CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 gennaio 2011
431.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312);
rilevato come le modifiche alla disciplina vigente apportate dalla direttiva 2009/44/CE, siano funzionali ad adeguare il quadro normativo agli importanti cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento, in particolare sotto il profilo della progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, non operano più prevalentemente su base nazionale, nonché a chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate in materia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale reca una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare la predetta modifica al di fuori del predetto comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 210.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316);
rilevato come la direttiva 2010/12/UE sia principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare creando condizioni neutre di concorrenza per i produttori e riducendo la frammentazione dei mercati del tabacco;
rilevato inoltre come la direttiva intenda anche assicurare un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare attraverso l'introduzione di limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa globale sui tabacchi lavorati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che i punti vendita dei generi di monopolio sono istituiti dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le norme «di massima» stabilite con provvedimento del Direttore generale della stessa AAMS, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il richiamo a norme «di massima» stabilite con provvedimento del Direttore generale con quello a «criteri» stabiliti dal predetto Direttore;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 dello schema, il quale fissa al 1o gennaio 2011 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la predetta data di entrata in vigore, atteso che il decreto legislativo sarà emanato in data successiva a quella indicata per la sua entrata in vigore.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI BARBATO, CAMBURSANO E MESSINA

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
considerato che:
lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni attuative della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316), direttiva che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, nonché la direttiva 2008/118/CE;
la direttiva è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
le modifiche apportate dalla direttiva mirano a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario, in particolare attraverso la sostituzione del concetto di «classe di prezzo più richiesta», utilizzato per quantificare l'accisa minima europea, con quello di «prezzo medio ponderato» di vendita al minuto;
si stabilisce il principio secondo cui l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli ammontari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto;
lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2010/12/UE;
lo schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulle produzione e sui consumi (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché alcune disposizioni di carattere transitorio volte a regolare il passaggio alle nuove normative e misure per garantire l'invarianza dovute ad eventuali minori entrate erariali conseguenti alle nuove disposizioni oltre che ad assicurare che l'accisa globale sulle sigarette non sia inferiore alle soglie minime fissate dalla direttiva 2010/12/UE;
in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea del 24 giugno 2010, n. 52 (Causa C-571/2008), che ha condannato l'Italia nella procedura di infrazione relativa al regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione italiana, all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo si dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 39-quater del già citato decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale consente al Direttore dell'AAMS di individuare criteri e modalità di determinazione

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di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
tale abrogazione dell'articolo 39-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995 non è sufficiente a sanare la violazione del giudicato comunitario, in quanto l'articolo 39-octies, commi 2-bis e 4 dello stesso decreto n. 504, prevedendo un'accisa penalizzante sui prodotti venduti a prezzi inferiori, lede il vantaggio concorrenziale riconosciuto ai produttori dalla Direttiva 95/59/CEE, e di fatto elude il giudicato comunitario;
la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea indica la soglia sotto la quale i produttori non possono scendere, che è data dal costo di produzione più le imposte, ma ribadisce il principio di proporzionalità (punto 52 della sentenza) che l'articolo 39-octies, commi 2-bis e 4, del decreto legislativo n. 504 disattende: la norma comunitaria la quale regola l'imposizione dell'accisa sui tabacchi lavorati, infatti, prevede che l'accisa sia fissata per quantità e qualità, non per valore;
in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 39-octies del citato decreto legislativo n. 504 prevede che: «Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo»;
il comma 4 del predetto articolo 39-octies prevede inoltre che, per le sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello della sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa sia pari al 115 per cento dell'accisa applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (tale accisa è denominata importo di base ed è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base fissata dall'Allegato I al TUA),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo, recante modifiche all'articolo 39-octies del TUA, provveda il Governo ad inserire il seguente numero:
01) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'accisa dovuta per la classe di prezzo più richiesta costituisce l'accisa minima dovuta per le classi di prezzo inferiori alla classe di prezzo più richiesta.»;
2) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema di decreto, recante modifiche all'articolo 39-octies del TUA, provveda inoltre il Governo ad inserire il seguente numero:
02) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce l'accisa minima dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.»
Barbato, Cambursano, Messina.