nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011, possono essere impegnati i residui non ancora impegnati degli stanziamenti di cui ai già citati articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2010, del decreto-legge n. 102 del 2010 e del decreto legge n. 228 del 2010.
Il comma 11 stabilisce che il Ministero degli affari esteri, utilizzando le risorse indicate dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102 del 2010 (2,4 milioni di euro per la realizzazione di interventi e iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e 778.500 euro per iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili), e quelle indicate nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 228 del 2010 (500.000 euro per iniziative a favore della lotta contro le mutilazioni genitali femminili), è autorizzato a proseguire le azioni descritte nell'articolo 2, comma 6 del medesimo decreto-legge n. 102, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre il comma 12, che, dopo aver ribadito il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti, prevede, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, relativamente ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 n. 136 del 2010, le quali, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabiliscono gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
Il comma 13 dispone che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge, venga definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri, con i quali saranno anche stabilite le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, l'istituzione presso il MAE di un'apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire

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e coordinare gli interventi, nonché l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
Nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi i commi 14 e 15, i quali intervenivano sul dettato della legge n. 49 del 1987, relativamente all'utilizzo dei volontari in servizio civile per attività di cooperazione, per quanto attiene ai relativi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Il comma 16 dispone una modifica del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 71 del 2011, attribuendo all'ufficio consolare nel suo insieme la competenza al rilascio dei passaporti, prima attribuita al Capo dell'ufficio consolare.
Il comma 17 proroga al 31 ottobre 2011 il termine di scadenza del Commissario generale del governo per l'Esposizione universale di Shanghai, autorizzando a tal fine autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.
Il comma 18 stabilisce, a decorrere dal 2011, l'incremento di 60.000 euro del contributo annuo (attualmente stabilito in 250.000 euro) a favore dell'Associazione culturale «Villa Vigoni» con sede in Menaggio, la quale promuove le relazioni italo - tedesche nei campi della scienza, dell'educazione e della cultura. A copertura dell'incremento di spesa viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, recante ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.
L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.
In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 399,7 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL AFGHANISTAN.
Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 92 milioni di euro, nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon).
Il comma 3 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 33,2 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (Multinational Specialized Unit - MSU; European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX KOSOVO; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani).
Il comma 4 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 150.248 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
Il comma 5 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 7,3 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
Il comma 6 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 603.986 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron).
Il comma 7 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 61.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
Il comma 8 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 128.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.
Il comma 9 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 104.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.

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Il comma 10 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 134.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.
Il comma 11 autorizza la spesa di circa 158.000 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1o luglio al 31 dicembre 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (Delegazione Italiana Esperti).
Il comma 12 autorizza, tra il 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 353.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission) in Georgia.
Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 20,8 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria.
Il comma 14 autorizza la spesa di 4,2 milioni di euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene (NATO Training Mission - Iraq).
Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di 10,4 milioni di euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 508.000 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia.
Il comma 17 autorizza un'ulteriore spesa di 64,2 milioni di euro, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.
Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 1,6 milioni di euro, per il periodo 1o luglio al 31 dicembre 2011, per consentire al comandante del contingente militare impegnato nella missione in Afghanistan di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Il comma 19 dispone che, per il periodo 1o luglio-30 settembre 2011, sia autorizzata la spesa di 58 milioni di euro per finanziare la missione militare in Libia, finalizzata alla protezione dei civili, ad assicurare il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo libico e per l'embargo delle armi, come previsto dalle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il comma 20 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 3,3 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 21 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 867.940 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.480 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
Il comma 22 autorizza, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 63.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
Il comma 23 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 270.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della

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Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 24, 25 e 26.
Il comma 24 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 1,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni ISAF Afghanistan: il predetto personale, tramite la Task force Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police.
Il comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 342.000 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), che fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
Il comma 26 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 227.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e nel Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della Guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 260.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.
Il comma 28 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 19.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.
Il comma 29 autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 96.000 euro per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina.
Il comma 30 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 5 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).
Il comma 31 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia ed Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense le unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo». Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle predette unità navali, è incrementata di 17,4 milioni di euro per il 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativa al monitoraggio del traffico navale ai fini dell'attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio sul riciclaggio di denaro e il sequestro o la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
Durante l'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 31-bis, il quale sostituisce, convertendone sostanzialmente i valori in euro, la tabella D allegata al decreto-legge n. 533 del 1954, recante la tariffa dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto riguarda: le iscrizioni nei relativi registri di navi, unità da pesca e da diporto, compresi i passaggi di proprietà;

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le visite di sicurezza di idoneità e tecnico - sanitarie svolte sulle navi e sulle unità da diporto; le inchieste per i sinistri marittimi svolte ad istanza degli interessati; la scritturazione degli atti contrattuali originali e delle relative copie.
La disposizione stabilisce che le maggiori entrate derivanti dalla predetta sostituzione sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
L'articolo 4-bis, inserito dall'altro ramo del Parlamento, reca misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati dalle limitazioni imposte a seguito delle attività operative delle forze armate concernenti la Libia
In particolare, il comma 1 prevede che una percentuale del fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa al gettito per il 2011 dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, e comunque nel limite di euro 10 milioni, sia destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle provincie danneggiate a seguito delle predette limitazioni, che hanno inciso sull'operatività degli scali aeroportuali civili.
Il comma 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le provincie interessate, l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.
L'articolo 5 introduce alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.
In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. La disposizione specifica inoltre che l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avviene tramite decreto del Ministero della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).
Il comma 2 precisa che i Nuclei militari di protezione siano chiamati ad operare in conformità con le direttive e le regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. La norma precisa inoltre che al comandante di ciascun nucleo ed al personale da esso dipendente, siano attribuite le funzioni di ufficiale di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione (pirateria e navigazione di nave fornita abusivamente di armi e priva di carte di bordo), e quelli ad essi connessi.
Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che al personale dei Nuclei militari di protezione siano corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi internazionali, siano applicabili le misure di ordine penale previste dal codice penale militare di pace, nonché le previsioni di cui all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 (le quali stabiliscono, rispettivamente, la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, e l'applicabilità

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delle disposizioni sui delitti colposi quando facendo uso di tali mezzi, si eccedano colposamente i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti).
Il comma 3 dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma precedente e di quelle necessarie per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le somme devono essere corrisposte mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, e riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Il comma 4, sostituto dal Senato, dispone che gli armatori possono impiegare, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 dell'articolo, guardie giurate autorizzate ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate con il decreto ministeriale di cui al comma 1.
Il comma 5, anch'esso sostituto dal Senato, stabilisce che l'impiego delle guardie giurate è consentito solo a bordo delle navi predisposte per la difesa contro gli atti di pirateria ed autorizzate alla detenzione di armi. Inoltre si prevede che le guardie giurate debbano essere individuate preferibilmente tra coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate (esclusi i militari di leva) e che hanno superato i corsi teorico - pratici previsti dall'articolo 6 del Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti e delle stazioni, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che le guardie giurate, nell'espletamento del servizio di protezione delle navi ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria, possono utilizzare le armi in dotazione delle navi che siano state appositamente predisposte per la loro custodia, e che siano detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione delle armi in comodato al medesimo personale.
Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative delle previsioni appena descritte, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra le guardie giurate ed il comandante della nave durante l'espletamento dei predetti compiti.
Il comma 6 stabilisce l'applicabilità alla materia in esame delle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Il comma 6-bis, inserito dal Senato, modifica l'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di estendere le competenze della Marina, oltre che alla vigilanza degli interessi nazionali e delle vie di comunicazioni marittime al di là del mare territoriale, anche al contrasto alla pirateria.
Il comma 6-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca la clausola di invarianza degli effetti finanziari dell'articolo.
L'articolo 6 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.
In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 102 del 2010.
Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:
la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;

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l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;
la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;
la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;
la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;
la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto assume specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito di tali disposizioni segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

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Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:
a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo;
b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

Il comma 3 introduce alcune deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui al decreto-legge.
In particolare, si prevede la deroga al limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
Inoltre si deroga ai limiti orari per il lavoro straordinario fissati con appositi decreti del Ministro della difesa.
Il comma 4 consente al Ministro della difesa di avvalersi del personale (e dei relativi mezzi) appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.
Ancora per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo comma 4-bis, introdotto dal Senato, il quale reca una norma interpretativa riferita alla composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza.
In particolare, al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della Guardia di Finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, la disposizione prevede che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale stabilisce, tra l'altro, che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, deve essere interpretato nel senso che possono far parte delle predette commissioni di avanzamento, a prescindere dalla loro appartenenza ai ruoli del servizio permanente effettivo, anche coloro i quali ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.
Il comma 4-ter, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, i termini per l'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
Al riguardo rammenta che la predetta disposizione ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione

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o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.
Il comma 4-ter specifica inoltre che le predette assunzioni possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del richiamato fondo.
Il comma 4-quater, anch'esso inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 53 milioni di euro per il 2011 per far fronte alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali. A tali onori si fa fronte:
quanto a 12,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
quanto a 8,7 milioni di euro, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;
quanto a 31,4 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle spese rimodulate riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili; la norma precisa che l'importo della riduzione lineare può essere ridimensionato in corrispondenza di ulteriori rimborsi corrisposti dall'ONU nel periodo 1o aprile-31 ottobre 2011, da destinare alle finalità di cui al comma 4-quater.

L'articolo 7 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede, in particolare, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d)), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (competenza territoriale del tribunale militare di Roma; possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati militari; possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere).
Inoltre, il rinvio al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209 comporta che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate, che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma e che si applichino una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
La disposizione rinvia inoltre all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, al fine di prevedere la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza (purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti), nonché di prevedere l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o dalla necessità delle operazioni militari.
L'articolo 8, al comma 1, richiamando le disposizioni in materia contabile contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, autorizza

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gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 350 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.
Il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica della previsione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che la determinazione del valore a base d'asta degli immobili militari da alienare è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa.
In tale contesto il comma 2-bis indica che gli oneri per la partecipazione alla predetta commissione sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente dei beni.
La norma specifica inoltre che, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione, ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, il parere richiesto alla commissione deve essere adottato entro il 31 ottobre 2011.
Le previsioni del comma sono esplicitamente finalizzate ad accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare alle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, ed a consentire il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, la riduzione di 2.070 unità del personale militare impegnato nelle missioni nel semestre di riferimento del decreto-legge. In particolare, rispetto alle attuali 9.250 unità impegnate, si prevede che il Governo, comunicandolo alle Commissioni parlamentari competenti, assicuri una riduzione di almeno 1.000 unità entro il 30 settembre 2011 e di ulteriori almeno 1.070 unità entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il comma 2 vincola inoltre il Governo a presentare al Parlamento, entro 60 giorni dalla scadenza del decreto di proroga delle missioni, una relazione sulle singole missioni militari e di polizia, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, ai suoi obiettivi ed ai risultati conseguiti, predisponendo su tale base un piano di rimodulazione dell'impegno militare, nel rispetto degli impegni internazionali assunti.
L'articolo 10, modificato a seguito degli emendamenti approvati al provvedimento dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge.
In particolare, il comma 1 provvede alla copertura degli oneri complessivi del provvedimento, ad eccezione di quelli recati dall'articolo 3, comma 18, e dall'articolo 4, comma 31, oggetto della specifica previsione di copertura del comma 2.

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Tali oneri complessivi, pari, a seguito delle modifiche apportate al Senato, a circa 744,3 milioni di euro per il 2011, sono coperti:
quanto a 725 milioni di euro, attingendo alla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
quanto a 11 milioni di euro, attingendo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, che ha istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace;
quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese modulabili riferite al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 provvede invece alla copertura degli oneri, pari a 17,4 milioni di euro, recati dall'articolo 4, comma 31, del decreto, riducendo in modo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per la quota di risorse destinate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (cosiddetto fondo per le aree sottoutilizzate che ha poi assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione).
Il comma 3 provvede inoltre alla copertura degli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1970 (2011)24 e n. 1973 (2011)25 nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, in relazione alle operazioni in corso in Libia, disponendo a tal fine l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate acquisite ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, a seguito dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
Tali risorse sono attribuite nella misura di 134 milioni di euro al Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, e sono attribuite al Ministero degli affari esteri nella misura 8 milioni di euro.
L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo altresì una valutazione fortemente contraria sul decreto-legge.
Sottolinea infatti come le missioni di pace prorogate dal provvedimento siano in realtà operazioni belliche, che si pongono in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione. Inoltre ritiene che, alla luce della difficilissima congiuntura economico - finanziaria del Paese, nella quale si chiedono sacrifici sempre più pesanti ai cittadini, risulti del tutto improprio impegnare anche un solo uomo od un'arma per atti di guerra.
Al di là di tali considerazioni di carattere politico, evidenzia come il decreto-legge contenga una serie di previsioni discutibili, alcune delle quali appaiono altresì del tutto estranee al contenuto proprio del provvedimento.
A tale proposito richiama, in primo luogo, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, recante l'interpretazione autentica di una norma in materia di composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, al fine di precisare che possono far parte delle predette commissioni di avanzamento, a prescindere dalla loro appartenenza ai ruoli del servizio permanente effettivo del Corpo, anche coloro i quali ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Non ritiene infatti opportuno inserire siffatta previsione nel testo del provvedimento che disciplina la partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali, anche alla luce delle inquietanti vicende che sembrano coinvolgere

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alcuni alti ufficiali della stessa Guardia di Finanza, alcuni dei quali, come denunciato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, avrebbero tenuto un comportamento non consono alla loro posizione, e si mostrerebbero impegnati in una eccessiva competizione professionale tra loro.
Ritiene quindi necessario sopprimere tale norma, segnalando l'intenzione del gruppo dell'Italia dei Valori di segnalare la questione in tutte le sedi, anche chiedendo al Presidente della Repubblica di non promulgare il disegno di legge di conversione del decreto-legge.
Rileva, peraltro, come il lamentato carattere di estraneità rispetto al contenuto proprio del provvedimento riguardi anche altre disposizioni, non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In particolare, richiama il comma 16 dell'articolo 3, che interviene sulle competenze degli uffici consolari in materia di rilascio dei passaporti, il comma 17 dello stesso articolo 3, che proroga il termine di scadenza del Commissario generale del governo per l'Esposizione universale di Shanghai, il comma 18 del medesimo articolo, il quale stabilisce l'incremento del contributo annuo a favore dell'Associazione culturale «Villa Vigoni», operante nella promozione delle relazioni italo - tedesche nei campi della scienza, dell'educazione e della cultura, il comma 31 dell'articolo 4, il quale autorizza la cessione al Governo panamense di due unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, il comma 31-bis del medesimo articolo 4, che sostituisce la tabella recante la tariffa dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 4-ter dell'articolo 6, il quale proroga i termini per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8, recante norme concernenti la commissione ministeriale per la determinazione del valore a base d'asta degli immobili militari da alienare.

Cosimo VENTUCCI (PdL) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come appaia incontestabile la natura pacifica delle missioni internazionali nelle quali sono impegnati i nostri militari, i quali sono disposti a sacrificare la vita per esercitare, nell'ambito delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una funzione di mantenimento della pace e della sicurezza, e meritano, pertanto, particolare considerazione e rispetto da parte di tutte le forze politiche.
Ritiene, quindi, che siano fuori luogo, e non possano in alcun modo essere condivise le posizioni particolarmente critiche espresse da taluni al riguardo, le quali rischiano di risolversi in una ingiusta forma di denigrazione dell'encomiabile lavoro svolto dalle forze armate e di polizia italiane nei vari teatri internazionali.
Con specifico riferimento alla disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge, in materia di composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, giudica infondata l'obiezione formulata dal deputato Barbato, secondo il quale tale norma, in quanto non attinente alla materia oggetto del provvedimento, sarebbe da espungere dal provvedimento. Nell'esprimere al predetto Corpo la propria riconoscenza per la meritoria opera da esso svolta al servizio del Paese, indipendentemente da talune distonie verificatesi di recente nell'ambito della sua organizzazione di vertice, osserva, infatti, come la disposizione sulla quale si è impropriamente appuntata tale critica miri a garantire la piena funzionalità della Guardia di Finanza anche in relazione

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alle esigenze connesse con le missioni internazionali oggetto del decreto-legge.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e sulla prosecuzione delle missioni internazionali delle nostre forze armate e di polizia nelle diverse aree in cui esse sono chiamate a svolgere delicati compiti di mantenimento della pace, nonché di stabilizzazione della sicurezza e di sostegno ai processi di democratizzazione in atto.
Osserva, quindi, come non sia facile per nessun Parlamento autorizzare la presenza dei militari e l'uso della forza nei teatri internazionali in cui ciò è richiesto, sottolineando come ogni decisione in tal senso non possano essere prese a cuor leggero, ma debbano discendere da una precisa assunzione di responsabilità alla quale un Paese come l'Italia non può sottrarsi, anche in quanto il conseguimento dei predetti obiettivi di pace, di sicurezza e di democratizzazione nei Balcani, nel Libano, in Afghanistan e nelle altre aree in cui inviamo i nostri contingenti corrisponde agli stessi interessi del Paese.
Per tale motivo considera auspicabile che le decisioni in materia di politica estera e di difesa siano assunte, sia pure nel rispetto delle diverse sensibilità su tali temi, attraverso il massimo consenso delle forze politiche, rilevando invece, come il ricorso, con periodicità semestrale, ad un provvedimento d'urgenza che dispone il rifinanziamento delle missioni internazionali, offra l'occasione per aprire confronti anche aspri, riconducibili, molto spesso, a vicende politiche contingenti.
Ritiene, pertanto, che occorra trovare un modo per sottrarre la materia del finanziamento delle missioni di pace dalle alterne e contraddittorie dinamiche del dibattito politico, dando modo alle forze politiche di convergere con spirito unitario su decisioni così rilevanti e delicate, anche per i nostri militari, i quali rischiano la vita per consentire al Paese di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale.

Gianluca FORCOLIN (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e sul provvedimento in esame, sottolineando come esso coniughi l'esigenza di tenere fede, con senso di responsabilità, agli impegni assunti dal Paese in sede internazionale - nell'ambito dei quali è difficile pensare a un ritiro immediato delle nostre truppe da alcuni teatri, pena la vanificazione dell'importante lavoro finora svolto e del sacrificio della vita di 41 nostri militari - con la richiesta, avanzata dalla Lega, di prevedere la progressiva riduzione dei contingenti italiani all'estero e il contenimento delle relative spese.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, osserva come il complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge sia finalizzato, nel quadro della proroga delle missioni internazionali, ad affrontare questioni riguardanti le forze armate, le quali difficilmente troverebbero spazio in altri provvedimenti.
Ritiene quindi che sia stata opportuna, in tale contesto, l'introduzione nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, della norma interpretativa, recata dall'articolo 6, comma 4-bis, concernente la composizione delle commissioni di avanzamento della Guardia di Finanza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come l'audizione, tenutasi nella seduta di ieri, del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia fornito alla Commissione un quadro assai preoccupante, soprattutto

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laddove il Direttore dell'AAMS ha lamentato fortemente l'insufficienza delle risorse di personale assegnate all'Amministrazione per poter svolgere adeguatamente i compiti di regolazione e controllo su comparti, quelli dei giochi e dei tabacchi, che coinvolgono ormai interessi economici giganteschi e che risultano, come è noto, soggetti al rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.
In tale contesto chiede di riprendere, già nella prossima settimana, la discussione, avviata il 25 maggio scorso, della propria risoluzione n. 7-00583, la quale impegna, in modo assai puntuale, il Governo a rivedere i meccanismi di affidamento delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da gioco, assicurando controlli più rigorosi in materia, nonché ad assumere iniziative incisive per contrastare efficacemente i fenomeni del gioco minorile e delle ludopatie, che sta determinando effetti devastanti sulla salute psicologica di molti cittadini e sul benessere economico di numerose famiglie.
A questo riguardo sottolinea la necessità che il Parlamento intervenga con urgenza su tali questioni, le quali non possono essere rinviate alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, in quanto coinvolgono direttamente gli interessi fondamentali del Paese, considerando in tale contesto paradossale che la Guardia di finanza, invece di concentrare la sua azione su tali tematiche, sia coinvolta in missioni internazionali che finiscono per disperderne le risorse.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, rileva come la gran parte delle finalità perseguite dalla sua risoluzione n. 7-00583, sia già stata realizzata dalle previsioni in materia di giochi contenute nell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale contiene previsioni che, in alcuni casi, risultano perfino troppo rigorose in materia. A tale proposito sottolinea come la Presidenza della Commissione abbia dimostrato la massima attenzione rispetto alle problematiche di questo settore, richiedendo al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di intervenire in audizione dinanzi la Commissione prima della sospensione per la pausa estiva.
In tale contesto ritiene comunque opportuno procedere, alla ripresa dei lavori, ad ulteriori audizioni in materia, in particolare ascoltando i rappresentanti della Federazione italiana tabaccai e dell'Area gioco ed intrattenimento istituita in seno alla Confindustria, nella quale sono rappresentati gli operatori del settore. Ritiene infatti opportuno che la Commissione svolga in merito ulteriori approfondimenti, ad esempio per quanto riguarda l'ipotizzata istituzione di un'Agenzia dei giochi.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel concordare con le considerazioni svolte dal Presidente, esprime la propria soddisfazione per gli importanti elementi di informazione acquisiti ieri, in occasione dell'audizione del Direttore generale dell'AAMS, il quale, oltre a rispondere in maniera estremamente puntuale alle domande che gli sono state rivolte, si è dichiarato pienamente disponibile ad instaurare un colloquio più frequente con la Commissione, al fine di approfondire ulteriormente le diverse questioni trattate, compresa quella del rapporto tra l'Amministrazione dei Monopoli e i concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi da gioco.
Per quanto riguarda lo specifico tema delle ludopatie, ritiene che il preoccupante aumento di tale fenomeno - di cui si stanno già occupando, sotto svariati profili, diverse organizzazioni anche private - debba essere contrastato prioritariamente, in un'ottica temporale necessariamente di lungo periodo, attraverso interventi di natura educativa e formativa nei confronti delle giovani generazioni, più che con sanzioni e altre previsioni normative, di cui è già stata del resto dimostrata la scarsa efficacia dissuasiva, come nel caso delle scritte apposte sulle

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confezioni di sigarette per avvertire della nocività del fumo per la salute umana.
Passando a una problematica portata più volte all'attenzione della Commissione dal Direttore generale dell'AAMS, considera altresì opportuno favorire una rimodulazione delle disponibilità di personale tra le pubbliche amministrazioni, che sono troppo spesso prigioniere di logiche autoreferenziali, anche al fine di venire incontro, nel caso specifico, alle esigenze di rafforzamento dell'organico dell'AAMS, la quale ha visto notevolmente ampliarsi, nel tempo, le proprie attività.
Ritiene, infine, che un più costante rapporto con la predetta Amministrazione potrà consentire alla Commissione di avviare le iniziative più appropriate per giungere alla soluzione anche delle più spinose questioni emerse nel settore dei giochi.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Informa quindi di avere riformulato la proposta di documento conclusivo presentata nella seduta di martedì 26 luglio scorso (vedi allegato), anche sulla base dei suggerimenti formulati per le vie brevi dal deputato Causi.

Marco CAUSI (PD), a conclusione dell'indagine conoscitiva, desidera segnalare come il tema che ne ha costituito oggetto potrà essere ulteriormente approfondito sotto il profilo del processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, dal momento che l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione si è per lo più concentrata sui profili di gestione di tale patrimonio.
Preannunzia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, come segnalato nella proposta di documento conclusivo, è assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4149, a prima firma dell'onorevole Comaroli, la quale reca disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
Ritiene in proposito, che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, la Commissione potrà avviare l'esame di tale proposta, nonché di eventuali altri provvedimenti legislativi in materia di utilizzazione e di valorizzazione degli immobili pubblici, cogliendo in tal modo l'occasione di approfondire ulteriormente tali temi, soprattutto alla luce del fatto che gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine confermano una certa resistenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, a fornire tutti i dati relativi agli immobili pubblici di proprietà o di quelli utilizzati, nonché a realizzare un'effettiva razionalizzazione degli spazi occupati.

Cosimo VENTUCCI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

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Auspica, quindi, che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, si proceda ad un ulteriore approfondimento della materia oggetto dell'indagine, anche attraverso la presentazione di uno specifico atto di indirizzo volto a promuovere una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni nella più efficiente gestione degli immobili pubblici.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.